(Contratto-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
    1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 12, comma  1,  della
Convenzione,  la  vigilanza  sugli  obblighi  del  servizio  pubblico
derivanti alla Rai dalla concessione,  dalle  disposizioni  normative
vigenti, dal  presente  Contratto  e  dagli  specifici  contratti  di
servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano,  e'  affidato  all'Autorita'  e  al  Ministero,  secondo  le
rispettive competenze. 
    2. La Rai e' tenuta a consentire l'accesso alle  proprie  sedi  e
agli  impianti  di  radiodiffusione  al   personale   del   Ministero
incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.