Art. 8 
 
Fondo utili e determinazione del  tasso  medio  di  rendimento  della
  gestione separata con attribuzione del fondo  utili  e  trattamento
  degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura 
 
  1. Dopo l'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 sono
aggiunti i seguenti: 
  a) «Art. 7-bis (Fondo utili) 
    1. L'impresa costituisce un fondo  utili  per  ciascuna  gestione
separata di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e c), ove accantonare
le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. 
    2. Il fondo utili ha natura di riserva  matematica  e  confluisce
tra le risorse della gestione separata. 
    3. Il fondo utili concorre interamente  alla  determinazione  del
tasso  medio  di  rendimento  della  gestione  separata,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7-ter, entro il tempo massimo di otto  anni
dalla  data  in  cui  le   plusvalenze   nette   realizzate   vengono
accantonate. 
    4. Per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma  2,  lettera
c), il fondo utili accoglie la sola  quota  parte  delle  plusvalenze
nette realizzate nel periodo di osservazione afferente  ai  contratti
sui quali il fondo utili stesso agisce. 
    5. La quota parte di cui al comma 4 e'  calcolata  come  rapporto
tra la riserva matematica dei contratti  sui  quali  il  fondo  utili
agisce, comprensiva anche del fondo utili, e  la  riserva  matematica
complessiva di tutti i contratti collegati  alla  gestione  separata,
comprensiva anche del fondo utili, come risultante dal  libro  mastro
di cui all'art. 12 all'ultima data disponibile. 
    6. Ai fini del calcolo della quota di cui al comma 4, in presenza
di significative variazioni di riserva riscontrate durante il periodo
di  osservazione  della  gestione  separata,  l'impresa   puo'   fare
riferimento a valori di riserva, differenti da quelli  riportati  nel
libro mastro, che  tengano  conto  di  tali  variazioni  al  fine  di
assicurare  la  corretta  determinazione  delle   plusvalenze   nette
realizzate da accantonare nel fondo utili.». 
  b) «Art. 7-ter (Determinazione del tasso medio di rendimento  della
gestione separata con attribuzione del fondo utili) 
    1. Fermo quanto disposto dall'art. 7: 
      a) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera
b), il risultato finanziario e' diminuito dell'intero  importo  delle
plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo  utili
che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della
gestione separata nel periodo di osservazione; 
      b) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera
c), ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento  dei  contratti
sui quali agisce il  fondo  utili,  il  risultato  finanziario  e  la
giacenza media sono riproporzionati sulla base dei  criteri  indicati
all'art. 7-bis, commi 5 e 6. Il risultato finanziario cosi'  ottenuto
e' diminuito delle  corrispondenti  plusvalenze  nette  realizzate  e
aumentato della quota del fondo utili  che  l'impresa  stabilisce  di
attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso
medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce
si applica il solo art. 7. 
    2. L'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire  al
risultato finanziario di cui  al  comma  1,  sulla  base  almeno  dei
seguenti elementi: 
      a) i principi generali di cui all'art. 4; 
      b) il criterio di cui all'art. 7-bis, comma 3; 
      c) il miglior interesse degli assicurati; 
      d)  l'impatto  sul  rendimento  attuale  e  prospettico   della
gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in
relazione  a  tutti  i  contratti  collegati  alla  stessa   gestione
separata. 
    3. Fermo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno
2016 sulle politiche in materia di investimenti, la quota  del  fondo
utili da attribuire al risultato finanziario della gestione  separata
nel  periodo  di  osservazione   e'   sottoposta   alla   valutazione
dell'organo amministrativo.». 
  c) «Capo II - Trattamento degli strumenti finanziari  derivati  per
strategie di copertura 
    Art. 7-quater (Deroga alle regole  di  determinazione  del  tasso
medio di rendimento della gestione separata) 
    1. In deroga all'art. 7, comma 2, e fermo quanto  disposto  dalla
normativa in materia di utilizzo di  strumenti  finanziari  derivati,
qualora l'impresa ricorra a strategie  di  copertura  dei  rischi  di
titoli iscritti nella gestione separata mediante  strumenti  derivati
disponibili su mercati regolamentati o su  sistemi  multilaterali  di
negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei  titoli  oggetto  di
copertura, e' consentito rinviare l'attribuzione degli utili o  delle
perdite associati alla chiusura periodica  dello  strumento  derivato
fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura. 
    2. L'organo amministrativo, nell'ambito della politica di impiego
degli strumenti derivati di cui al Regolamento  IVASS  n.  24  del  6
giugno 2016, stabilisce se avvalersi della deroga di cui al comma 1 e
assicura che il metodo di contabilizzazione  adottato  sia  applicato
coerentemente nel tempo. 
    3. Per ogni strategia di copertura per la quale l'impresa intende
avvalersi della deroga di cui al  comma  1,  l'organo  amministrativo
valuta preventivamente almeno i seguenti elementi: 
      a)  obiettivi  della  strategia  all'interno   della   gestione
separata; 
      b) caratteristiche  dello  strumento  derivato  disponibile  su
mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di  negoziazione  le
cui scadenze sono tali da richiederne la chiusura  periodica  per  la
durata della strategia giustificando  la  possibilita'  di  ricorrere
alla deroga; 
      c) caratteristiche dei titoli della gestione  separata  oggetto
della strategia; 
      d) disponibilita', nell'ambito  della  gestione  separata,  dei
titoli ammessi per il  regolamento  dello  strumento  derivato  (c.d.
titolo consegnabile); 
      e) durata della strategia; 
      f) circostanze che richiedono l'interruzione della negoziazione
periodica  del  derivato  prima  della  scadenza  stabilita  per   la
strategia; 
      g)  presidi  per  monitorare  l'operazione  all'interno   della
gestione separata e identificare le azioni da porre in essere qualora
la strategia non risponda piu' agli obiettivi di cui alla lettera a). 
    4. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente  in  materia  di
rappresentazione in bilancio delle operazioni in derivati, gli  utili
e le perdite associati alla chiusura  periodica  della  posizione  in
derivati  che  e'  parte  della  strategia  di  copertura   approvata
dall'organo amministrativo, sono contabilizzati, ai fini del  calcolo
del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui all'art.
7, come segue: 
      a) la  parte  di  utile  o  perdita  sullo  strumento  derivato
corrispondente alla variazione di valore  dei  titoli  oggetto  della
strategia viene iscritta in una  posta  rettificativa  del  risultato
finanziario di periodo determinato ai  sensi  dell'art.  7  comma  2,
separatamente dalle attivita' della gestione; 
      b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento derivato
concorre alla determinazione del rendimento della  gestione  separata
nel periodo di osservazione; 
      c) gli utili e le perdite complessivi sullo strumento  derivato
iscritti nella posta rettificativa dall'inizio della  strategia  sono
attribuiti al calcolo del  rendimento  della  gestione  separata  nel
periodo di osservazione in cui la strategia e' chiusa. A tal fine, la
strategia si  intende  chiusa  se:  (i)  i  titoli  sottostanti  alla
strategia di copertura escono dalla gestione  separata  per  scadenza
ovvero per realizzo; (ii) la sostituzione dello strumento derivato e'
interrotta prima della scadenza individuata per la strategia. 
    5. L'impresa  predispone  una  dettagliata  documentazione  sulla
contabilizzazione di ciascuna strategia di copertura posta in  essere
con le modalita' di cui al  presente  articolo,  con  evidenza  degli
elementi indicati al comma 3. L'impresa annota in un'apposita sezione
del libro mastro di cui all'art. 12, comma  1-bis,  gli  utili  e  le
perdite sulle singole negoziazioni  di  strumenti  derivati  iscritti
nella posta rettificativa.».