Art. 14 Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti 1. Al Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali - del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono aggiunti i seguenti articoli: a) «Art. 14-bis (Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e' consentito alle imprese di avvalersi della facolta' di cui all'art. 4-bis, comma 2, anche a valere sulle gestioni separate preesistenti. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'impresa: a) adotta specifica deliberazione ad opera dell'organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettera c); b) adegua i regolamenti delle gestioni separate alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera j); c) adegua il libro mastro secondo le disposizioni dell'art. 12. 3. Nell'ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-bis e 7-ter trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lettera a). 4. L'impresa trasmette all'IVASS il verbale della delibera dell'organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lettera a), entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.». b) «Art. 14-ter (Informativa ai contraenti) 1. In caso di modifica del regolamento della gestione separata in conformita' all'art. 14-bis, le imprese, nella comunicazione di cui all'art. 13, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, informano i titolari di contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che: a) le modifiche non producono effetti sulle modalita' di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento allegato ai contratti sottoscritti in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del fondo utili; b) il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti e' individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce «tasso medio di rendimento di cui all'art. 7». 2. Nell'ipotesi di cui all'art. 14-bis, l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi dell'art. 38-bis, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e' aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata.». c) «Art. 14-quater (Adempimenti a carico delle imprese in caso di utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura) 1. In relazione alle gestioni separate costituite in data antecedente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 per le quali l'organo amministrativo deliberi di avvalersi della deroga di cui all'art. 7-quater, l'impresa adegua tempestivamente: a) i regolamenti delle gestioni separate prevedendo l'indicazione, tra le informazioni di cui all'art. 6, comma 1,lettera j), della decisione di avvalersi della deroga di cui all'art. 7-quater; b) il libro mastro alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-bis; c) il prospetto di vigilanza di cui all'art. 13, comma 3. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti in vigore alla data di adozione della delibera, l'impresa, preventivamente alla data di efficacia, comunica ai contraenti, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche al regolamento della gestione separata connesse alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei derivati di cui all'art. 7-quater, informandoli della possibilita' di esercitare, senza l'applicazione di alcun onere, il diritto di riscatto o il trasferimento ad altra gestione separata istituita presso l'impresa, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Al contraente che eserciti il diritto di riscatto ai sensi del comma 2, l'impresa liquida un importo pari alla riserva matematica accantonata sul contratto, calcolata con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo dei premi puri, al netto delle eventuali provvigioni liquidate anticipatamente e non ancora recuperate attraverso la corresponsione dei relativi premi. In caso di trasferimento del contratto ad altra gestione separata l'impresa fornisce al contraente tutti i necessari elementi di valutazione delle caratteristiche della gestione separata cui verranno collegate le prestazioni del contratto.». d) «Art. 14-quinquies (Modalita' di trasmissione delle informazioni all'IVASS) 1. Per le gestioni separate in cui e' istituito un fondo utili dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni anagrafiche di cui all'art. 5, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 15 gennaio 2019, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5. 2. Per le stesse gestioni separate, l'impresa trasmette i documenti di cui all'art. 13, commi 1, 1-bis, 2 e 3, secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, a partire dal 1 gennaio 2019. A partire dalla stessa data e fino al 15 gennaio 2019, l'impresa trasmette le medesime informazioni anche per i periodi di osservazione delle gestioni separate chiusi tra la data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e la data del 1° gennaio 2019. 3. L'impresa trasmette il prospetto di cui all'art. 13, comma 3-bis, a partire dalla data indicata nelle istruzioni di trasmissione pubblicate dall'IVASS.».