(Contratto-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                    Deposito cauzionale e penali 
 
    1. A  garanzia  degli  obblighi  assunti,  la  Rai  e'  tenuta  a
costituire, alla data di dalla data  di  pubblicazione  del  presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale, presso primari istituti  bancari,
un deposito cauzionale di un milione di euro in numerario o in titoli
di Stato di pari valore nominale ovvero una  fideiussione  rilasciata
da primario istituto bancario. Gli interessi sulla  somma  depositata
sono di spettanza della Rai. 
    2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma  2,  della
Convenzione,  in  caso  di   intervenuta   decadenza   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito
cauzionale di cui al presente comma. 
    3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non
comportino una penale  piu'  grave,  il  Ministero,  dopo  la  debita
contestazione alla Rai medesima, puo' applicare una penale,  definita
con provvedimento dell'Autorita'  nei  suoi  minimi  e  massimi,  per
ciascuna infrazione riscontrata, in  applicazione  del  principio  di
proporzionalita', in conformita' con quanto  previsto  dall'art.  15,
comma 4, della Convenzione.