Art. 7. Industria dell'audiovisivo 1. La Rai valorizza le capacita' produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonche' la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. 2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VII del TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualita', realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Rai si impegna a: a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalita' italiana entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico; b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese; c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo del genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti.