(Contratto-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                        Contabilita' separata 
 
    1. E' fatto  divieto  alla  Rai  di  utilizzare,  direttamente  o
indirettamente,  i  ricavi  derivanti  dal  canone   per   finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico, ai sensi  dell'art.  47,
comma 4, del TUSMAR. 
    2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1  e  2,
del  TUSMAR,  nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione   europea,   e
coerentemente a quanto previsto dall'art. 14  della  Convenzione,  la
Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita'
separata i ricavi derivanti  dal  gettito  del  canone  e  gli  oneri
sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale  rispetto  ai  ricavi
delle  attivita'  svolte  in  regime  di  concorrenza,  imputando   o
attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita'  applicati
in modo  coerente  e  obiettivamente  giustificati  e  definendo  con
chiarezza i principi di contabilita' analitica  secondo  cui  vengono
tenuti conti separati. 
    3. La contabilita' separata di cui  al  comma  2  e'  soggetta  a
controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla Rai e
scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo
tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai
sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52». All'attivita' della societa' di revisione si  applicano
le norme di cui alla sezione IV, del capo II, del titolo  III,  della
parte IV del citato testo unico.