Art. 29. Deposito cauzionale e penali 1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai e' tenuta a costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di un milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai. 2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al presente comma. 3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale piu' grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, puo' applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorita' nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalita', in conformita' con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della Convenzione.