Art. 8. Minori 1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera i) e dall'art. 10 della Convenzione. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinche' l'offerta dedicata ai minori: a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignita' della persona; b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici dell'appartenenza alla comunita'; c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educhino al rispetto della diversita' di genere e al contrasto della violenza; d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web; e) favorisca la cultura della legalita', la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare; f) accresca le capacita' critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattivita' e offra percio' programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del proprio «profilo» sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al cyber bullismo; g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonche' le iniziative loro rivolte sul territorio; h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione europea. 3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai e' tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza. 4. La Rai e' tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilita' anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi. 5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilita' visiva per tutta la durata dei relativi programmi.