Art. 14. Audiovideoteche 1. La Rai e' tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico, secondo il piano di cui al successivo art. 25, comma 1, lettera u), punto iv). 2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie piu' avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 3. L'archivio storico radiotelevisivo, gia' aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovra' essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sara' realizzato attraverso specifiche convenzioni con universita', scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.