(Contratto-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                            Informazione 
 
    1. La Rai e' tenuta ad improntare la propria offerta  informativa
ai  canoni  di  equilibrio,  pluralismo,  completezza,  obiettivita',
imparzialita',  indipendenza  e  apertura  alle  diverse   formazioni
politiche e  sociali,  e  a  garantire  un  rigoroso  rispetto  della
deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli  operatori
del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare  il  principio
di  liberta'  con  quello  di  responsabilita',  nel  rispetto  della
dignita' della persona, e ad assicurare un contraddittorio  adeguato,
effettivo e leale. 
    2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di
soddisfare il diritto del cittadino a  una  corretta  informazione  e
alla formazione di una propria opinione. 
    3 Al fine di attuare quanto previsto al comma  1,  la  Rai  -  in
coerenza con le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  della
Convenzione - e' tenuta ad assicurare: 
      a) la presentazione veritiera dei  fatti  e  degli  avvenimenti
inquadrandoli   nel   loro   contesto,   nonche'   l'obiettivita'   e
l'imparzialita' dei dati forniti, in  modo  da  offrire  informazioni
idonee  a  favorire  la  libera   formazione   delle   opinioni   non
condizionata da stereotipi; 
      b) lo  sviluppo  del  senso  critico,  civile  ed  etico  nella
collettivita' nazionale; 
      c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e
tecniche  capaci  di  manipolare  in  maniera  non  riconoscibile  il
contenuto delle informazioni; 
      d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via
televisione e mediante altre piattaforme distributive; 
      e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni  di
informazione e di propaganda elettorale e politica in  condizioni  di
parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e  secondo  le
modalita' indicate dalla legge; 
      f)  la  trasmissione  dei  comunicati  e  delle   dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; 
      g) la promozione delle pari opportunita' tra uomini e donne; 
      h) l'accrescimento della conoscenza  delle  vicende  europee  e
internazionali; 
      l) l'adozione di idonee cautele in modo da  assicurare  che  la
completezza informativa, in particolare  nell'uso  delle  immagini  o
delle  descrizioni,  non  leda  le   sensibilita'   dell'infanzia   e
dell'adolescenza. 
    4. La Rai  assicura  l'informazione  pubblica  nazionale  nonche'
regionale attraverso la presenza  in  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realta' culturali e
produttive dei territori. La Rai,  adottando  ogni  opportuna  misura
organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri  di  produzione
di  Roma,  Milano,  Napoli  e   Torino,   anche   per   salvaguardare
l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realta' locali.