Art. 17. Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz 1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovra' essere fornita senza interruzioni fino a quando le attivita' non saranno ultimate in tutto il territorio nazionale. 2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalle attivita' fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalita' del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche momentanei, ed e' tenuta ad attivare servizi gratuiti di call center e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi. 3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi. 4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le piu' opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a societa' o consorzi, i servizi piu' utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.