Art. 2 Stampati 1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti autorizzati per la terapia ormonale sostitutiva (TOS), o con indicazioni terapeutiche ad essa riconducibili, di cui all'art. 1, devono apportare all'etichettatura le modifiche autorizzate, relative al regime di fornitura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.