Art. 21. Contabilita' separata 1. E' fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR. 2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attivita' svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. 3. La contabilita' separata di cui al comma 2 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del capo II, del titolo III, della parte IV del citato testo unico.