Art. 5 
 
 
  Modifica all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 
 
  1. Al Titolo II - Costituzione della gestione separata, il comma  2
dell'art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata)
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nella delibera di costituzione di  cui  al  comma  1,  l'organo
amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto  dei  principi
generali stabiliti all'art. 4: 
    a) individua gli importi massimi che,  rispetto  alla  dimensione
della gestione separata e nell'arco di un periodo  definito,  possono
essere movimentati in entrata  ed  in  uscita  mediante  contratti  a
prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da piu' contraenti,
collegati  ad  un  medesimo  soggetto   anche   attraverso   rapporti
partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita  effettuate  da  un
unico contraente o da  piu'  contraenti,  collegati  ad  un  medesimo
soggetto  anche  attraverso  rapporti  partecipativi,  nell'arco  del
periodo definito nella delibera si intendono riferite  alla  medesima
operazione. Per le operazioni che superano  gli  importi  massimi  in
entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare
a livello gestionale e contrattuale nonche' i periodi  di  permanenza
minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita; 
    b) stabilisce se accantonare le plusvalenze nette realizzate  nel
fondo utili e, in tal caso, ne definisce i criteri di attribuzione ai
fini del  calcolo  del  tasso  medio  di  rendimento  della  gestione
separata, nel rispetto di quanto  stabilito  agli  articoli  7-bis  e
7-ter; 
    c) stabilisce se avvalersi della facolta' di cui all'art.  4-bis,
comma 2, e, in tal caso,  fermo  quanto  previsto  alla  lettera  b),
individua idonei presidi per monitorare la  quota  delle  plusvalenze
nette realizzate da attribuire al fondo utili.».