Art. 28. Vigilanza e controllo 1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' affidato all'Autorita' e al Ministero, secondo le rispettive competenze. 2. La Rai e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.