Art. 2 
 
  Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale per il trattamento  della  «neuromielite
ottica»,  nel   rispetto   delle   condizioni   per   esso   indicate
nell'allegato   1   che   fa   parte   integrante   della    presente
determinazione.