(Contratto-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                          Parita' di genere 
 
    1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva,  diffusa
su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione,  la
piu' completa e plurale  rappresentazione  dei  ruoli  che  le  donne
svolgono nella societa', nonche' la realizzazione di contenuti  volti
alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei
confronti delle donne. 
    2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al  comma  1,
la Rai si impegna a: 
      a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti,  operatori
e collaboratori esterni, affinche' in  tutte  le  trasmissioni  siano
utilizzati  un  linguaggio   e   delle   immagini   rispettosi,   non
discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne; 
      b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori  o  che
alimentino stereotipi di genere; 
      c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto  annuale,
che consenta di verificare il rispetto della parita' di genere  nella
programmazione complessiva. Il resoconto annuale  e'  pubblicato  nel
sito  internet   dell'azienda   ed   e'   trasmesso   al   Ministero,
all'Autorita', alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione
dell'esercizio precedente.