Art. 14 
 
 
    Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti 
 
  1.  Al  Titolo  VII -  Disposizioni  transitorie  e  finali  -  del
Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono aggiunti  i  seguenti
articoli: 
    a) «Art. 14-bis (Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate
preesistenti)  
      1.  A  decorrere  dalla  data  di   entrata   in   vigore   del
Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio  2018  e'  consentito  alle
imprese di avvalersi della facolta' di cui all'art. 4-bis,  comma  2,
anche a valere sulle gestioni separate preesistenti. 
      2. Ai fini di cui al comma 1 l'impresa: 
        a)  adotta  specifica  deliberazione  ad  opera   dell'organo
amministrativo in cui sono definiti i  criteri  di  cui  all'art.  5,
comma 2, lettera c); 
        b)  adegua  i  regolamenti  delle  gestioni   separate   alle
disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera j); 
        c) adegua il libro mastro secondo le  disposizioni  dell'art.
12. 
      3. Nell'ambito delle gestioni separate di cui al  comma  1,  la
regola  di  calcolo  prevista  agli  articoli  7-bis  e  7-ter  trova
applicazione  esclusivamente  in  relazione  ai  contratti  stipulati
successivamente alla delibera di cui al comma 2, lettera a). 
      4. L'impresa trasmette  all'IVASS  il  verbale  della  delibera
dell'organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lettera a),
entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente  al  regolamento
della gestione separata modificato.». 
    b) «Art. 14-ter (Informativa ai contraenti) 
      1. In caso di modifica del regolamento della gestione  separata
in conformita' all'art. 14-bis, le imprese,  nella  comunicazione  di
cui all'art. 13, del Regolamento ISVAP n.  35  del  26  maggio  2010,
informano  i  titolari  di  contratti  di  assicurazione  sulla  vita
stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto
delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che: 
        a) le modifiche non  producono  effetti  sulle  modalita'  di
determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento
allegato ai contratti sottoscritti in quanto attengono esclusivamente
ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in  base  ad  un  tasso
medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del
fondo utili; 
        b)  il   tasso   medio   di   rendimento   applicabile   alla
rivalutazione delle prestazioni  assicurate  previste  nei  contratti
preesistenti e' individuato nel rendiconto  riepilogativo  alla  voce
«tasso medio di rendimento di cui all'art. 7». 
    2.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  14-bis,   l'informativa   ai
contraenti contenuta nelle aree riservate  dei  siti  internet  delle
imprese ai sensi dell'art. 38-bis, comma 4, del Regolamento ISVAP  n.
35 del 26 maggio 2010, e' aggiornata tempestivamente con le modifiche
apportate al regolamento della gestione separata.». 
    c) «Art. 14-quater (Adempimenti a carico delle imprese in caso di
utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura) 
      1. In relazione  alle  gestioni  separate  costituite  in  data
antecedente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.  68  del
14 febbraio 2018 per le quali  l'organo  amministrativo  deliberi  di
avvalersi della deroga di cui  all'art.  7-quater,  l'impresa  adegua
tempestivamente: 
      a)   i   regolamenti   delle   gestioni   separate   prevedendo
l'indicazione, tra le informazioni di cui all'art. 6, comma 1,lettera
j), della  decisione  di  avvalersi  della  deroga  di  cui  all'art.
7-quater; 
      b) il libro mastro alle disposizioni di cui all'art. 12,  comma
1-bis; 
      c) il prospetto di vigilanza di cui all'art. 13, comma 3. 
    2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai  contratti  in
vigore   alla   data   di   adozione   della   delibera,   l'impresa,
preventivamente alla data di efficacia, comunica ai  contraenti,  per
iscritto e con linguaggio chiaro e  comprensibile,  le  modifiche  al
regolamento della gestione  separata  connesse  alla  variazione  dei
criteri di contabilizzazione dei derivati di cui  all'art.  7-quater,
informandoli della possibilita' di esercitare,  senza  l'applicazione
di alcun onere, il diritto di riscatto o il  trasferimento  ad  altra
gestione separata istituita presso l'impresa, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione. 
    3. Al contraente che eserciti il diritto di riscatto ai sensi del
comma 2, l'impresa liquida un importo pari  alla  riserva  matematica
accantonata sul contratto, calcolata con le  medesime  basi  tecniche
adottate per il calcolo dei premi  puri,  al  netto  delle  eventuali
provvigioni  liquidate  anticipatamente  e  non   ancora   recuperate
attraverso  la  corresponsione  dei  relativi  premi.  In   caso   di
trasferimento del contratto  ad  altra  gestione  separata  l'impresa
fornisce al contraente tutti  i  necessari  elementi  di  valutazione
delle caratteristiche della gestione separata cui verranno  collegate
le prestazioni del contratto.». 
  d) «Art. 14-quinquies (Modalita' di trasmissione delle informazioni
all'IVASS) 
    1. Per le gestioni separate in cui e' istituito  un  fondo  utili
dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del  14
febbraio  2018  e  fino  al  31  dicembre  2018,  l'impresa  comunica
all'IVASS le informazioni anagrafiche di cui all'art. 5, comma  4,  a
partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 15  gennaio  2019,  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 5. 
    2.  Per  le  stesse  gestioni  separate,  l'impresa  trasmette  i
documenti di cui all'art. 13, commi 1,  1-bis,  2  e  3,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, a partire dal 1 gennaio  2019.
A partire dalla stessa data e fino  al  15  gennaio  2019,  l'impresa
trasmette  le  medesime  informazioni  anche   per   i   periodi   di
osservazione delle gestioni separate chiusi tra la data di entrata in
vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e  la  data
del 1° gennaio 2019. 
    3. L'impresa trasmette il prospetto di  cui  all'art.  13,  comma
3-bis, a partire dalla data indicata nelle istruzioni di trasmissione
pubblicate dall'IVASS.».