Art. 9. Parita' di genere 1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la piu' completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella societa', nonche' la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a: a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinche' in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne; b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere; c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parita' di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale e' pubblicato nel sito internet dell'azienda ed e' trasmesso al Ministero, all'Autorita', alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente.