Art. 18. Impiego dei collegamenti mobili 1. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonche' per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. 2. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz. 3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, la Rai potra' utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale. 4. La Rai - previa comunicazione al Ministero - ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz. 5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai collegamenti mobili di cui al presente articolo e' tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente.