Art. 2 Modalita' di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operativita' del soccorso pubblico 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018, e' ripartita come segue: a) 59 milioni di euro per l'anno 2017 - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al personale non dirigenziale, mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definire con le modalita' e le procedure ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenendo anche conto delle osservazioni gia' espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province. 2. Le procedure negoziali, di cui ai citati articoli 34 e 80 del menzionato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, valorizzano, prioritariamente, nella misura massima di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018: a) l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilita' professionali del personale non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianita' e al grado di responsabilita' del predetto personale all'interno del medesimo Corpo; b) i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennita' di rischio e mensile. 3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresi' valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualita'.