(Contratto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
             Autorizzazione all'esercizio degli impianti 
 
    1. La Rai, al fine  di  assicurare  la  fornitura  del  servizio,
esercisce gli impianti di cui all'allegato 1. 
    2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di
cui  all'art.  15,  comma  2,  la  Rai  presenta  preventivamente  al
Ministero la lista degli impianti costituenti  le  reti  da  esercire
conformemente alle  nuove  assegnazioni  appartenenti  alle  seguenti
categorie: 
      a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o  frequenziali
rispetto all'allegato 1; 
      b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o
frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari  per  realizzare  gli
obiettivi di cui all'art. 15, comma 3. 
    3. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan delle  attivita'  di
cui all'art. 15, comma 2, individua gli impianti di cui al  comma  2.
Gli impianti di cui al  comma  2,  lettera  a)  sono  automaticamente
autorizzati; per gli impianti di cui alla  lettera  b)  entro  trenta
giorni  dallo  switch  off   si   intende   concessa   autorizzazione
provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero. 
    4.  Per  ogni   realizzazione   o   modifica   di   impianti   di
radiodiffusione, la  Rai  presenta  uno  specifico  piano  esecutivo,
contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area
di servizio, destinazione delle opere, natura e  caratteristiche  del
tipo di distribuzione adottata. Il Ministero,  entro  novanta  giorni
dal ricevimento del piano esecutivo, si  pronuncia  sulla  richiesta.
Nel caso di  accoglimento,  rilascia  un'autorizzazione  sperimentale
all'esercizio   dell'impianto.   Il   periodo   di   sperimentazione,
necessario  per  la  verifica  della  compatibilita'   radioelettrica
dell'impianto   con   quelli    delle    emittenti    radiotelevisive
legittimamente operanti ai  sensi  della  normativa  vigente,  e'  di
sessanta  giorni  dalla  data   di   comunicazione   dell'attivazione
dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto  non  viene  attivato
entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione,  la  Rai
ne  comunica  le  ragioni  al  Ministero  per  le  determinazioni  di
competenza. Dopo un periodo di sei mesi  dall'avvenuta  comunicazione
dell'attivazione  dell'impianto   sperimentale,   senza   che   siano
intervenuti rilievi da parte  dell'Amministrazione,  l'autorizzazione
si intende definitiva. 
    5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o  al  miglioramento
delle reti di radiodiffusione, la Rai potra' stipulare convenzioni  o
contratti con gli enti locali, secondo criteri di economicita'  degli
investimenti, con particolare riguardo  agli  aspetti  relativi  alla
salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.