(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BERICI» 
 
 
    Al disciplinare di  produzione  della  DOC  «Colli  Berici»  sono
apportate le seguenti modifiche: 
a) All'art. 1: 
    sono   cancellate   le   versioni   «frizzante»   e    «novello»,
rispettivamente per le tipologie «bianco» e «rosso»; 
    e' introdotta la versione «superiore» per le tipologie «bianco» e
«rosso». 
b) All'art. 2, i commi 3 e 5,  sono  sostituiti  7  con  il  seguente
testo: 
    3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli  Berici»
bianco (anche in versione superiore,  spumante  e  passito)  ottenuto
dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti
dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione  dei
vini di cui al comma 1, nella seguente composizione: 
      Garganega per almeno il 30% fino ad un massino del 60%; 
      Sauvignon dal 20% al 50%; 
    altre varieta' a bacca bianca,  non  aromatiche,  provenienti  da
varieta' autorizzate alla coltivazione per la Provincia  di  Vicenza,
fino ad un massimo del 50%. 
    5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli  Berici»
rosso (anche in versione superiore e riserva) e' ottenuto dalle  uve,
dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti
di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di  cui
al comma 1, nella seguente composizione: 
      Merlot per almeno il 50% fino ad un massimo del 65%; 
      Tai Rosso almeno il 20%; 
      Pinot nero, Cabernet  Franc,  Cabernet  Sauvignon  e  Carmenere
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%; 
      altre  uve  a  bacca  rossa  diverse  dalle   precedenti,   non
aromatiche, provenienti da varieta' autorizzate alla coltivazione per
la Provincia di Vicenza, fino al 15%. 
c) All'art. 2, e' aggiunto il seguente comma 7: 
    7. Labase ampelografica dei vigneti gia' iscritti allo  schedario
viticolo della D.O.C.  dei  vini  «Colli  Berici»  per  le  tipologie
«rosso» e «bianco», di cui al disciplinare da ultimo  modificato  con
il decreto ministeriale 7  marzo  2014,  deve  essere  adeguata  alle
disposizioni di cui ai commi 3 e 5 entro la decima vendemmia riferita
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare   di
produzione. 
d) Art. 4, i commi 2 e 3 sono sostituiti con il seguente testo: 
    2.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   in   coltura
specializzata delle varieta' di viti destinate  alla  produzione  dei
vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli  alcolometrici  volumici
naturali minimi sono i seguenti: 
 
=====================================================================
|                |  Produzione   |                                  |
|                |  massima t.   | Tit.alcol.vol.naturale minimo %  |
|    Vitigno     |    uva/ha     |               vol.               |
+================+===============+==================================+
|Garganega       |      14       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Tocai friulano  |               |                                  |
|(Tai)           |      12       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Sauvignon       |      12       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Pinot bianco    |      12       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Pinot nero      |      12       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Pinot grigio    |      12       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Chardonnay      |      13       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Manzoni bianco  |      12       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Merlot          |      13       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Cabernet        |      12       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Cabernet franc  |      12       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Cabernet        |               |                                  |
|Sauvignon       |      12       |              10,50               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Carmenere       |      12       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
|Tocai rosso (Tai|               |                                  |
|rosso)          |      12       |              10,00               |
+----------------+---------------+----------------------------------+
 
    La resa massima per ettaro e  il  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo delle uve delle varieta'  destinate  alla  produzione
dei vini Colli Berici  rosso  sono  rispettivamente  di  15  t./ha  e
10,00%vol. 
    La resa massima per ettaro e  il  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo delle uve delle varieta'  destinate  alla  produzione
dei  vini  Colli  Berici  Rosso   nella   versione   superiore   sono
rispettivamente di 13,5 t./ha e 11,00%vol. 
    La resa massima per ettaro e  il  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo delle uve delle varieta'  destinate  alla  produzione
dei  vini  Colli   Berici   Rosso   nella   versione   riserva   sono
rispettivamente di 12,5 t./ha e 12,00%vol. 
    La resa massima per ettaro e  il  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo delle uve delle varieta'  destinate  alla  produzione
dei vini Colli Berici bianco  sono  rispettivamente  di  16  t./ha  e
9,50%vol. 
    La resa massima per ettaro e  il  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo delle uve delle varieta'  destinate  alla  produzione
dei  vini  Colli  Berici  bianco  nella   versione   superiore   sono
rispettivamente di 14 t./ha e 10,50%vol. 
    3.  Le  uve  della  varieta'  destinate  alla  produzione   delle
tipologie: Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon,  Cabernet
franc e Carmenere designati con la menzione «riserva» devono avere un
titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  superiore  del  2,00%
vol, rispetto a quelli precedentemente indicati 
    Le  uve  delle  varieta'  destinate  alla  produzione  del   vino
Barbarano rosso o Barbarano  devono  avere  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11,00%. 
    Le  uve  delle  varieta'  destinate  alla  produzione  del   vino
Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia
«riserva» devono avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo dell'12,00% vol. 
    Le uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini spumanti
potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  del
9,50%  vol.,  purche'  la  destinazione  delle  uve  atte  ad  essere
elaborate sia espressamente indicata  nella  denuncia  annuale  delle
uve. 
e) Art. 5, al comma 3, e' cancellata la parte  inerente  le  versioni
«frizzante», che sono state eliminate dal disciplinare. 
f) Art. 5, il comma 5 e' sostituito col seguente testo: 
    5. I vini a denominazione di origine controllata  «Colli  Berici»
designati con la menzione «riserva» devono essere  sottoposti  ad  un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi  a
partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 
    Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Berici
rosso superiore» deve essere immesso al  consumo  a  partire  dal  1°
settembre dell'anno successivo alla vendemmia. 
    Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Berici
bianco superiore» deve essere immesso al consumo  a  partire  dal  1°
marzo dell'anno successivo alla vendemmia. 
g)  Art.  6,  e'  cancellata  la  descrizione  delle  caratteristiche
fisico-chimiche ed organolettiche dei vini nelle versioni «frizzante»
e  «novello,  abbinate  rispettivamente  alle  tipologie  «bianco»  e
«rosso». 
h) Art. 6, la descrizione delle  caratteristiche  fisico-chimiche  ed
organolettiche per le tipologie «bianco» e «rosso» accompagnate dalla
menzione «superiore» e riserva e' sostituita con il seguente testo: 
    Colli Berici bianco superiore: 
      colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; 
      odore: delicato, intenso, fruttato; 
      sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol ; 
      acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
    Colli Berici rosso riserva: 
      colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; 
      odore: intenso, persistente, talvolta speziato; 
      sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ; 
      acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 
    Colli Berici rosso superiore: 
      colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; 
      odore: intenso, persistente, talvolta speziato; 
      sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ; 
      acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 
i) Art. 7, il testo e' aggiornato con l'inserimento  dei  riferimenti
alle versioni dei vini introdotte («superiore» e «riserva») e con  la
cancellazione  dei  riferimenti  alle  versioni  dei  vini  eliminate
(«frizzante» e «novello»). 
j) Art. 8, i commi 1 e 3 sono sostituiti con il seguente testo: 
    1. I vini a denominazione di origine controllata  «Colli  Berici»
fino a 9 litri devono essere immessi al  consumo  nelle  tradizionali
bottiglie di vetro chiuse ad esclusione dei vini spumanti, con  tappo
raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo a vetro a T 
    La tappatura dei spumanti deve  essere  conforme  alla  normativa
vigente. 
    3. Per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colli
Berici», e' consentito l'uso dei  contenitori  alternativi  al  vetro
costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20. 
    Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le
tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva». 
k) Art. 8, il comma 2 e' cancellato.