Art. 25. Obblighi specifici 1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la Rai e' tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici: a) Offerta televisiva. La Rai e' tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 3, comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6,00 e le ore 24,00. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time); b) Offerta radiofonica. La Rai e' tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici; c) Offerta multimediale. La Rai e' tenuta a: i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in streaming; ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione; iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche; iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio; v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP; d) Offerta dedicata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della Convenzione, la Rai e' tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorita' - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonche' allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovra' essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi; e) Informazione. La Rai e' tenuta a: i) presentare alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano di riorganizzazione che puo' prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche nonche' la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web; ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); iii) attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di fake news e prevedere in proposito: l'istituzione di un osservatorio interno permanente; lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica; la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false; iv) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attivita' ai principi del fact checking, adottando le migliori best practice di settore; v) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta; f) Industria dell'audiovisivo. La Rai e' tenuta a: i) rispettare le disposizioni in materia di promozione (programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite dalla normativa vigente; ii) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno: le modalita' di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai e' interessata (o non e' interessata) ai progetti stessi; le modalita' di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione; le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi; le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; g) Minori: La Rai e' tenuta a realizzare: i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che: favorisca piu' forme di comunicazione, con tecniche e stili diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilita'; sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma; ii) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze che: sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta online e social, con una particolare attenzione all'inclusione e ai portatori di disabilita', per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalita' di fruizione; li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacita' e nella famiglia, respingendo stereotipi e rifiutando bullismo e violenza; iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici di cui alla presente lettera g) nella propria offerta tra le ore 7,00 e le ore 23,00; iv) valutare la possibilita' di realizzare un portale on-line, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali, la Rai potra' avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner; h) Persone con disabilita': la Rai - coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione - e' tenuta a: i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonche' tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresi' la massima qualita' della sottotitolazione; ii) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie; iv) assicurare, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilita' visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati; v) estendere progressivamente la fruibilita' dell'informazione regionale; vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilita' e con ridotte capacita' sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilita'; vii) predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali; viii) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati; i) Istituzioni: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri: i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti; ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attivita' delle Istituzioni italiane ed europee; j) Diffusione: la Rai dovra': i) presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dall'approvazione del Master Plan di cui all'art. 14, comma 2, un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilita' gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) della Convenzione. In caso di necessita' di una scheda di decrittazione, la Rai e' tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Il progetto dovra' essere sviluppato in coordinamento con le autorita' competenti , tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori: il piano di liberazione della Banda 700; le prospettive di evoluzione tecnologica; la necessita' di perseguire logiche l'efficienza; il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e relativi piani attuativi; ii) assicurare un grado di qualita' del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una «location probability» pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni); k) Minoranze linguistiche: la Rai - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Convenzione - e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, piu' in particolare, dei seguenti criteri: i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; ii) necessita' di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire; l) Bilancio sociale: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, alla Commissione e all'Autorita', entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attivita' svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale da' altresi' conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualita' dell'offerta proposta cosi' come percepita dall'utenza e della corporate reputation della Rai; m) Ricerca e sperimentazione: la Rai e' tenuta a promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il presidio dell'attivita' degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni: i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in materia di accesso alla capacita' trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali; ii) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo; iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multipiattaforma; n) Monitoraggio della qualita'. La Rai e' tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualita' percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle esperienze piu' avanzate di rilevazione a livello europeo e internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualita' percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del pubblico. Il sistema e' costituito da due distinti strumenti di rilevazione continuativa: i) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualita' percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi; ii) un monitoraggio della corporate reputation intesa come: la capacita' della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme; il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'European Broadcasting Union; la notorieta' e il giudizio sull'offerta della Rai; la valutazione comparativa con altre media company confrontabili; la misurazione della qualita' e della soddisfazione del pubblico; o) Coesione sociale: la Rai e' tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto; p) Dignita' della persona: la Rai e' tenuta a: i) sensibilizzare i conduttori, nonche' i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attivita' al rispetto dell'integrita' e della dignita' della persona e al principio di non discriminazione; ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della societa'; q) Parita' di genere: la Rai e' tenuta a: i) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parita' tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente; ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile degli adempimenti di cui alla presente lettera; iii) informare annualmente la Commissione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio; r) Separazione contabile: la Rai e' tenuta a presentare all'Autorita', per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo finalizzato ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21; s) Pubblicita'. La Rai, coerentemente con le previsioni della Convenzione, e' tenuta a garantire: i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR; ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita; iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorita' di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi; iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini; t) Estero: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto complessivo per la realizzazione dei canali dedicati alle offerte di cui all'art. 12 e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale; u) Piano industriale: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente Contratto, preveda - in coerenza con le previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire: i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttivita' aziendale anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo punto iv); ii) la definizione di un coerente modello organizzativo che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attivita' dei media di servizio pubblico; iii) un processo di riorganizzazione e di rilancio della radiofonia; iv) l'individuazione di una road map per lo sviluppo dei progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso quello della digitalizzazione di cui all'art. 14 con evidenza dei necessari interventi di compatibilita' economica complessiva; v) Piano editoriale: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano editoriale che: i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico; ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonche' ridefinizione della missione dei canali generalisti; iii) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la varieta' dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni; iv) definisca una specifica quota di risorse per lo sviluppo di format originali; l'importo di tale quota deve essere non inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del presente Contratto e di entita' progressivamente crescente negli anni successivi; w) Continuita' del servizio: la Rai e' tenuta a garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; x) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare, gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al web. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), punto i) si intendono: i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonche' quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui alla medesima lettera f). 3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e tenuto conto della specificita' di ogni prodotto audiovisivo, delle relative possibilita' di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale - ferme restando le prescrizioni della delibera dell'Autorita' 30/11/CSP - rispettera' principi di equita' e non discriminazione, secondo quanto potra' essere stabilito in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti spettanti ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa regolamentare, la Rai garantira' criteri di proporzionalita' rispetto all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei diritti da parte della Rai avverra', inoltre, in modo tale da favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto «tax credit» del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sara' il risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, e' istituita presso il Ministero un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.