Art. 5 Modifica all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 1. Al Titolo II - Costituzione della gestione separata, il comma 2 dell'art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata) e' sostituito dal seguente: «2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all'art. 4: a) individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da piu' contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da piu' contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonche' i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita; b) stabilisce se accantonare le plusvalenze nette realizzate nel fondo utili e, in tal caso, ne definisce i criteri di attribuzione ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 7-bis e 7-ter; c) stabilisce se avvalersi della facolta' di cui all'art. 4-bis, comma 2, e, in tal caso, fermo quanto previsto alla lettera b), individua idonei presidi per monitorare la quota delle plusvalenze nette realizzate da attribuire al fondo utili.».