(Contratto-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                   Impiego dei collegamenti mobili 
 
    1. La  Rai,  per  proprie  esigenze  -  previa  comunicazione  al
Ministero  -  o  per  conto  di  terzi  previamente  autorizzati  dal
Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo
trasportabile installati anche a bordo di automezzi in  sosta  o  con
mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri
operatori, nonche' per realizzare collegamenti temporanei  tra  punti
fissi. 
    2. La  Rai,  per  proprie  esigenze  -  previa  comunicazione  al
Ministero  -  o  per  conto  di  terzi  previamente  autorizzati  dal
Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz. 
    3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e  2,  la  Rai
potra' utilizzare  le  frequenze  assegnate  anche  con  tecniche  di
modulazione digitale. 
    4. La Rai - previa comunicazione al Ministero  -  ai  fini  della
produzione  e  distribuzione  dei  propri  servizi  sul   territorio,
utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi  sono  allocati,
con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz. 
    5.  La  Rai  per  l'impiego   delle   frequenze   necessarie   ai
collegamenti  mobili  di  cui  al  presente  articolo  e'  tenuta  ad
utilizzare le apparecchiature  e  la  canalizzazione  previste  dalla
normativa vigente.