Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BERICI» Al disciplinare di produzione della DOC «Colli Berici» sono apportate le seguenti modifiche: a) All'art. 1: sono cancellate le versioni «frizzante» e «novello», rispettivamente per le tipologie «bianco» e «rosso»; e' introdotta la versione «superiore» per le tipologie «bianco» e «rosso». b) All'art. 2, i commi 3 e 5, sono sostituiti 7 con il seguente testo: 3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco (anche in versione superiore, spumante e passito) ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione: Garganega per almeno il 30% fino ad un massino del 60%; Sauvignon dal 20% al 50%; altre varieta' a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da varieta' autorizzate alla coltivazione per la Provincia di Vicenza, fino ad un massimo del 50%. 5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso (anche in versione superiore e riserva) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50% fino ad un massimo del 65%; Tai Rosso almeno il 20%; Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%; altre uve a bacca rossa diverse dalle precedenti, non aromatiche, provenienti da varieta' autorizzate alla coltivazione per la Provincia di Vicenza, fino al 15%. c) All'art. 2, e' aggiunto il seguente comma 7: 7. Labase ampelografica dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Colli Berici» per le tipologie «rosso» e «bianco», di cui al disciplinare da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, deve essere adeguata alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 entro la decima vendemmia riferita alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. d) Art. 4, i commi 2 e 3 sono sostituiti con il seguente testo: 2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: ===================================================================== | | Produzione | | | | massima t. | Tit.alcol.vol.naturale minimo % | | Vitigno | uva/ha | vol. | +================+===============+==================================+ |Garganega | 14 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Tocai friulano | | | |(Tai) | 12 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Sauvignon | 12 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Pinot bianco | 12 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Pinot nero | 12 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Pinot grigio | 12 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Chardonnay | 13 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Manzoni bianco | 12 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Merlot | 13 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Cabernet | 12 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Cabernet franc | 12 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Cabernet | | | |Sauvignon | 12 | 10,50 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Carmenere | 12 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ |Tocai rosso (Tai| | | |rosso) | 12 | 10,00 | +----------------+---------------+----------------------------------+ La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini Colli Berici rosso sono rispettivamente di 15 t./ha e 10,00%vol. La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini Colli Berici Rosso nella versione superiore sono rispettivamente di 13,5 t./ha e 11,00%vol. La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini Colli Berici Rosso nella versione riserva sono rispettivamente di 12,5 t./ha e 12,00%vol. La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini Colli Berici bianco sono rispettivamente di 16 t./ha e 9,50%vol. La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini Colli Berici bianco nella versione superiore sono rispettivamente di 14 t./ha e 10,50%vol. 3. Le uve della varieta' destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenere designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol, rispetto a quelli precedentemente indicati Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%. Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12,00% vol. Le uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve. e) Art. 5, al comma 3, e' cancellata la parte inerente le versioni «frizzante», che sono state eliminate dal disciplinare. f) Art. 5, il comma 5 e' sostituito col seguente testo: 5. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» designati con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici rosso superiore» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici bianco superiore» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. g) Art. 6, e' cancellata la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini nelle versioni «frizzante» e «novello, abbinate rispettivamente alle tipologie «bianco» e «rosso». h) Art. 6, la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche per le tipologie «bianco» e «rosso» accompagnate dalla menzione «superiore» e riserva e' sostituita con il seguente testo: Colli Berici bianco superiore: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; odore: delicato, intenso, fruttato; sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol ; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Colli Berici rosso riserva: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, talvolta speziato; sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Colli Berici rosso superiore: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, talvolta speziato; sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. i) Art. 7, il testo e' aggiornato con l'inserimento dei riferimenti alle versioni dei vini introdotte («superiore» e «riserva») e con la cancellazione dei riferimenti alle versioni dei vini eliminate («frizzante» e «novello»). j) Art. 8, i commi 1 e 3 sono sostituiti con il seguente testo: 1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino a 9 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo a vetro a T La tappatura dei spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. 3. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20. Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva». k) Art. 8, il comma 2 e' cancellato.