Art. 6. Informazione 1. La Rai e' tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettivita', imparzialita', indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di liberta' con quello di responsabilita', nel rispetto della dignita' della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale. 2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione. 3 Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della Convenzione - e' tenuta ad assicurare: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonche' l'obiettivita' e l'imparzialita' dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi; b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettivita' nazionale; c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni; d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e mediante altre piattaforme distributive; e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; g) la promozione delle pari opportunita' tra uomini e donne; h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e internazionali; l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza. 4. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonche' regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realta' culturali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realta' locali.