(Contratto-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                               Minori 
 
    1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa
su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione,  al
rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo
conto in  particolare  delle  sensibilita'  della  prima  infanzia  e
dell'eta' evolutiva, coerentemente a  quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera i) e dall'art. 10 della Convenzione. 
    2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la
Rai si impegna affinche' l'offerta dedicata ai minori: 
      a)  proponga  valori  positivi  umani  e  civili,  fondati  sul
rispetto della dignita' della persona; 
      b) metta  a  disposizione  delle  nuove  generazioni  strumenti
innovativi  che  aiutino  a  comprendere  il  valore  e  i   benefici
dell'appartenenza alla comunita'; 
      c) promuova  modelli  di  riferimento,  femminili  e  maschili,
paritari e non  stereotipati,  mediante  contenuti  che  educhino  al
rispetto della diversita' di genere e al contrasto della violenza; 
      d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il  linguaggio,
con  riferimento  a  un  uso  appropriato  della   lingua   italiana,
all'apprendimento    dell'inglese    e    di    altre    lingue,    e
all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di  educazione  positiva
al web; 
      e) favorisca la cultura della legalita', la  prevenzione  e  il
contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le  donne,
e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da
cui tali fenomeni possono originare; 
      f) accresca le  capacita'  critiche  dei  minori  in  modo  che
sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto  di
vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali
e futuri  sviluppi  in  chiave  di  interattivita'  e  offra  percio'
programmi  dedicati  alla  promozione  di  competenze  rispetto  alla
gestione del proprio «profilo» sui diversi  social  media,  anche  in
relazione al tema della tutela della  privacy  e  delle  informazioni
personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al
cyber bullismo; 
      g) favorisca la partecipazione dei minori, con una  particolare
attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonche' le
iniziative loro rivolte sul territorio; 
      h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di
appartenenza all'Unione europea. 
    3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata  a
una visione familiare,  la  Rai  e'  tenuta  a  realizzare  programmi
riguardanti tutti  i  generi  televisivi,  che  tengano  conto  delle
esigenze  e  della  sensibilita'  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,
evitando la messa in onda  di  programmi  che  possano  nuocere  allo
sviluppo fisico, psichico o  morale  dei  minori,  o  indurre  a  una
fuorviante percezione dell'immagine  femminile.  La  Rai  si  impegna
anche ad adottare  idonee  cautele  in  modo  da  assicurare  che  la
completezza informativa, in particolare  nell'uso  delle  immagini  o
delle descrizioni, non comporti  un  danno  delle  esigenze  e  della
sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza. 
    4. La Rai e' tenuta a dedicare appositi spazi e  programmi  volti
ad informare  tanto  i  minori,  quanto  coloro  che  ne  abbiano  la
responsabilita' anche  nell'ambito  familiare,  sull'uso  corretto  e
appropriato   delle   trasmissioni   televisive,    radiofoniche    e
multimediali da parte dei minori stessi. 
    5. La Rai, attraverso il proprio  sistema  di  segnaletica  della
programmazione,  evidenzia,  con  riferimento  a  film,   fiction   e
intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta  con  un
adulto e quelli adatti al solo pubblico  adulto.  Con  riferimento  a
quest'ultima  fattispecie,  la  Rai   applica   sistemi   di   chiara
riconoscibilita' visiva per tutta la durata dei relativi programmi.