(Contratto-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
                         Obblighi specifici 
 
    1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la
Rai e' tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici: 
      a) Offerta televisiva. La Rai e' tenuta a riservare  ai  generi
di cui all'art.  3,  comma  2,  non  meno  del  70  per  cento  della
programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella
della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6,00 e le ore 24,00.
Agli stessi generi deve essere riservata una quota non  inferiore  al
70 per cento della  programmazione  annuale  complessiva  delle  reti
tematiche.  La  programmazione,   nel   rispetto   degli   orari   di
trasmissione, deve essere diffusa in  modo  equilibrato  in  tutti  i
periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime
time); 
      b) Offerta radiofonica. La Rai e' tenuta a riservare ai  generi
di cui all'art. 4, comma 2, non meno del 70  per  cento  dell'offerta
annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio  Due
e non meno del 90 per cento di Radio Tre.  Agli  stessi  generi  deve
essere riservata una quota  non  inferiore  al  70  per  cento  della
programmazione annuale complessiva dei canali tematici; 
      c) Offerta multimediale. La Rai e' tenuta a: 
        i) fornire almeno il 90% della propria offerta  televisiva  e
radiofonica lineare in streaming; 
        ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in  tutti  i
generi della programmazione; 
        iii)  accrescere  progressivamente  l'offerta   di   prodotti
provenienti dalle teche; 
        iv) realizzare in funzione  crossmediale  prodotti  specifici
volti alla valorizzazione della radio; 
        v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format
appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP; 
      d) Offerta dedicata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  d)
della Convenzione, la Rai e' tenuta a garantire un numero adeguato di
ore di diffusione -  come  definito  dall'Autorita'  -  di  contenuti
audiovisivi  dedicati  all'educazione,  ivi   compresa   l'educazione
civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale,  alla  formazione,
alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con  particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,  cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale,  e  musicali  riconosciute  di
alto livello artistico o maggiormente innovative, nonche' allo  sport
e all'informazione finalizzata alla comprensione delle  problematiche
ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU
2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione  degli  stessi
contenuti audiovisivi dovra' essere realizzata in modo  proporzionato
in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e  su  tutte  le
piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi; 
      e) Informazione. La Rai e' tenuta a: 
        i) presentare alla  Commissione,  per  le  determinazioni  di
competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione  del  presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano di riorganizzazione  che
puo' prevedere  anche  la  ridefinizione  del  numero  delle  testate
giornalistiche  nonche'  la  riprogettazione   e   il   rafforzamento
dell'offerta informativa sul web; 
        ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera a); 
        iii)  attivare  strumenti  finalizzati   a   contrastare   la
diffusione di fake news e prevedere in proposito: 
          l'istituzione di un osservatorio interno permanente; 
          lo sviluppo di specifici prodotti  di  natura  educativa  e
didattica; 
          la realizzazione di iniziative di  promozione  riguardo  ai
rischi derivanti dalla diffusione di notizie false; 
        iv) sensibilizzare i conduttori  dei  programmi  e  i  propri
dipendenti  e  collaboratori,  anche  attraverso  specifiche   azioni
formative, ad  attenersi  scrupolosamente  nella  loro  attivita'  ai
principi del fact checking, adottando le migliori  best  practice  di
settore; 
        v)   valorizzare   e   promuovere   la   propria   tradizione
giornalistica d'inchiesta; 
      f) Industria dell'audiovisivo. La Rai e' tenuta a: 
        i)  rispettare  le  disposizioni  in  materia  di  promozione
(programmazione e investimento) delle opere  europee  e  italiane  da
parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi,  come  stabilite
dalla normativa vigente; 
        ii)  pubblicare  sul  proprio  sito  Internet  un   documento
informativo   con   gli   obiettivi   editoriali,   unitamente   alle
caratteristiche  di  prodotto  ritenute  essenziali  e  che  contenga
almeno: 
          le modalita' di presentazione dei  progetti  da  parte  dei
produttori  e  le  tempistiche  che  si  impegna  a  rispettare   per
consentire  a  questi  ultimi  di  conoscere,  entro  tempi  certi  e
ragionevoli, se Rai e' interessata (o non e' interessata) ai progetti
stessi; 
          le modalita' di redazione dei budget di produzione, la loro
composizione  interna   e   le   tempistiche   relative   alla   loro
presentazione; 
          le procedure di certificazione che intende adottare al fine
di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di  ciascuna  opera
audiovisiva del tutto trasparenti e certi; 
          le tempistiche di  pagamento  che  si  obbliga  a  seguire,
conformi alle prescrizioni di cui al decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231; 
      g) Minori: La Rai e' tenuta a realizzare: 
        i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che: 
          favorisca piu' forme di comunicazione, con tecniche e stili
diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilita'; 
          sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma; 
        ii) un canale tematico dedicato ai  ragazzi  e  alle  ragazze
che: 
          sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta
online e social, con una particolare attenzione all'inclusione  e  ai
portatori di disabilita', per quanto riguarda sia i contenuti sia  le
modalita' di fruizione; 
          li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando
un approccio critico, promuovendo la  fiducia  in  se  stessi,  nelle
proprie  capacita'  e  nella  famiglia,  respingendo   stereotipi   e
rifiutando bullismo e violenza; 
        iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali  tematici
di cui alla presente lettera g) nella propria offerta tra le ore 7,00
e le ore 23,00; 
        iv)  valutare  la  possibilita'  di  realizzare  un   portale
on-line, privo di  contenuti  pubblicitari,  dedicato  esclusivamente
all'offerta di canali e servizi per bambini  e  adolescenti.  Per  lo
sviluppo e la produzione di contenuti  e  servizi  digitali,  la  Rai
potra'  avvalersi  del  supporto  e  della  collaborazione  di  altri
partner; 
      h) Persone con disabilita': la Rai  -  coerentemente  a  quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione - e' tenuta a: 
        i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti
generaliste tra le  ore  6  e  le  ore  24,  al  netto  dei  messaggi
pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.)  nonche'  tutte  le
edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie  meridiana  e
serale,   garantendo   altresi'    la    massima    qualita'    della
sottotitolazione; 
        ii)  estendere  progressivamente  la  sottotitolazione  e  le
audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali  tematici,  con
particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; 
        iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno  una  edizione
al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la  copertura  di  tutte  le
fasce orarie; 
        iv) assicurare, entro ventiquattro mesi  dalla  pubblicazione
del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso
le audiodescrizioni delle persone con disabilita' visiva ad almeno  i
tre quarti dei film, delle fiction  e  dei  prodotti  audiovisivi  di
prima serata e ad  avviare  forme  di  sperimentazione  per  favorire
l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati; 
        v)     estendere     progressivamente     la      fruibilita'
dell'informazione regionale; 
        vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilita' e  con
ridotte capacita' sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai
contenuti del sito  Rai,  del  portale  Raiplay  e  dell'applicazione
multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni  e
associazioni che operano a favore delle persone con disabilita'; 
        vii)  predisporre  un  piano  di  intervento  per  sviluppare
sistemi idonei a favorire la fruizione di  programmi  radiotelevisivi
da parte di persone con deficit sensoriali; 
        viii)  attivare  strumenti  idonei   per   la   raccolta   di
segnalazioni  relative  al  cattivo  funzionamento  dei  servizi   di
sottotitolazione  e  audiodescrizione,  ai  fini   della   tempestiva
risoluzione dei problemi segnalati; 
        i) Istituzioni: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero  e
alla Commissione, per le determinazioni di competenza,  entro  dodici
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Contratto  nella
Gazzetta Ufficiale, un progetto  di  canale  tematico  dedicato  alla
comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri: 
          i) illustrare le tematiche  con  linguaggio  accessibile  a
tutti; 
          ii)  promuovere  il  valore  dell'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea; 
          iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e  delle  attivita'
delle Istituzioni italiane ed europee; 
      j) Diffusione: la Rai dovra': 
        i)  presentare  al  Ministero,  per  le   determinazioni   di
competenza, entro sei mesi dall'approvazione del Master Plan  di  cui
all'art.  14,  comma  2,  un  progetto  operativo  finalizzato   alla
diffusione di tutti i  contenuti  audiovisivi  di  pubblico  servizio
assicurando la ricevibilita'  gratuita  del  segnale  al  100%  della
popolazione via etere  o,  quando  non  possibile,  via  cavo  e  via
satellite, coerentemente a quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera a) della Convenzione. In caso di necessita' di una scheda  di
decrittazione, la Rai e' tenuta a  fornirla  all'utente  senza  costi
aggiuntivi. Il progetto dovra' essere sviluppato in coordinamento con
le autorita' competenti , tenendo conto, in particolare, dei seguenti
fattori: 
          il piano di liberazione della Banda 700; 
          le prospettive di evoluzione tecnologica; 
          la necessita' di perseguire logiche l'efficienza; 
          il  Piano  Nazionale  di  Assegnazione  delle  Frequenze  e
relativi piani attuativi; 
        ii) assicurare un grado di qualita' del servizio, per  quanto
riguarda  il  servizio  digitale  terrestre  corrispondente  ad   una
«location probability» pari al 90 per cento  (Atti  Finali  RRC  GE06
UIT-R) e  per  quanto  riguarda  il  servizio  analogico  radiofonico
terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili  con
opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore  al  grado
3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni); 
      k) Minoranze linguistiche: la Rai  -  in  coerenza  con  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera  g)  della  Convenzione  -  e'
tenuta a garantire la  produzione  e  distribuzione  di  trasmissioni
radiofoniche e  televisive,  nonche'  di  contenuti  audiovisivi,  in
lingua tedesca e ladina per la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento,  in  lingua  sarda
per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per  la  regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la  regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di  Trento  e  di  Bolzano
sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni  attualmente  in  essere
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come  previsto
dalla legge  14  aprile  1975,  n.  103  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. La Rai e' tenuta a  presentare  al  Ministero,  per  le
determinazioni  di  competenza,  entro  sei  mesi   dalla   data   di
pubblicazione del presente Contratto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  un
progetto operativo concordato con  le  regioni  interessate  ai  fini
della  stipulazione  delle  relative  convenzioni,  fatte  salve   le
convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare  l'applicazione
delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di  cui  alla
legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, piu'  in  particolare,
dei seguenti criteri: 
        i)  differenziazione  delle  esigenze   in   funzione   delle
rispettive aree di appartenenza; 
        ii)  necessita'  di  perseguire  obiettivi  di  efficacia  ed
efficienza; 
        iii)   caratteristiche   delle   diverse    piattaforme    di
distribuzione con riguardo ai target da conseguire; 
      l)  Bilancio  sociale:  la  Rai  e'  tenuta  a  presentare   al
Ministero, alla Commissione e all'Autorita', entro quattro mesi dalla
conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale,  che  dia
anche conto delle attivita' svolte  in  ambito  socio-culturale,  con
particolare  riguardo  al  rispetto  del  pluralismo  informativo   e
politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze,  alla
rappresentazione dell'immagine  femminile  e  alla  promozione  della
cultura  nazionale.  Il  bilancio  sociale  da'  altresi'  conto  dei
risultati  di  indagini  demoscopiche  sulla  qualita'   dell'offerta
proposta  cosi'  come  percepita  dall'utenza   e   della   corporate
reputation della Rai; 
      m) Ricerca e sperimentazione: la Rai  e'  tenuta  a  promuovere
l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del  Paese  attraverso
il  presidio  dell'attivita'  degli  enti  di   standardizzazione   e
attraverso le seguenti azioni: 
        i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso  di
nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla
banda larga fissa e mobile e di  nuove  piattaforme  interattive  nel
rispetto   dei   principi   di   parita'   di   trattamento   e   non
discriminazione, nonche' delle  norme  in  materia  di  accesso  alla
capacita' trasmissiva  in  digitale  terrestre,  previa  assegnazione
delle necessarie risorse frequenziali; 
        ii) sperimentare i nuovi sistemi di  codifica,  produzione  e
archiviazione audio e video  basati  anche  su  protocolli  IP  e  le
tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo; 
        iii)  valorizzare  il  mezzo  radiofonico  anche  tramite  la
tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multipiattaforma; 
      n) Monitoraggio della qualita'. La Rai e' tenuta a  dotarsi  di
un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della  qualita'
percepita  circa  la  programmazione,  tenendo  conto   anche   delle
esperienze  piu'  avanzate  di  rilevazione  a  livello   europeo   e
internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per
lo  sviluppo  di  un'offerta  che,  coniugando  gradimento,  qualita'
percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del
pubblico. Il sistema e'  costituito  da  due  distinti  strumenti  di
rilevazione continuativa: 
        i) un  monitoraggio  e  un'analisi  del  gradimento  e  della
qualita' percepita della programmazione, con l'obiettivo di  ottenere
dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi; 
        ii) un monitoraggio della corporate reputation intesa come: 
          la capacita'  della  Rai  di  assolvere  alla  missione  di
servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme; 
          il rispetto  dei  criteri  fondamentali  dell'immagine  del
servizio pubblico, come definiti dall'European Broadcasting Union; 
          la notorieta' e il giudizio sull'offerta della Rai; 
          la  valutazione  comparativa  con   altre   media   company
confrontabili; 
          la misurazione della qualita'  e  della  soddisfazione  del
pubblico; 
      o) Coesione sociale: la Rai e' tenuta a dotarsi di  un  sistema
di analisi e monitoraggio della programmazione che sia  in  grado  di
misurare  l'efficacia  dell'offerta  complessiva  in  relazione  agli
obiettivi di coesione sociale di cui all'art. 2, comma 3, lettera a),
anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto; 
      p) Dignita' della persona: la Rai e' tenuta a: 
        i) sensibilizzare i conduttori, nonche' i propri dipendenti e
collaboratori,  anche  attraverso  specifiche  azioni  formative,  ad
attenersi  scrupolosamente   nella   loro   attivita'   al   rispetto
dell'integrita' e della dignita' della persona e al principio di  non
discriminazione; 
        ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare  la
rappresentazione non stereotipata  del  ruolo  della  donna  e  della
figura femminile nei diversi ambiti della societa'; 
      q) Parita' di genere: la Rai e' tenuta a: 
        i) promuovere, nella programmazione, il valore  dei  principi
di non discriminazione e della parita' tra gli  uomini  e  le  donne,
assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente; 
        ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile
degli adempimenti di cui alla presente lettera; 
        iii)  informare  annualmente  la  Commissione   sugli   esiti
dell'attivita' di monitoraggio; 
      r)  Separazione  contabile:  la  Rai  e'  tenuta  a  presentare
all'Autorita', per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi
dalla data di pubblicazione del  presente  Contratto  nella  Gazzetta
Ufficiale,  un   progetto   operativo   finalizzato   ad   assicurare
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21; 
      s) Pubblicita'. La Rai, coerentemente con le  previsioni  della
Convenzione, e' tenuta a garantire: 
        i) la trasmissione di messaggi  pubblicitari  nei  limiti  di
quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR; 
        ii) l'assenza di messaggi pubblicitari  sul  gioco  d'azzardo
per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve  le  iniziative
promozionali delle lotterie a estrazione differita; 
        iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria
sulla  base  di  principi   di   concorrenza,   trasparenza   e   non
discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato.
Le competenti autorita' di settore, anche sulla base dei dati forniti
dalla Rai relativi ai prezzi  di  vendita  degli  spazi  pubblicitari
effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto  ai
listini di vendita, verificano annualmente il rispetto  dei  suddetti
principi; 
        iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei
canali tematici per bambini; 
      t) Estero: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero,  per  le
determinazioni  di  competenza,  entro  sei  mesi   dalla   data   di
pubblicazione del presente Contratto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  un
progetto complessivo per la realizzazione dei  canali  dedicati  alle
offerte di cui all'art. 12 e un piano strategico per il coordinamento
dell'offerta internazionale; 
      u)  Piano  industriale:  la  Rai  e'  tenuta  a  presentare  al
Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi  dalla
data pubblicazione del presente Contratto nella  Gazzetta  Ufficiale,
un piano industriale  di  durata  triennale  che,  sulla  base  della
definizione di adeguate risorse,  rese  disponibili  dalle  quote  di
canone destinate al  servizio  pubblico,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al presente Contratto, preveda - in coerenza con  le
previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire: 
        i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti
agli assetti industriali, finanziari  e  di  produttivita'  aziendale
anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei
progetti di cui al successivo punto iv); 
        ii) la definizione di un coerente modello  organizzativo  che
preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato
di realizzare studi e indagini  inerenti  l'attivita'  dei  media  di
servizio pubblico; 
        iii) un processo di  riorganizzazione  e  di  rilancio  della
radiofonia; 
        iv) l'individuazione di una road  map  per  lo  sviluppo  dei
progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso  quello  della
digitalizzazione di  cui  all'art.  14  con  evidenza  dei  necessari
interventi di compatibilita' economica complessiva; 
        v) Piano  editoriale:  la  Rai  e'  tenuta  a  presentare  al
Ministero, per le determinazioni di cui all'art. 13, comma  2,  della
Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del  presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano editoriale che: 
          i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio
pubblico; 
          ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei  canali
non  generalisti,  l'eventuale  rimodulazione   della   comunicazione
commerciale nell'ambito dei  medesimi  canali  nonche'  ridefinizione
della missione dei canali generalisti; 
          iii) sviluppi un'offerta  complessiva  che,  attraverso  la
varieta' dei generi e dei  linguaggi,  consenta  di  rispondere  alle
esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni; 
          iv)  definisca  una  specifica  quota  di  risorse  per  lo
sviluppo di format originali; l'importo di tale quota deve essere non
inferiore a 2 milioni di euro nel  primo  anno  di  applicazione  del
presente Contratto e di entita' progressivamente crescente negli anni
successivi; 
      w) Continuita' del servizio: la Rai e' tenuta  a  garantire  la
fornitura   del   servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale, senza  interruzioni  o  sospensioni,  salvo  comprovate
cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo  di  effettuare  le
possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si  applicano
le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modificazioni; 
      x) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media):  la
Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali,  con
istituti di studio specializzati, con fondazioni  e  associazioni  di
promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital
e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare,  in  particolare,
gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media,  con
particolare attenzione alla televisione e al web. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), punto i) si intendono: 
      i) per ricavi  complessivi  annui:  il  gettito  derivante  dal
canone  destinato  all'offerta  radiotelevisiva,  nonche'  i   ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti  derivanti
da convenzioni con la Pubblica Amministrazione  e  dalla  vendita  di
beni e servizi; 
      ii) per investimenti: la configurazione di costo che  comprende
gli  importi  corrisposti  a  terzi  per  l'acquisto  dei  diritti  e
l'utilizzazione delle opere, i costi per  la  produzione  interna  ed
esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione,  nonche'
quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai
prodotti di cui alla medesima lettera f). 
    3. Nell'ambito della  libera  negoziazione  tra  i  contraenti  e
tenuto conto della specificita' di ogni prodotto  audiovisivo,  delle
relative possibilita' di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione
del mercato di riferimento, la Rai, nella  definizione  di  durata  e
ambito  dei  diritti  di  sfruttamento  radiofonico,   televisivo   e
multimediale  -  ferme  restando  le  prescrizioni   della   delibera
dell'Autorita' 30/11/CSP - rispettera'  principi  di  equita'  e  non
discriminazione, secondo quanto potra' essere  stabilito  in  accordo
con le associazioni di  categoria  maggiormente  rappresentative.  In
particolare,  nella  definizione  di  durata  e  ambito  dei  diritti
spettanti  ai  produttori  audiovisivi  ai  sensi   della   normativa
regolamentare, la Rai garantira' criteri di proporzionalita' rispetto
all'apporto  finanziario  degli  stessi  alle  fasi  di  sviluppo   e
realizzazione della singola opera audiovisiva.  La  negoziazione  dei
diritti da parte  della  Rai  avverra',  inoltre,  in  modo  tale  da
favorire l'accesso, da  parte  dei  produttori,  al  cosiddetto  «tax
credit»  del  settore  audiovisivo;  a  tal  fine  la  valorizzazione
economica complessiva, riportata nei  relativi  contratti,  sara'  il
risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta
giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  Contratto  nella
Gazzetta Ufficiale, con apposito  provvedimento  del  Ministro  dello
sviluppo economico, e'  istituita  presso  il  Ministero  un'apposita
commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal
Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in
coerenza con  le  prescrizioni  e  i  principi  di  cui  al  presente
paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le  intese
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.