Art. 3 
 
 
  Modifica all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 
 
  1. All'art. 2, comma 1, (Definizioni) del Regolamento ISVAP  n.  38
del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera c) e' inserita  la  seguente:  «c-bis)  "fondo
utili": fondo costituito mediante  accantonamento  delle  plusvalenze
nette realizzate a seguito della vendita di attivita'  facenti  parte
della gestione separata;»; 
    b) alla lettera f)  dopo  la  parola  «ISVAP»  sono  inserite  le
seguenti «o IVASS» e dopo le parole «e di  interesse  collettivo»  le
seguenti «a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135;»; 
    c)  dopo  la  lettera  i)  e'  inserita   la   seguente   «i-bis)
"plusvalenze nette realizzate": il saldo positivo tra le  plusvalenze
e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per
la determinazione  del  tasso  medio  di  rendimento  della  gestione
separata a seguito della vendita di  attivita'  facenti  parte  della
gestione separata;»; 
    d) alla  lettera  j  sono  eliminate  le  parole  «gli  strumenti
definiti all'art. 1, comma 3» ed inserite le seguenti «gli  strumenti
finanziari citati nell'Allegato I,  sezione  C,  punti  da  4  a  10,
nonche' gli strumenti finanziari previsti dall'art.  1  comma  1-bis,
lettera c)  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e
successive modificazioni e integrazioni».