Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 82.626.623,00, a valere sulle risorse assegnate con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2018 Il Capo del Dipartimento: Borrelli