(Contratto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                     Industria dell'audiovisivo 
 
    1. La Rai valorizza le capacita'  produttive,  imprenditoriali  e
culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del
sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed  europee,
promuovendone l'efficienza e il pluralismo,  nonche'  la  ricerca  di
nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. 
    2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo  VII  del
TUSMAR e coerentemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera b) della Convenzione, assicura inoltre un  adeguato  sostegno
allo sviluppo dell'industria nazionale  dell'audiovisivo,  anche  con
riferimento alla produzione di documentari e di film  di  animazione,
mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro  di  procedure
trasparenti, di prodotti  di  alta  qualita',  realizzati  da  o  con
imprese anche indipendenti  che  abbiano  stabile  rappresentanza  in
Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri. 
    3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al  comma  2,
la Rai si impegna a: 
      a) realizzare i prodotti audiovisivi di  nazionalita'  italiana
entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico; 
      b) promuovere progetti  di  co-produzione  internazionale,  che
valorizzino   il   prodotto   nazionale    e    ne    agevolino    la
commercializzazione all'estero,  e  di  produzione  documentaristica,
anche al fine di rafforzare l'immagine,  il  patrimonio  artistico  e
culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese; 
      c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo  del
genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti.