(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
                 Recepimento Direttiva UE 2017/2054 
                Lista materiali d'armamento Ed. 2018 
 
 
                            INTRODUZIONE 
 
  Il presente elenco comprende "materiali di  armamento/prodotti  per
la difesa e relative tecnologie" ai sensi della legge 9 luglio  1990,
n.  185,  e  recepisce  le  modifiche  recate  dalla  Direttiva  (UE)
2017/2054  all'elenco  dei  prodotti  per  la  difesa  allegato  alla
direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la  concretizzazione
tecnica degli accordi internazionali, in particolare  dell'Intesa  di
Wassenaar sul controllo  dell'armamento  convenzionale,  nonche'  dei
regimi di  controllo  Missile  Technology  Control  Regime  (MTCR)  e
Australia   Group   (AG),   e   inerenti   rispettivamente   la   non
proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico. 
 
  L'elenco e' suddiviso in  categorie,  paragrafi,  sottoparagrafi  e
note in conformita' alla lista militare dell'Intesa di  Wassenaar.  I
materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo
sono riconoscibili  dalla  simbologia  di  seguito  specificata,  con
l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento: 
 
  -   "#" non proliferazione nel settore missilistico        (MTCR); 
 
  -   "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico   (AG). 
 
  Tutti i riferimenti all'elenco  UE  dei  prodotti  e  tecnologie  a
duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n.  428/2009
del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche. 
 
  I materiali di armamento specificati nell'Art.  2,  comma  2  della
Legge, sono di seguito riportati con l'indicazione  a  margine  delle
Categorie in cui sono ricompresi: 
 
 
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Armi nucleari, biologiche,     |                   |
    |     a)|chimiche ed elettriche         |Categorie 7 e 21   |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Armi da fuoco automatiche e    |Categorie 1, 3, 16 |
    |     b)|relativo munizionamento        |e 21               |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Armi ed armamenti di medio e   |                   |
    |       |grosso calibro e relativo      |Categorie 2, 3, 16 |
    |     c)|Munizionamento                 |e 21               |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Bombe, torpedini, mine, razzi, |Categorie 4, 16 e  |
    |     d)|missili e siluri               |21                 |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Carri e veicoli appositamente  |Categorie 6, 16 e  |
    |     e)|costruiti per uso militare     |21                 |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Navi e relativi equipaggiamenti|                   |
    |       |appositamente costruiti per uso|                   |
    |     f)|militare                       |Categorie 9 e 21   |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Aeromobili ed elicotteri e     |                   |
    |       |relativi equipaggiamenti       |                   |
    |       |appositamente costruiti per uso|Categorie 10, 16 e |
    |     g)|militare                       |21                 |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |     h)|Polveri, esplosivi, propellenti|Categorie 8 e 21   |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Sistemi o apparati elettronici,|                   |
    |       |elettroottici e fotografici    |                   |
    |       |appositamente costruiti per uso|Categorie 5, 11,   |
    |     i)|militare                       |15, 18 e 21        |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Materiali speciali blindati    |                   |
    |       |appositamente costruiti per uso|                   |
    |     j)|militare                       |Categorie 13 e 21  |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Materiali specifici per        |                   |
    |     k)|l'addestramento militare       |Categorie 14 e 21  |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Macchine, apparecchiature ed   |                   |
    |       |attrezzature costruite per la  |                   |
    |       |fabbricazione, il collaudo ed  |                   |
    |       |il controllo delle armi e delle|Categorie 18, 21,  |
    |     l)|munizioni                      |22                 |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Equipaggiamenti speciali       |Categorie 12, 13,  |
    |       |appositamente costruiti per uso|16, 17, 18, 19, 20 |
    |     m)|militare                       |e 21               |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
 
 
 
                   LISTA DEI MATERIALI D'ARMAMENTO 
 
  Nota 1  I  termini  tra  "virgolette"  sono  termini  definiti.  Si
rimanda alla Sezione "Definizione  dei  termini  usati  nel  presente
elenco" allegata al presente elenco. 
 
  Nota 2  In taluni casi le sostanze chimiche sono  elencate  con  il
nome e il numero CAS. L'elenco  si  applica  alle  sostanze  chimiche
aventi  la  stessa  formula   strutturale   (compresi   gli   idrati)
indipendentemente dal nome o  dal  numero  CAS.  I  numeri  CAS  sono
indicati come  ausilio  per  identificare  una  particolare  sostanza
chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non
possono essere utilizzati come identificatori unici,  poiche'  alcune
forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari  numeri  CAS  e  le
miscele contenenti una di tali sostanze hanno  anch'esse  numeri  CAS
diversi. 
 
 
  Categoria 1 
 
  Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20  mm,  altre  armi  e
"armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7  mm  (calibro
0,50  pollici)  e  accessori,   come   segue,   e   loro   componenti
appositamente progettati: 
 
  Nota   La Categoria (Cat.) 1 non si applica a: 
            a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a
salve e incapaci di scaricare un proiettile; 
            b. armi da fuoco appositamente progettate per  il  lancio
di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e  senza  link
di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m; 
            c.  armi  che  utilizzano  cartucce  non  a   percussione
centrale, purche' non completamente automatiche. 
            d. "armi da fuoco disattivate". 
 
  a.  Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici,  pistole
mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna; 
 
      Nota  La Cat.1.a. non si applica: 
            a. ai fucili e  fucili  combinati  fabbricati  prima  del
1938; 
            b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati  i  cui
originali sono stati fabbricati prima del 1890; 
            c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e  alle
mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni; 
            d. ai fucili o armi corte, appositamente  progettati  per
scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2 . 
 
  b.  armi ad anima liscia, come segue: 
      1. armi ad anima liscia appositamente  progettate  per  impiego
militare; 
      2. altre armi ad anima liscia, come segue: 
         a. completamente automatiche; 
  b.  semiautomatiche o con ricaricamento a pompa; 
 
      Nota  La Cat.1.b.2. non  si  applica  alle  armi  appositamente
progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa
o CO2 . 
 
      Nota  La Cat.1.b. non si applica: 
            a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938; 
            b. alle riproduzioni di  armi  ad  anima  liscia,  i  cui
originali sono stati fabbricati prima del 1890; 
            c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a
fini sportivi. Tali armi non devono essere  appositamente  progettate
per impiego militare e non devono essere completamente automatiche; 
            d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per
uno dei seguenti fini: 
               1. macellazione di animali domestici; 
               2. sedazione di animali; 
               3. test sismici; 
               4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 
               5. inibizione di  dispositivi  esplosivi  improvvisati
(IED). 
 
               NB: Per gli inibitori cfr. la Categoria 4  e  la  voce
1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
  c.  armi che impiegano munizioni senza bossolo; 
 
  d.  caricatori staccabili, soppressori  o  attenuatori  di  rumore,
affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore  di  bagliore
per le armi di cui ai punti 1.a., 1.b. o 1.c.. 
 
      Nota  La Cat.1.d. non si applica ai  congegni  di  mira  ottici
senza trattamento elettronica  dell'immagine,  con  un  ingrandimento
pari  o  inferiore  a  9  volte,  purche'  non  siano   appositamente
progettati o modificati per uso militare,  ne'  incorporino  reticoli
appositamente progettati per uso militare. 
 
 
  Categoria 2 
 
  Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20  mm,  altre
armi o armamenti  di  calibro  superiore  a  12,7  mm  (calibro  0,50
pollici), lanciatori e  accessori,  come  segue,  e  loro  componenti
appositamente progettati: 
 
  a.  bocche  da  fuoco,  obici,  cannoni,  mortai,  armi  anticarro,
lanciaproiettili,  lanciafiamme  militari,  fucili,   cannoni   senza
rinculo, armi ad anima liscia e  loro  dispositivi  di  riduzione  di
vampa; 
 
      Nota 1  La Cat.2.a. include iniettori, dispositivi  di  misura,
serbatoi di stoccaggio ed altri componenti  appositamente  progettati
per essere utilizzati con cariche propulsive  liquide  per  qualunque
materiale di cui al medesimo punto. 
 
      Nota 2  La Cat.2.a. non si applica alle armi come segue: 
              a. fucili, armi ad  anima  liscia  e  fucili  combinati
fabbricati prima del 1938; 
              b. riproduzioni di  fucili,  armi  ad  anima  liscia  e
fucili combinati i cui originali  sono  stati  fabbricati  prima  del
1890; 
              c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai  fabbricati
prima del 1890; 
              d. armi ad anima liscia utilizzate per la  caccia  o  a
fini sportivi. Tali armi non devono essere  appositamente  progettate
per impiego militare e non devono essere completamente automatiche; 
              e. armi ad anima liscia  appositamente  progettate  per
uno dei seguenti fini: 
                 1. macellazione di animali domestici; 
                 2. sedazione di animali; 
                 3. test sismici; 
                 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 
                 5. inibizione di dispositivi esplosivi  improvvisati
(IED). 
 
                 NB: Per gli inibitori cfr. la Categoria 4 e la  voce
1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
              f. lanciatori portatili appositamente progettati per il
lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza
link di comunicazione, aventi una gittata  pari  o  inferiore  a  500
metri. 
 
  b.  lanciatori o generatori di fumo, gas e  materiali  pirotecnici,
appositamente progettati o modificati per uso militare; 
 
      Nota  La Cat.2.b. non si applica alle pistole da segnalazione. 
 
  c.  congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi  tutte
le caratteristiche seguenti: 
      1. appositamente progettati per uso militare; e 
      2. appositamente progettati per le armi di cui alla Cat.2.a. ; 
 
  d.  supporti e caricatori staccabili appositamente  progettati  per
le armi di cui alla Cat.2.a. . 
 
 
  Categoria 3 
 
  Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come  segue,  e
loro componenti appositamente progettati: 
 
  a.  munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12; 
 
  b.  dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati
per le munizioni di cui alla Cat.3.a.. 
 
  Nota 1  I componenti appositamente progettati di cui alla Categoria
3 comprendono: 
          a. prodotti in metallo  o  in  plastica  quali  inneschi  a
percussione, nastri per cartucce,  cinture/corone  di  forzamento  ed
elementi metallici di munizioni; 
          b. dispositivi  di  sicurezza  e  di  armamento,  spolette,
sensori e dispositivi d'innesco; 
          c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita
funzionanti una sola volta; 
          d. bossoli combustibili per cariche esplosive; 
          e. submunizioni  comprese  le  bombette,  mine  di  ridotte
dimensioni e proiettili a guida terminale; 
 
  Nota 2  La Cat.3.a. non si applica: 
          a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a  stella)
prive di proiettile; 
          b. alle munizioni inerti con bossolo forato; 
          c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che  non
contengono componenti progettati per munizioni attive; o 
          d. ai componenti appositamente progettati per  munizioni  a
salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, lettere a.,  b.
o c. 
 
  Nota 3  La Cat.3.a. non  si  applica  alle  cartucce  appositamente
progettate per uno dei seguenti fini: 
          a. segnalazione; 
          b. allontanamento volatili; o 
          c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi. 
 
 
  Categoria 4 
 
  Bombe, siluri,  razzi,  #missili,  altri  dispositivi  esplosivi  e
cariche, nonche' relative apparecchiature e accessori, come segue,  e
loro componenti appositamente progettati: 
 
  N.B. 1:  Per  le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione,  cfr.
Categoria 11; 
 
  N.B. 2: Per i sistemi  di  protezione  degli  aeromobili  contro  i
missili cfr. Cat.4.c.. 
 
  a.  bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi,
mine, #missili,  cariche  di  profondita',  cariche  di  demolizione,
dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce
e simulatori (ossia apparecchiature che simulano  le  caratteristiche
di  uno  di  questi  materiali)  appositamente  progettati  per   uso
militare; 
 
      Nota  La Cat.4.a. comprende: 
            a.   granate   fumogene,   spezzoni   incendiari,   bombe
incendiarie e dispositivi esplosivi; 
            b. #ugelli per motori a razzo  di  missile  e  ogive  dei
veicoli di rientro; 
 
  b.  apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      1. appositamente progettate per uso militare; e 
      2. appositamente progettate per 'attivita'  relative  a  quanto
segue: 
         a. i prodotti di cui alla Cat.4.a.; o 
         b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED). 
 
         Nota Tecnica 
         Ai fini della Cat.4.b.2. il termine 'attivita' si applica al
maneggio, al lancio, posizionamento,  al  controllo,  al  disinnesco,
alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione  per  una  sola
missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla
rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione. 
 
         Nota 1  La Cat.4.b. comprende: 
                 a. apparecchiature mobili  per  la  liquefazione  di
gas, in grado di produrre 1.000 kg o piu'  al  giorno  di  gas  sotto
forma liquida; 
                 b. cavi elettrici  conduttori  galleggianti  per  il
dragaggio di mine magnetiche. 
 
         Nota 2  La Cat.4.b non si applica ai  dispositivi  portatili
progettati per essere impiegati  unicamente  per  la  rilevazione  di
oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri  oggetti
metallici. 
 
  c.  sistemi  di  protezione  degli  aeromobili  contro  i   missili
(Aircraft Missile Protection Systems, AMPS). 
 
      Nota  La Cat.4.c. non si applica  agli  AMPS  aventi  tutte  le
caratteristiche seguenti: 
            a. sensori antimissile dei tipi seguenti: 
              1. sensori passivi con una risposta di  picco  compresa
tra 100 e 400 nm; o 
              2. sensori attivi ad impulsi Doppler; 
            b. sistemi di contromisure; 
            c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa
per ingannare missili terra-aria; e 
            d. installati su "aeromobile civile" e  aventi  tutte  le
seguenti caratteristiche: 
              1.  l'AMPS  e'  utilizzabile   solo   nello   specifico
"aeromobile civile" nel quale e' installato e per il quale  e'  stato
rilasciato: 
                 a. un certificato di omologazione  di  tipo  civile,
rilasciato dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati
membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o 
                 b.    un    documento    equivalente    riconosciuto
dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO); 
              2. l'AMPS impiega mezzi  di  protezione  per  prevenire
l'accesso non autorizzato ai "software"; e 
              3.  l'AMPS  e'  dotato  di  un  meccanismo  attivo  che
impedisce  al  sistema   di   funzionare   in   caso   di   rimozione
dall'"aeromobile civile" in cui e' installato. 
 
 
  Categoria 5 
 
  Apparecchiature   per   la   direzione   del   tiro   e    relative
apparecchiature d'allarme e  di  allertamento,  e  relativi  sistemi,
apparecchiature di prova, di allineamento  e  di  contromisura,  come
segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e
accessori appositamente progettati: 
 
  a.  Congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di
puntamento e sistemi per il controllo delle armi; 
 
  b.  Sistemi di acquisizione, di  designazione,  di  telemetria,  di
sorveglianza  o  inseguimento  del  bersaglio;   apparecchiature   di
rilevazione,  fusione  dati,  riconoscimento  o   identificazione   e
apparecchiature per l'integrazione dei sensori; 
 
  c.  Apparecchiature di contromisura  per  i  materiali  specificati
nella Cat.5.a. o Cat.5.b.; 
 
      Nota  Ai   fini   della   Cat.5.c.,   le   apparecchiature   di
contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione. 
 
  d.  Apparecchiature  di  prova  sul  campo   o   di   allineamento,
appositamente progettate per i  materiali  di  cui  alla  Cat.5.a.  ,
Cat.5.b. o Cat.5.c.. 
 
 
  Categoria 6 
 
  Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 
 
  N.B.: Per  le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione  cfr.  la
Categoria 11. 
 
  a.  Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o
modificati per uso militare; 
 
      Nota tecnica 
      Ai  fini  della  Cat.6.a.,  l'espressione  'veicoli  terrestri'
comprende anche i rimorchi. 
 
  b.  Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 
 
      1.  veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
          a. fabbricati o equipaggiati  con  materiali  o  componenti
atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01,
settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore; 
          b.  trasmissione  con  trazione  simultanea   anteriore   e
posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a  fini  di
sostegno del carico, con o senza trazione; 
          c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a  4.500
kg; e 
          d. progettati o modificati come fuoristrada; 
 
      2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
          a. appositamente progettati per i veicoli di cui  al  punto
6.b.1; e 
          b. atti a fornire protezione balistica fino al livello  III
(NIJ 0108.01,  settembre  1985,  o  norma  nazionale  comparabile)  o
superiore. 
 
  N.B.: cfr. anche la Cat.13.a.. 
 
  Nota 1  la Cat.6.a. comprende: 
          a. carri armati e altri veicoli militari armati  e  veicoli
militari equipaggiati con supporti per armi  o  equipaggiati  per  la
posa delle mine o  per  il  lancio  delle  munizioni  indicate  nella
Categoria 4; 
          b. veicoli corazzati; 
          c. veicoli anfibi e  veicoli  in  grado  di  guadare  acque
profonde; 
          d. veicoli di soccorso e veicoli  per  il  rimorchio  o  il
trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari  per
movimentare carichi. 
 
  Nota 2  La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui
alla Cat.6.a. comporta una variante di natura strutturale,  elettrica
o  meccanica  che  interessa  uno  o  piu'  componenti  appositamente
progettati per uso militare. Tali componenti comprendono: 
          a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato
per essere a prova di proiettile; 
          b. protezioni corazzate per parti vitali (ad  esempio,  per
serbatoi di carburante o per cabine di guida); 
          c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi; 
          d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione. 
 
  Nota 3  La Categoria 6 non si applica ai veicoli civili  progettati
o modificati per il trasporto di valori. 
 
  Nota 4  La Categoria 6 non si applica ai veicoli  aventi  tutte  le
caratteristiche seguenti: 
          a. costruiti prima del 1946; 
          b.  non  posseggono  i  prodotti  di  cui  alla  Lista  dei
Materiali d'Armamento e costruiti dopo il 1945,  ad  eccezione  delle
riproduzioni di componenti o accessori originali per  il  veicolo  in
questione; e 
          c. non  incorporano  le  armi  di  cui  alla  Categoria  1,
Categoria 2 o Categoria 4, a meno che le stesse siano  inutilizzabili
e incapaci di sparare un proiettile. 
 
 
  Categoria 7 
 
  Agenti chimici, "agenti biologici" "agenti antisommossa", materiali
radioattivi, relative apparecchiature, componenti e  materiali,  come
segue: 
 
  a.  "Agenti  biologici"  o  materiali  radioattivi,  "adattati  per
essere utilizzati in guerra" per causare vittime tra la popolazione o
agli animali, per degradare materiali  o  danneggiare  le  colture  o
l'ambiente; 
 
  b.  Agenti per la guerra chimica (CW), comprendenti: 
      1. agenti nervini per guerra chimica: 
         a.  O-alchil  (uguale  o  inferiore  a   C10,   incluso   il
cicloalchil)  alchil  (metil,   etil,   n-propil   o   isopropil)   -
fosfonofluorurati, quali: 
         Sarin   (GB):   O-isopropil   metilfosfonofluorurato    (CAS
107-44-8); e 
         Soman   (GD):   O-pinacolil   metilfosfonofluorurato    (CAS
96-64-0); 
         b.  O-alchil  (uguale  o  inferiore  a   C10,   incluso   il
cicloalchil)  N,N-dialchil  (metil,  etil,  n-propil   o   isopropil)
fosforamidocianurati, quali: 
         Tabun (GA):  O-etil  N,  N-dimetilfosforamidocianurati  (CAS
77-81-6); 
         c. O-alchil (H o  uguale  o  inferiore  a  C10,  incluso  il
cicloalchil)     S-2-dialchil     (metil,     etil,     npropil     o
isopropil)-aminoetil  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)
fosfonotiolati e loro  corrispondenti  sali  alchilati  e  protonati,
quali: 
         VX:  O-etil  S-2-diisopropilaminoetil  metil  fosfonotiolato
(CAS 50782-69-9); 
 
      2. agenti vescicanti per guerra chimica: 
         a. ipriti allo zolfo, quali: 
            1.  solfuro  di  2-cloroetile  e  di   clorometile   (CAS
2625-76-5); 
            2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2); 
            3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6); 
            4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8); 
            5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 
            6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 
            7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); 
            8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1); 
            9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8); 
         b. lewisiti, quali: 
            1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3); 
            2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1); 
            3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8); 
         c. ipriti all'azoto, quali: 
            1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8); 
            2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2); 
            3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1); 
 
      3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali: 
         a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2); 
 
      4. agenti defolianti per guerra chimica, quali: 
         a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF); 
         b.   acido   2,4,5-triclorofenossiacetico   (CAS    93-76-5)
miscelato con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS  94-75-7)  (agente
arancione (CAS 39277-47-9)); 
 
  c.  Precursori binari e precursori chiave  per  la  guerra  chimica
come segue: 
      1.  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o   isopropil)   fosforil
difluoruri, quali: 
    DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3); 
      2.  O-alchil  (H  o  uguale  o  inferiore  a  C10,  incluso  il
cicloalchil)    O-2-dialchil     (metil,     etil,     n-propil     o
isopropil)-aminoetil  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)
fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: 
    QL:  O-etil-O-2-di  -  isopropilamminoetil  metilfosfonato   (CAS
57856-11-8); 
      3.   Clorosarin:   O-isopropil    metilfosfonoclorurato    (CAS
1445-76-7); 
      4.   Clorosoman:   O-pinacolil    metilfosfonoclorurato    (CAS
7040-57-5); 
 
  d.  "Agenti antisommossa",  sostanze  chimiche  attive  e  relative
combinazioni, comprendenti: 
      1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di  bromobenzile)  (CA)
(CAS 5798-79-8); 
      2.      [(2-Clorofenil)       metilene]       propanedinitrile,
(o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1); 
      3.          2-Cloro-1-feniletanone,          fenil-acil-cloruro
(ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4); 
      4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8); 
      5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro  di  fenarsazina),
(adamsite), (DM) (CAS 578-94-9); 
      6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); 
 
      Nota 1 La Cat.7.d. non si applica  agli  "agenti  antisommossa"
singolarmente confezionati per difesa personale. 
 
      Nota 2 La  Cat.7.d.  non  si  applica  alle  sostanze  chimiche
attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate  per  la
produzione alimentare e per scopi sanitari. 
 
  e.  Apparecchiature appositamente progettate o modificate  per  uso
militare, progettate o modificate per la disseminazione di almeno uno
dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati: 
      1. materiali o agenti di cui alla Cat.7.a., 7.b. o 7.d.; o 
      2. agenti per la guerra chimica costituiti  dai  precursori  di
cui alla Cat.7.c.; 
 
  f.  Equipaggiamenti di protezione e decontaminazione  appositamente
progettati o  modificati  per  uso  militare,  componenti  e  miscele
chimiche, come segue: 
      1. equipaggiamenti progettati o modificati per la difesa contro
i materiali di cui alla Cat.7.a.,  7.b.  o  7.d.  e  loro  componenti
appositamente progettati; 
      2.   equipaggiamenti   progettati   o   modificati    per    la
decontaminazione di oggetti contaminati dai  materiali  di  cui  alla
Cat.7.a o 7.b. e loro componenti appositamente progettati; 
      3. miscele chimiche specificamente sviluppate o  formulate  per
la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui  alla
Cat.7.a. o 7.b.; 
 
      Nota  La Cat.7.f.1. comprende: 
            a. i condizionatori  d'aria  appositamente  progettati  o
modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico; 
            b. gli indumenti protettivi. 
 
      N.B.  Per le maschere civili antigas e gli  equipaggiamenti  di
decontaminazione,  cfr.  anche  la  voce  1A004  dell'elenco  UE  dei
prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
  g.  Equipaggiamenti appositamente progettati o modificati  per  uso
militare, progettati o modificati per individuare  o  identificare  i
materiali di cui  alla  Cat.7.a.,  7.b.  o  7.d.  e  loro  componenti
appositamente progettati; 
 
      Nota  La Cat.7.g. non si applica ai dosimetri personali per  il
controllo delle radiazioni 
 
      N.B.  cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco UE  dei  prodotti  e
tecnologie a duplice uso. 
 
  h.  "Biopolimeri"  specificamente   progettati   o   trattati   per
l'individuazione o l'identificazione degli agenti di  guerra  chimica
di cui alla Cat.7.b., e colture di cellule specifiche utilizzate  per
la loro produzione; 
 
  i.  "Biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di
agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue: 
      1.   "biocatalizzatori"   appositamente   progettati   per   la
decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica
di cui alla Cat.7.b, e  risultanti  da  una  specifica  selezione  di
laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici; 
      2.  sistemi  biologici   contenenti   l'informazione   genetica
specifica per  la  produzione  dei  "biocatalizzatori"  di  cui  alla
Cat.7.i.1, come segue: 
         a. "vettori di espressione"; 
         b. virus; 
         c. colture di cellule. 
 
      Nota 1  Le Cat.7.b. e Cat.7.d. non si applicano  alle  seguenti
sostanze: 
              a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4).  Cfr.  la  voce
1C450.a.5 dell'elenco dell'UE  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  a
duplice uso; 
              b. acido cianidrico (CAS 74-90-8); 
              c. cloro (CAS 7782-50-5); 
              d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS  75-44-5).  Cfr.
la voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie
a duplice uso; 
              e. difosgene (cloroformiato  di  tricloro-metile)  (CAS
503-38-8); 
              f. non utilizzato dal 2004; 
              g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9),  meta:  (CAS
620-13-3), para: butacene (CAS 104-81-4); 
              h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0); 
              i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3); 
              j. bromo acetone (CAS 598-31-2); 
              k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3); 
              l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0); 
              m. cloro-acetone (CAS 78-95-5); 
              n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3); 
              o. iodoacetone (CAS 3019-04-3); 
              p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. la  voce  1C450.a.7
dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. 
 
      Nota 2  Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui alle
Cat.7.h. e Cat.7.i.2.  sono  esclusivi  (per  la  guerra  chimica)  e
pertanto i medesimi non  si  applicano  alle  cellule  o  ai  sistemi
biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici,  sanitari,
veterinari,  ambientali,  trattamento   dei   rifiuti   o   industria
alimentare). 
 
 
  Categoria 8 
 
  "Materiali energetici" e relative sostanze, come segue: 
 
      N.B.1  Cfr.  anche  la  voce  1C011  dell'elenco  dell'UE   dei
prodotti e delle tecnologie a duplice uso. 
 
      N.B.2  Per le cariche e i dispositivi, cfr. la Categoria 4 e la
voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei  prodotti  e  delle  tecnologie  a
duplice uso. 
 
      Note tecniche 
           1. Ai fini della Categoria 8, eccetto la Cat.8.c.11. o  la
Cat.8.c.12. , il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di
due o piu' sostanze di cui almeno una  e'  elencata  nelle  sottovoci
della Categoria 8. 
           2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della  Categoria
8  e'  oggetto  del  presente  elenco,   anche   se   utilizzata   in
un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio,  il  TAGN  e'
utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma puo' essere  utilizzato
anche come combustibile o ossidante). 
           3.  Ai  fini  della  Categoria  8,  per  dimensione  delle
particelle si intende il diametro medio delle particelle in  base  al
peso o al volume. Per il  campionamento  e  la  determinazione  delle
dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o
nazionali equivalenti. 
 
  a.  "Esplosivi", come segue, e relative 'miscele': 
      1.      ADNBF       (ammino       dinitrobenzo-furoxano       o
7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1); 
      2.   BNCP   [perclorato   di    cis-bis    (5-nitrotetrazolato)
tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9); 
      3.      CL-14      (diammino       dinitrobenzofuroxano       o
5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1); 
      4.   CL-20   (HNIW    o    esanitroesaaziosowurtzitano)    (CAS
135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche Cat. 8.g.3. e Cat. 8.g.4.
per i relativi precursori); 
      5.  CP  [perclorato  di   2-(5-cianotetrazolato)   penta-ammina
cobalto (III)] (CAS 70247-32-4); 
      6.   DADE    (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene,    FOX7)    (CAS
145250-81-3); 
      7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6); 
      8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina); 
      9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido,  PZO)  (CAS
194486-77-6); 
      10.  DIPAM   (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo   o
dipicrammide) (CAS 17215-44-0); 
      11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8); 
      12. Furazani, come segue: 
          a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano); 
          b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3); 
      13. HMX e derivati (cfr. anche la Cat. 8.g.5.  per  i  relativi
precursori ), come segue: 
          a.         HMX          (ciclotetrametilentetranitroammina,
ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina,               1,3,5,7-
tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano,  octogen  o   octogene)   (CAS
2691-41-0); 
          b. difluoroamminati analoghi di HMX; 
          c.     K-55      (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo
[3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o  cheto-biciclico  HMX)
(CAS 130256-72-3); 
      14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9); 
      15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0); 
      16. Imidazoli, come segue: 
          a.                                                    BNNII
(ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo); 
          b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0); 
          c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo); 
          d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo); 
          e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo); 
      17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina); 
      18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9); 
      19. Polinitrocubani con piu' di 4 gruppi nitro; 
      20.   PYX   (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina)    (CAS
38082-89-2); 
      21. RDX e derivati, come segue: 
          a.  RDX  (ciclotrimetilenetrinitrammina,   ciclonite,   T4,
esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina,
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano,  hexogen  o  hexogene)   (CAS
121-82-4); 
          b.              Keto-RDX               (K-6               o
2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1); 
      22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2); 
      23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche
la Cat. 8.g.7. per i relativi "precursori"); 
      24.           TEDDZ           (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina)
ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina); 
      25. Tetrazoli, come segue: 
          a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo); 
          b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo); 
      26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8); 
      27.  TNAD   (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina)   (CAS
135877-16-6) (v. anche la Cat.8.g.6. per i relativi "precursori"); 
      28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4)  (v.  anche
la Cat.8.g.2. per i relativi "precursori"); 
      29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7); 
      30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazina)  (CAS
229176-04-9); 
      31. Triazine, come segue: 
          a.    DNAM    (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina)    (CAS
19899-80-0); 
          b.    NNHT     (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina)
(CAS130400-13-4); 
      32. Triazoli, come segue: 
          a. 5-azido-2-nitrotriazolo; 
          b.      ADHTDN      (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo
dinitrammide) (CAS 1614-08-0); 
          c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo); 
          d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina); 
          e.    DBT     (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo)     (CAS
30003-46-4); 
          f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9); 
          g. Non utilizzato dal 2010; 
          h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo); 
          i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo); 
          j.   TACOT   (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo)    (CAS
25243-36-1); 
      33. Esplosivi non elencati altrove nella Cat.8.a. e aventi  una
delle caratteristiche seguenti: 
          a. una velocita' di detonazione superiore a  8  700  m/s  a
densita' massima; o 
          b. una pressione di detonazione superiore  a  34  GPa  (340
Kbar); 
      34. Non utilizzato dal 2013; 
      35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7); 
      36.                                                         TEX
(4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano); 
      37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5); 
      38. Tetrazine, come segue: 
          a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina); 
          b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido); 
      39. Materiali energetici  ionici  con  temperatura  di  fusione
compresa tra 343  K  (70  °C)  e  373  K  (100  °C)  e  velocita'  di
detonazione  superiore  a  6  800  m/s  o  pressione  di  detonazione
superiore a 18 GPa (180 kbar); 
      40.    BTNEN     [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina]     (CAS
19836-28-3); 
      41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido); 
 
      Nota  La Cat.8.a. comprende i co-cristalli esplosivi. 
 
            Nota tecnica 
            Un  'co-cristallo  esplosivo'  e'  un  materiale   solido
costituito da una distribuzione ordinata  tridimensionale  di  due  o
piu' molecole esplosive, almeno una delle quali e' specificata  nella
Cat.8.a.. 
 
      a. "Propellenti", come segue: 
         1. qualsiasi"propellente" solido avente un  impulso  teorico
specifico (in condizioni standard) maggiore di: 
            a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati,  non
alogenizzati; 
            b. 250 secondi  per  i  "propellenti"  non  metallizzati,
alogenizzati; o 
            c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati; 
         2. Non utilizzato dal 2013; 
         3. "Propellenti" dotati di forza costante superiore a 1  200
Kjoule/kg; 
         4. "Propellenti" che possono mantenere un tasso  lineare  di
combustione costante superiore a 38 mm/s in  condizioni  standard  di
pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89
Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C); 
         5. "Propellenti" basati su elastomeri modificati  su  doppia
fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5%  a
233 K (- 40 °C); 
         6. Qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui alla
Cat.8.a.; 
         7.  "Propellenti",  non  contemplati  altrove  nel  presente
elenco, appositamente progettati per uso militare; 
 
      b. Materiali "pirotecnici", combustibili e  relative  sostanze,
come segue, e loro miscele: 
      1. Combustibili per "aeromobili"  appositamente  concepiti  per
uso militare; 
         Nota I combustibili per aeromobili di  cui  alla  Cat.8.c.1.
sono i prodotti finiti e non i loro costituenti. 
      2. Alano (idruro di alluminio) (CAS 7784-21-6); 
      3. Borani, come segue e relativi derivati: 
         a. Carborani; 
         b. Omologhi del borano, come segue: 
            1. Decaborano (14) (CAS 17702-41-9); 
            2. Pentaborano (9) (CAS 19624-22-7); 
            3. Pentaborano (11) (CAS 18433-84-6); 
      4. Idrazina e derivati, come segue (cfr. anche la Cat.8.d.8.  e
la Cat.8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina): 
         a.  Idrazina  (CAS  302-01-2)  in  concentrazioni  uguali  o
superiori al 70%; 
         b. Monometilidrazina (CAS 60-34-4); 
         c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8); 
         d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); 
 
         Nota  La Cat.8.c.4.a.  non  si  applica  alle  'miscele'  di
idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione. 
 
      5.  Combustibili  metallici,  'miscele'   di   combustibili   o
'miscele'  "pirotecniche",  sotto  forma  di   particelle   sferiche,
atomizzate, sferoidali, in fiocchi  o  polverizzate,  fabbricati  con
materiali aventi tenore uguale o superiore al 99%  di  uno  qualsiasi
degli elementi seguenti: 
         a. "Metalli", come segue, e relative 'miscele': 
            1.  Berillio  (CAS  7440-41-7)   con   dimensioni   delle
particelle inferiori a 60 μm; 
            2. Polvere di ferro (CAS  7439-89-6)  con  particelle  di
dimensioni  uguali  o  inferiori  a  3  μm  prodotte  per   riduzione
dell'ossido di ferro con l'idrogeno; 
         b. 'Miscele' contenenti uno degli elementi seguenti: 
            1. Zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS  7439-95-4)  o
leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; o 
            2. Combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al  carburo  di
boro (CAS 12069-32-8)  con  purezza  uguale  o  superiore  all'85%  e
dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; 
 
            Nota 1 La Cat.8.c.5.  si  applica  agli  esplosivi  e  ai
combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli  o  le  leghe
siano incapsulati o meno in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. 
 
            Nota 2  La  Cat.8.c.5.b.  si  applica  esclusivamente  ai
combustibili  metallici  sotto  forma  di  particelle   quando   sono
miscelati con altre sostanze per formare una 'miscela' formulata  per
uso militare, quali "propellenti" ad impasto  liquido,  "propellenti"
solidi o 'miscele' "pirotecniche". 
 
            Nota 3 La Cat.8.c.5.b.2. non si  applica  al  boro  e  al
carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o
superiore al 20%). 
 
      6. Materiali militari che contengono gelificanti per carburanti
idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei  lanciafiamme
o delle munizioni incendiarie, come gli stearati  metallici  (ad  es.
Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati; 
 
      7. Perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo
o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico; 
 
      8. Polvere di alluminio (CAS  7429-90-5)  di  forma  sferica  o
sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o  inferiori  a  60
μm, fabbricate con materiali aventi  tenore  in  alluminio  uguale  o
superiore al 99%; 
 
      9. Sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a
n = 0,65-1,68; 
 
      10. Combustibili  liquidi  ad  alta  densita'  di  energia  non
contemplati alla Cat.8.c.1., come segue: 
          a. combustibili  misti  che  incorporano  combustibili  sia
solidi che liquidi (ad es. l'impasto di  boro),  aventi  densita'  di
energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg; 
          b. altri combustibili e additivi di  combustibili  ad  alta
densita' di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche,  JP-7,  JP-10)
aventi densita' di energia in base al volume  uguale  o  superiore  a
37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293  K  (20  °C)  e  pressione  di
un'atmosfera (101,325 kPa); 
 
          Nota La Cat.8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai  JP-8,  ai
combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai  combustibili
per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile. 
 
      11. Materiali "pirotecnici" e piroforici, come segue: 
          a.  materiali  "pirotecnici"  o  piroforici   appositamente
formulati per migliorare  o  controllare  la  produzione  di  energia
irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR); 
          b. miscele di  magnesio,  politetrafluoroetilene  (PTFE)  e
copolimero di difluoruro-esafluoropropilene  di  vinilidene  (ad  es.
MTV); 
 
      12. Miscele di combustibili, miscele "pirotecniche" o materiali
energetici, non contemplati altrove nella Categoria 8,  aventi  tutte
le caratteristiche seguenti: 
          a.  contenenti  piu'  dello  0,5%  di  particelle  di   uno
qualunque dei seguenti: 
             1. alluminio; 
             2. berillio; 
             3. boro; 
             4. zirconio; 
             5. magnesio; o 
             6. titanio; 
          b. particelle di  cui  alla  Cat.8.c.12.a.  con  dimensione
inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e 
          c. particelle di  cui  alla  Cat.8.c.12.a.  con  tenore  in
metallo pari o superiore al 60%; 
 
  c.  Ossidanti, come segue, e relative miscele: 
 
      1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6); 
      2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9); 
      3. composti costituiti da fluoro e da almeno uno degli elementi
seguenti: 
         a. altri alogeni; 
         b. ossigeno; o 
         c. azoto; 
 
         Nota  1 La Cat.8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro
(CAS 7790-91-2). 
 
         Nota  2 La Cat.8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto
(CAS 7783-54-2) allo stato gassoso. 
 
      4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7); 
      5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2); 
      6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2); 
      7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8); 
      8. Nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); 
      9. Perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7); 
      10. Ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido  nitrico
fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007- 58-7); 
 
      Nota  La Cat.8.d.10. non si applica all'acido  nitrico  fumante
non inibito. 
 
  d.  Leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue: 
      1.  AMMO  (azidometilmetilossetano  e   suoi   polimeri)   (CAS
90683-29-7) (cfr. anche la Cat.8.g.1. per i relativi "precursori"); 
      2. BAMO  (3,3-bis(azidometil)ossetano  e  suoi  polimeri)  (CAS
17607-20-4) (cfr. anche la Cat.8.g.1. per i relativi "precursori"); 
      3.  BDNPA  [bis(2,2-dinitropropil)  di  aldeide  acetica]  (CAS
5108-69-0); 
      4.  BDNPF  [bis(2,2-dinitropropil)  di  aldeide  formica]  (CAS
5917-61-3); 
      5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche
la Cat.8.g.8. per i relativi "precursori"); 
      6. Monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente
progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti: 
         a. gruppi nitrici; 
         b. nitruri; 
         c. nitrati; 
         d. nitrazo; o 
         e. difluoroammino; 
      7. FAMAO  (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano)  e  suoi
polimeri; 
      8.     FEFO     [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal]     (CAS
17003-79-1); 
      9.  FPF-1  (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol  formal)
(CAS 376-90-9); 
      10.                                                       FPF-3
(poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-dio
l formal); 
      11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9)  e
suoi derivati; 
      12. HTPB (polibutadiene con  radicali  ossidrilici  terminali),
avente funzionalita' ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e  uguale  o
inferiore  a  2,4,  valore  ossidrilico  inferiore  a  0,77  meq/g  e
viscosita' a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5); 
      13.  Alcool  funzionalizzati,  poli(epicloroidrina)  con   peso
molecolare inferiore a 10 000, come segue: 
          a. poli(epicloroidrindiolo); 
          b. poli(epicloroidrintriolo); 
      14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina)  (CAS  17096-47-8,
85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9); 
      15. PGN  (poli-GLYN,  poliglicidilnitrato  o  poli(nitratometil
ossirano)) (CAS 27814-48-8); 
      16.  Poli-NIMMO  (polinitratometilmetilossetano),  poli-NMMO  o
poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0); 
      17. Polinitroortocarbonati; 
      18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano  o
tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0); 
      19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR); 
      20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano)). 
 
  e.  "Additivi", come segue: 
      1. Salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); 
      2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5); 
      3. BNO (nitrileossido di butadiene); 
      4. Derivati del ferrocene, come segue: 
         a. butacene (CAS 125856-62-4); 
         b.   catocene   (propano    2,2-bis-etilferrocenile)    (CAS
37206-42-l); 
         c. acidi carbossilici del ferrocene  e  esteri  degli  acidi
carbossilici del ferrocene; 
         d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7); 
         e.  altri  polimeri  addotti  derivati  dal  ferrocene   non
contemplati altrove alla Cat.8.f.4.; 
         f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8); 
         g. propil-ferrocene; 
         h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6); 
         i. diciclopentil-ferrocene; 
         j. dicicloesil-ferrocene; 
         k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8); 
         l. dipropil-ferrocene; 
         m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4); 
         n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8); 
         o. acetil-ferrocene (CAS  1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene
(CAS 1273-94-5); 
      5. Betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7); 
      6. Citrato di piombo (CAS 14450-60-3); 
      7. Chelati di piombo e di  rame  betaresorcilati  o  salicilati
(CAS 68411-07-4); 
      8. Maleato di piombo (CAS 19136-34-6); 
      9. Salicilato di piombo (CAS 15748-73-9); 
      10. Stannato di piombo (CAS 12036-31-6); 
      11.  MAPO  [tris-1-(2-metil)  aziridinil  fosfin  ossido]  (CAS
57-39-6);  BOBBA  8  (ossido  di  fosfina   bis(2-metil   aziridinil)
2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO; 
      12.  Metil  BAPO  (ossido  di  fosfina   bis(2-metilaziridinil)
metilammino) (CAS 85068-72-0); 
      13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2); 
      14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9); 
      15. Agenti di accoppiamento organometallici, come segue: 
          a.  neopentil  [diallile]  ossi,  tris  [diottile]  fosfato
titanato  (CAS  103850-22-2);  chiamato  anche  titanio  IV,  2,2[bis
2-propenolato-metil,  butanolato,  tris  (diottile)   fosfato]   (CAS
110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2); 
          b.       titanio       IV,        [(2-propenolato-1)-metil,
n-propanolatometil]  butanolato-1,  tris  (diottile)  pirofosfato   o
KR3538; 
          c.       titanio       IV,        [(2-propenolato-1)-metil,
n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato; 
      16. Policianodifluoramminoetilenossido; 
      17. Agenti leganti come segue: 
          a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina)  (HX-868,  BITA)
(CAS 7722-73-8); 
          b. ammidi di  aziridina  polifunzionali  con  strutture  di
rinforzo isoftaliche, trimesiche,  isocianuriche  o  trimetiladipiche
aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina; 
 
          Nota  La Cat.8.f.17.b. comprende: 
                a.  1,1H-Isoftaloile-bis   (2-metilaziridina)(HX-752)
(CAS 7652-64-4); 
                b.     2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina
(HX-874) (CAS 18924-91-9); 
                c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877)
(CAS 71463-62-2). 
 
      18. Propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8); 
      19. Ossido ferrico sopraffino (Fe2O3)  (CAS  1317-60-8)  avente
una superficie specifica superiore a 250 m2 /g e una dimensione media
di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm; 
      20.    TEPAN     (tetraetilenepentamminaacrilonitrile)     (CAS
68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali; 
      21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile)  (CAS
68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte  con  glicidolo  e  loro
sali; 
      22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8); 
      23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3); 
 
  f.  "Precursori", come segue: 
 
      N.B. Alla Cat.8.g.  i  riferimenti  sono  fatti  ai  "materiali
energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti. 
 
      1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche
la Cat.8.e.1. e la Cat.8.e.2.); 
      2.  Sali  di  tert-butil-dinitroazotidina   (CAS   125735-38-8)
(cfr..anche la Cat.8.a.28.); 
      3.   Derivati    dell'esaazaisowurtzitano    tra    cui    HBIW
(esabenzilesaazaisowurtzitano)  (CAS  124782-15-6)  (cfr.  anche   la
Cat.8.a.4.)  e  TAIW  (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano)   (CAS
182763-60-6) (cfr. anche la Cat.8.a.4.); 
      4. Non utilizzato dal 2013; 
      5.  TAT  (1,3,5,7  tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza  ciclo-ottano)
(CAS 41378-98-7) (cfr. anche la Cat.8.a.13.); 
      6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS  5409-42-7)  (cfr.  anche  la
Cat.8.a.27.); 
      7.  1,3,5-triclorobenzene  (CAS  108-70-3)   (cfr.   anche   la
Cat.8.a.23.); 
      8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo)  (CAS  3068-00-6)
(cfr. anche la Cat.8.e.5.); 
      9.      DADN      (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1,      3,       5,
7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche la Cat.8.a.13.). 
 
  g.  Polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue: 
      1.  polveri  di  uno  qualsiasi  dei  materiali  seguenti,  con
dimensioni delle particelle inferiori a 250 μm in qualsiasi direzione
e non altrove specificate dal punto ML8: 
         a. alluminio; 
         b. niobio; 
         c. boro; 
         d. zirconio; 
         e. magnesio; 
         f. titanio; 
         g. tantalio; 
         h. tungsteno; 
         i. molibdeno; o 
         j. afnio; 
      2.  Forme, non specificate dalle  categorie  3,  4,  12  o  16,
fabbricate da polveri specificate dalla Cat.8.h.1.. 
 
      Note tecniche 
          1. I 'materiali reattivi' sono progettati per produrre  una
reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da  usare
per rivestimento o involucro di testate belliche. 
          2. Le polveri di 'materiali  reattivi'  sono  ottenute,  ad
esempio, mediante un processo di macinatura con  mulino  a  sfere  ad
alta energia. 
          3. Le forme  di  'materiale  reattivo'  sono  prodotte,  ad
esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva. 
 
  Nota 1  La Categoria 8 non si applica  alle  sostanze  seguenti,  a
meno che siano composte o miscelate con i "materiali  energetici"  di
cui alla Cat.8.a. o con le polveri di metallo di cui alla Cat.8.c.: 
          a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8); 
          b. polvere nera; 
          c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7); 
          d. difluoroammina (CAS 10405-27-3); 
          e. nitroamido (CAS 9056-38-6); 
          f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1); 
          g. tetranitronaftalina; 
          h. trinitroanisolo; 
          i. trinitronaftalina; 
          j. trinitrossilene; 
          k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4); 
          l. diottimaleato (CAS 142-16-5); 
          m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7); 
          n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8),  trimetilalluminio
(TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici  ed  arili
di litio, sodio, magnesio, zinco e o boro; 
          o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0); 
          p.   nitroglicerina    (o    trinitrato    di    glicerina,
trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0); 
          q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7); 
          r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7); 
          s. pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5); 
          t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale  di
piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS  12403-82-6)
ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti  azoturi  o
complessi di azoturi; 
          u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8); 
          v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3); 
          w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS
611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti]; 
          x.   N,N-difenilurea   (difenilurea    asimmetrica)    (CAS
603-54-3); 
          y.  metil-N,N-difenilurea   (difenilurea   asimmetrica   di
metile) (CAS 13114-72-2); 
          z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di  etile)
(CAS 64544-71-4); 
          aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 
          bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 
          cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); 
          dd.  nitroguanidina  (CAS  556-88-7)  (cfr.  voce  1C011.d.
dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso). 
 
  Nota 2  La Categoria 8 non  si  applica  a  perclorato  di  ammonio
(Cat.8.d.2.), NTO (Cat.8.a.18.)  o  catocene  (Cat.8.f.4.b.),  aventi
tutte le caratteristiche seguenti: 
          a.  appositamente  formulati   per   dispositivi   per   la
generazione di gas per uso civile; 
          b.  composti  o  miscelati  con  leganti  o   plastificanti
termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g; 
          c. aventi un massimo  dell'80%  di  perclorato  di  ammonio
(Cat.8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo; 
          d. aventi un contenuto di  NTO  (Cat.8.a.18.)  inferiore  o
uguale a 4 g; e 
          e. aventi un contenuto di catocene (Cat.8.f.4.b.) inferiore
o uguale a 1 g. 
 
 
  Categoria 9 
 
  Navi da guerra (di superficie  o  subacquee),  attrezzature  navali
speciali, accessori, componenti e  altre  navi  di  superficie,  come
segue: 
 
  N.B.  Per  le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione  cfr.  la
Categoria 11. 
 
  a.  Navi e componenti, come segue: 
      1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate  o
modificate  per  uso  militare,  qualunque  stato  di  riparazione  o
condizione operativa,  e  dotate  o  meno  di  sistemi  d'arma  o  di
corazzature, e loro  scafi  o  parti  di  scafi,  e  loro  componenti
appositamente progettati per uso militare; 
      2. navi di superficie, diverse da quelle di cui alla Cat.9.a.1,
aventi almeno uno dei seguenti  elementi,  fissi  o  integrati  nella
nave: 
         a. armi automatiche di cui alla Categoria 1, o armi  di  cui
alle Categorie 2, 4, 12 o 19, o 'supporti' o  rinforzi  per  armi  di
calibro uguale o superiore a 12,7 mm; 
 
            Nota Tecnica 
            Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o
ai rinforzi strutturali al fine di installare armi. 
 
         b. sistemi per la direzione del tiro di cui  alla  Categoria
5; 
         c. aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
            1. 'protezione  contro  gli  agenti  Chimici,  Biologici,
Radiologici e Nucleari (CBRN)'; e 
            2.  'sistema  di  prelavaggio  o  di  lavaggio  a  fondo'
progettato ai fini di decontaminazione; o 
 
            Note Tecniche 
               1. La 'protezione CBRN' e' uno spazio interno autonomo
con  caratteristiche  quali  sovrapressurizzazione,  isolamento   dei
sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri
CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per
l'aria. 
               2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio  a  fondo'
e' un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di  bagnare
simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti  esterni  di  una
nave. 
 
         d. sistemi attivi di  contromisura  per  armi  di  cui  alle
Cat.4.b,  5.c  o  11.a   e   aventi   almeno   una   delle   seguenti
caratteristiche: 
            1. 'protezione CBRN'; 
            2. scafo e sovrastruttura  appositamente  progettati  per
ridurre la superficie radar equivalente; 
            3. dispositivi di riduzione della segnatura termica,  (ad
esempio un sistema di raffreddamento dei  gas  di  scarico),  esclusi
quelli   appositamente   progettati   per   aumentare    l'efficienza
complessiva  dell'impianto  di  energia/propulsione  o  per   ridurre
l'impatto ambientale; o 
            4. un sistema di compensazione magnetica  progettato  per
ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave; 
 
  b.  Motori e sistemi  di  propulsione,  come  segue,  appositamente
progettati  per  uso  militare  e   loro   componenti   appositamente
progettati per uso militare: 
      1. motori diesel appositamente  progettati  per  sottomarini  e
aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
         a. potenza all'asse superiore o  uguale  a  1,12  MW  (1.500
hp.); e 
         b.  velocita'  di  rotazione  uguale  o  superiore   a   700
giri/min.; 
      2. motori elettrici appositamente progettati  per  sottomarini,
aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
         a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp); 
         b. inversione rapida; 
         c. raffreddati a liquido; e 
         d. totalmente ermetici; 
      3. motori diesel amagnetici  aventi  tutte  le  caratteristiche
seguenti: 
         a. potenza all'asse pari o superiore a 37,3 KW (50hp); e 
         b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75%  della
massa totale; 
      4.  sistemi  di  'propulsione  indipendenti  dall'aria'   (AIP)
appositamente progettati per sottomarini; 
 
         Nota tecnica: 
         La 'propulsione indipendente dall'aria'  (AIP)  consente  al
sottomarino in immersione di far funzionare  il  proprio  sistema  di
propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per  una  durata
superiore a quella altrimenti  consentita  dalla  batteria.  Ai  fini
della Cat.9.b.4, la AIP non include energia nucleare. 
 
  c.  Apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate
per uso  militare,  loro  sistemi  di  controllo  e  loro  componenti
appositamente progettati per uso militare; 
 
  d.  Reti  antisommergibile   e   reti   antisiluro,   appositamente
progettate per uso militare; 
 
  e.  Non utilizzato dal 2003; 
 
  f.  Passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per  uso
militare che permettono  l'interazione  con  apparecchiature  esterne
alla  nave  e  loro  componenti  appositamente  progettati  per   uso
militare; 
 
      Nota  La  Cat.9.f.  include  i  connettori  per  uso  navale  a
conduttore singolo, multiplo,  coassiale  o  a  guida  d'onda,  ed  i
passaggi a scafo, in grado di  rimanere  stagni  e  di  mantenere  le
caratteristiche richieste a profondita'  superiori  a  100  m;  ed  i
connettori a fibre ottiche e  i  passaggi  a  scafo  di  tipo  ottico
appositamente progettati per  la  trasmissione  di  fasci  "laser"  a
qualsiasi profondita'. La Cat.9.f. non si applica ai normali passaggi
a scafo per gli assi di propulsione ne' agli assi di controllo  delle
superfici idrodinamiche. 
 
  g.  Cuscinetti silenziosi aventi almeno una  delle  caratteristiche
seguenti, loro  componenti  e  apparecchiature  che  contengono  tali
cuscinetti, appositamente progettati per uso militare: 
      1. sospensioni a gas o magnetiche; 
      2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o 
      3. controlli per la soppressione delle vibrazioni. 
 
 
  Categoria 10 
 
  "Aeromobili", "veicoli piu'  leggeri  dell'aria",  "velivoli  senza
pilota"   ("UAV"),   motori   aeronautici   e   apparecchiature   per
"aeromobili", relative apparecchiature  e  componenti,  appositamente
progettati o modificati per uso militare, come segue: 
 
      N.B.: Per le apparecchiature di guida  e  navigazione  cfr.  la
Categoria 11. 
 
  a.  "Aeromobili" e "veicoli piu' leggeri dell'aria" con  equipaggio
e loro componenti appositamente progettati; 
 
  b.  Non utilizzato dal 2011; 
 
  #c.  Aeromobili e veicoli piu' leggeri dell'aria senza equipaggio e
relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente
progettati: 
       1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi
programmabili e "veicoli piu' leggeri dell'aria" senza equipaggio; 
       2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e
assiemi di supporto a terra; 
       3. attrezzature progettate per il comando o il controllo; 
 
  d.  Motori   aeronautici   a   propulsione   e   loro    componenti
appositamente progettati; 
 
  e.  Attrezzature  per  il  rifornimento  in   volo,   appositamente
progettate  o  modificate  per  quanto  segue,  e   loro   componenti
appositamente progettati: 
      1. "aeromobili" di cui alla Cat.10.a.; o 
      2. aeromobili senza pilota di cui alla Cat.10.c.; 
 
  f.  "Apparecchiature a terra"  specificamente  progettate  per  gli
aeromobili di cui alla Cat.10.a. o i motori aeronautici di  cui  alla
Cat.10.d.; 
 
      Nota tecnica 
      Le "apparecchiature a terra" comprendono le apparecchiature per
il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature  progettate  per
facilitare il funzionamento in aree circoscritte. 
 
  g.  Apparecchiature   per   la    sopravvivenza    dell'equipaggio,
apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri  dispositivi
di eiezione di emergenza, non contemplate alla Cat.10.a.,  progettate
per gli "aeromobili" di cui alla Cat.10.a.; 
 
      Nota La Cat.10.g. non sottopone ad autorizzazione  gli  elmetti
per l'equipaggio che non incorporano le  apparecchiature  di  cui  al
presente elenco, ne' hanno supporti o accessori ad esse destinati. 
 
      NB: Per gli elmetti cfr. anche la Categoria 13.c.. 
 
  h.  Paracadute, paracadute  frenanti  e  relative  apparecchiature,
come segue, e loro componenti appositamente progettati: 
      1. paracadute non contemplati altrove nel presente elenco; 
      2. paracadute frenanti; 
      3. apparecchiature appositamente progettate  per  paracadutisti
di  alta  quota  (per  esempio  tute,  caschi  speciali,  sistemi  di
respirazione, apparecchi di navigazione); 
 
  i.  Apparecchiature per apertura controllata o  sistemi  automatici
di guida, progettati per carichi paracadutati. 
 
  Nota 1  La Cat.10.a non si applica  agli  "aeromobili"  e  "veicoli
piu'  leggeri   dell'aria"   o   varianti   di   tali   "aeromobili",
appositamente  progettati  per  uso  militare  e  aventi   tutte   le
caratteristiche seguenti: 
          a. non sono aeromobili da combattimento; 
          b.  non  configurati  per  uso   militare   e   non   siano
equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente  progettati
o modificati per uso militare; e 
          c.  certificati  per  uso  civile   dalle   Autorita'   per
l'Aviazione Civile nazionale1 di uno o piu' Stati  membri  dell'UE  o
degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. 
 
  Nota 2  La Cat.10.d non si applica a: 
          a. motori  aeronautici  progettati  o  modificati  per  uso
militare  certificati  dalle   Autorita'   per   l'Aviazione   Civile
nazionale, di uno  o  piu'  Stati  membri  dell'UE  o  di  uno  Stato
partecipante all'intesa di Wassenaar  per  l'impiego  su  "aeromobili
civili", o loro componenti appositamente progettati; 
          b.  motori  a  pistoni  o  loro  componenti   appositamente
progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV". 
 
  Nota 3  La Cat.10.a e la Cat.10.d, per quanto attiene ai componenti
appositamente  progettati  e  alle   relative   apparecchiature   per
"aeromobili" o motori aeronautici non  militari  modificati  per  uso
militare, si applicano solo ai componenti militari  e  alle  relative
apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. 
 
  Nota  4  Ai  fini  della  Cat.10.a.,  l'uso   militare   comprende:
combattimento,   ricognizione   militare,   attacco,    addestramento
militare, supporto logistico, trasporto  e  lancio  di  truppe  o  di
equipaggiamenti militari 
 
  Nota 5  La Cat.10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi  tutte
le caratteristiche seguenti: 
          a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946; 
          b.  non  incorporano  prodotti  specificati  nel   presente
elenco, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di
sicurezza  o  di  aeronavigabilita'  fissate  dalle   autorita'   per
l'Aviazione Civile, di uno  o  piu'  Stati  membri  dell'UE  o  Stati
partecipanti all'intesa di Wassenaar; e 
          c. non incorporano le armi specificate nel presente elenco,
a meno che le stesse siano inutilizzabili e che  non  possano  essere
rimesse in funzione. 
 
 
  Categoria 11 
 
  Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti,
non indicati in altre voci del presente elenco, come segue: 
 
  a.  Apparecchiature elettroniche appositamente progettate  per  uso
militare, e loro componenti appositamente progettati; 
 
      Nota  La Cat.11.a. comprende: 
            a.  apparati  di  contromisura  elettronica  (ECM)  e  di
contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioe' apparati progettati per
introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei  ricevitori  di
radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi  altra  maniera  la
ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori  elettronici
avversari, compresi i loro  apparati  di  contromisura),  incluse  le
apparecchiature di disturbo e di controdisturbo; 
            b. tubi ad agilita' di frequenza; 
            c. sistemi  elettronici  o  apparecchiature  elettroniche
progettati per  la  sorveglianza  e  il  monitoraggio  dello  spettro
elettromagnetico a fini di intelligence o di  sicurezza  militare,  o
per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio; 
            d. apparecchiature di  contromisura  subacquee,  compresi
ingannatori e  disturbatori  acustici  e  magnetici,  progettate  per
introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar; 
            e. apparecchiature di sicurezza per  il  trattamento  dei
dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati e apparecchiature  di
sicurezza per linee di trasmissione e  di  segnalazione,  utilizzanti
procedimenti di cifratura; 
            f.      apparecchiature      per       l'identificazione,
l'autenticazione  e  il  caricamento  di  chiavi   crittografiche   e
apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi
crittografiche; 
            g. apparecchiature di guida e navigazione; 
            h. apparecchiature per la trasmissione  di  comunicazioni
radio digitali a diffusione troposferica; 
            i. demodulatori  digitali  appositamente  progettati  per
messaggi di intelligence; 
            j. "sistemi automatizzati di comando e controllo". 
 
      N.B. Per il "software" associato al sistema radio definito  dal
software ai sistemi radio militari a definizione  software  (Software
Defined Radio, SDR) cfr. la Categoria 21. 
 
  b.  Apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di  navigazione
satellitare  (Global  Navigation  Satellite  System,  GNSS)  e   loro
componenti appositamente progettati; 
 
  c.  "Veicoli spaziali" appositamente progettati  o  modificati  per
uso  militare,  e  componenti  di  "veicoli  spaziali"  appositamente
progettati per uso militare. 
 
 
  Categoria 12 
 
  Sistemi d'arma a energia cinetica  ad  alta  velocita'  e  relative
apparecchiature,  come  segue,  e   loro   componenti   appositamente
progettati: 
 
  a.  Sistemi d'arma a energia cinetica appositamente progettati  per
distruggere un bersaglio o per far fallire la missione del medesimo; 
 
  b.  Impianti di collaudo e valutazione appositamente  progettati  e
modelli di  collaudo,  inclusi  la  strumentazione  diagnostica  e  i
bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi a  energia
cinetica. 
 
      N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da
sottocalibri o che utilizzano solo propulsione  chimica,  e  relativo
munizionamento, cfr. le Categorie 1, 2, 3, 4 del presente elenco. 
 
      Nota  1  La  presente  Categoria  comprende  quanto  segue   se
appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica: 
              a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare
masse superiori a 0,1 g a velocita' maggiori di  1,6  km/s,  a  fuoco
singolo o rapido; 
              b.   apparecchiature   di   produzione    di    potenza
immediatamente   disponibile,   di    schermatura    elettrica,    di
immagazzinamento  di  energia  (ad  es.  condensatori   con   elevata
capacita' di immagazzinare  energia),  di  gestione  del  calore,  di
condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile;
e interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone  e
le altre funzioni di comando elettrico della torretta; 
 
           N.B.: cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco  dell'UE  dei
prodotti e tecnologie a duplice uso per i  condensatori  con  elevata
capacita' di immagazzinare energia. 
 
      c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio,  di
controllo del tiro o di valutazione del danno; 
      d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida  o  di  propulsione
deviata (accelerazione laterale) per proiettili. 
 
     Nota 2  La presente Categoria si applica ai sistemi  d'arma  che
utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione: 
             a. elettromagnetico; 
             b. elettrotermico; 
             c. a plasma; 
             d. a gas leggero; o 
             e.  chimico  (se  usato  in  combinazione  con  uno  dei
suddetti metodi). 
 
 
  Categoria 13 
 
  Corazzature  o  equipaggiamenti   di   protezione   costruzioni   e
componenti, come segue: 
 
  a.  Piastre corazzate metalliche o non  metalliche,  aventi  almeno
una delle caratteristiche seguenti: 
      1. costruite per ottemperare a uno  standard  o  una  specifica
militare; o 
      2. impiegabili per uso militare; 
 
      N.B. Per le piastre antibalistiche, cfr. anche la Cat.13.d.2. 
 
  b.  Costruzioni di materiali metallici o non metallici, o  relative
combinazioni,  appositamente  progettate   per   fornire   protezione
balistica per  sistemi  militari,  e  loro  componenti  appositamente
progettati; 
 
  c.  Elmetti  fabbricati  in  accordo  a  standard  o  a  specifiche
militari, o a standard nazionali equiparabili, e loro gusci, cuffie o
imbottiture di conforto appositamente progettati; 
 
      N.B.: per altri componenti  o  accessori  di  elmetti  militari
vedere la relativa categoria. 
 
  d.  Giubbetti  antibalistici  o  indumenti   protettivi,   e   loro
componenti, come segue: 
      1. giubbetti  antibalistici  o  indumenti  protettivi  leggeri,
fabbricati in accordo con standard  o  specifiche  militari,  o  loro
equivalenti, e loro componenti appositamente progettati; 
 
         Nota  Ai  fini  della  Cat.13.d.1.  ,  gli  standard  o   le
specifiche militari includono almeno le specifiche per la  protezione
dalla frammentazione. 
 
      2. piastre per  giubbetti  antibalistici  pesanti  che  offrono
protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ  0101.06,
luglio 2008) o equivalenti nazionali. 
 
         Nota  1  La  Cat.13.b.   include   materiali   appositamente
progettati per realizzare blindature reattive  all'esplosione  o  per
costruire shelter militari. 
 
         Nota 2  La Cat.13.c. non si applica agli elmetti di  acciaio
di tipo  convenzionale  che  non  siano  equipaggiati,  modificati  o
progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. 
 
         Nota 3  Le Cat.13.c e 13.d non si  applicano  agli  elmetti,
ne' ai giubbetti antibalistici ne' agli indumenti protettivi, se sono
al seguito dell'utente a scopo di protezione personale. 
 
         Nota 4  Gli unici elmetti appositamente  progettati  per  il
personale addetto  alla  bonifica  di  ordigni  esplosivi  ad  essere
sottoposti  ad  autorizzazione  dalla  Categoria   13   sono   quelli
appositamente progettati per uso militare. 
 
         N.B. 1  Cfr. anche la Categoria  1A005  dell'elenco  UE  dei
prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
         N.B. 2  Per i "materiali fibrosi o  filamentosi"  utilizzati
per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed  elmetti  cfr.  la
Categoria 1C010 dell'elenco UE dei prodotti e  tecnologie  a  duplice
uso. 
 
 
  Categoria 14 
 
  'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o  per
la  simulazione  di  scenari   militari,   simulatori   appositamente
progettati per l'addestramento all'uso delle armi  o  delle  armi  da
fuoco di cui alla Categoria 1 o 2,  e  loro  componenti  e  accessori
appositamente progettati. 
 
      Nota tecnica 
      Il termine 'apparecchiature specializzate  per  l'addestramento
militare' comprende modelli militari di  addestratori  d'attacco,  di
simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar,  di
generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento  al
tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile,  di  simulatori
di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate  alla
formazione  di  piloti  e  astronauti),  di  addestratori  radar,  di
simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione,  di  simulatori
di lancio di missili, di  materiali  per  bersagli,  di  "aeromobili"
teleguidati, di addestratori di armamento,  di  addestratori  per  la
guida di "aeromobili" teleguidati, di unita' mobili di  addestramento
e  di  apparecchiature  di  addestramento  per  operazioni   militari
terrestri. 
 
      Nota  1  La  presente  Categoria   comprende   i   sistemi   di
generazione di immagine  e  i  sistemi  interattivi  di  scenari  per
simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. 
 
      Nota   2  La   presente   Categoria   non   si   applica   alle
apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento  all'uso
di armi da caccia o armi sportive. 
 
 
  Categoria 15 
 
  Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura,  come
segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e
accessori appositamente progettati: 
 
  a.  Registratori  e  apparecchiature  per  il   trattamento   delle
immagini; 
 
  b.  Apparecchi   da   ripresa,   apparecchiature   fotografiche   e
apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; 
 
  c.  Apparecchiature per l'intensificazione delle immagini; 
 
  d.  Apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica; 
 
  e.  Apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar; 
 
  f.  Apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le
apparecchiature di cui alla Cat.15.a., 15.b., 15.c., 15.d., 15.e.. 
 
      Nota  La Cat.15.f.  comprende  apparecchiature  progettate  per
degradare il funzionamento o  l'efficacia  dei  sistemi  militari  di
visualizzazione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. 
 
      Nota  1  Nella  presente  Categoria,  il   termine   componenti
appositamente  progettati  comprende  i  materiali  seguenti   quando
appositamente progettati per uso militare: 
              a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso; 
              b. tubi intensificatori di immagine (esclusi quelli  di
prima generazione); 
              c. placche a microcanali; 
              d. tubi di telecamere a bassa luminosita'; 
              e.  assiemi  di   rilevazione   (compresi   i   sistemi
elettronici di interconnessione elettronica o di lettura); 
              f. tubi piroelettrici per telecamere; 
              g.   sistemi   di   raffreddamento   per   sistemi   di
visualizzazione; 
              h. otturatori a scatto elettrico, del tipo  a  funzione
fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura  inferiori  a
100 µs, ad esclusione di otturatori  che  sono  parti  essenziali  di
cineprese ad alta velocita'; 
              i. invertitori di immagine a fibra ottica; 
              j. fotocatodi a semiconduttori composti. 
 
      Nota  2  La  presente  Categoria  non  si  applica   ai   "tubi
intensificatori  di   immagine   di   prima   generazione"   o   alle
apparecchiature appositamente progettate per incorporarli. 
 
      N.B. Per la classificazione di congegni  di  mira  incorporanti
"tubi intensificatori di immagine  di  prima  generazione",  Cfr.  le
Categorie 1, 2, e la Cat.5.a.. 
 
      N.B. Cfr. anche i punti 6A002.a.2 e 6A002.b. dell'elenco UE dei
prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
 
  Categoria 16 
 
  Forgiati, fusioni  e  altri  prodotti  semilavorati,  appositamente
progettati per quanto specificato nelle Categorie 1, 2, 3, 4,  6,  9,
10, 12 o 19. 
 
      Nota  La presente Categoria si applica ai prodotti semilavorati
quando questi sono identificabili dalla composizione  del  materiale,
dalla forma o dalla funzione. 
 
 
  Categoria 17 
 
  Apparecchiature varie, materiali e 'librerie' come  segue,  e  loro
componenti appositamente progettati: 
 
  a.  Apparecchiature   per   il   nuoto   subacqueo,   appositamente
progettate o modificate per uso militare, come segue: 
      1.   autorespiratori   subacquei   a    rigenerazione    d'aria
(rebreather), a circuito chiuso e semichiuso; 
      2.  apparecchiature  per  il  nuoto   subacqueo   appositamente
progettate per l'uso con le apparecchiature  subacquee  di  cui  alla
Categoria 17.a.1. 
 
         N.B.  Cfr.  anche  voce  8A002.q.  dell'elenco  dell'UE  dei
prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
  b.  Apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso
militare; 
 
  c.  Accessori, rivestimenti  e  trattamenti,  per  la  soppressione
delle segnature, appositamente progettati per uso militare; 
 
  d.  Apparecchiature   per   l'assistenza    tecnica    sul    campo
appositamente progettate per impiego in zona di combattimento; 
 
  e.  "Robot",  unita'  di  comando  di  "robot"  e  "dispositivi  di
estremita'" di  "robot",  aventi  almeno  una  delle  caratteristiche
seguenti: 
      1. appositamente progettati per uso militare; 
      2. dotati di mezzi di  protezione  dei  collegamenti  idraulici
contro  perforazioni  prodotte  dall'esterno  causate  da   frammenti
balistici (ad esempio sistemi  di  autosigillatura  dei  collegamenti
idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici  con  punto  di
infiammabilita' superiore a 839 K (566°C); o 
      3. appositamente progettati o  predisposti  per  funzionare  in
ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP); 
 
         Nota tecnica 
         L'espressione  impulsi  elettromagnetici  non  si  riferisce
all'interferenza   non   intenzionale   causata   dalle    radiazioni
elettromagnetiche provenienti da materiale  situato  nelle  vicinanze
(ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici)  o  da
un fulmine. 
 
  f.  'Librerie'  appositamente  progettate  o  modificate  per   uso
militare con sistemi, apparecchiature o componenti di cui al presente
elenco; 
 
  g.  Apparecchiature  nucleari  per  la  generazione  di  energia  o
apparecchiature per la propulsione, compresi i  "reattori  nucleari",
appositamente  progettate  per  uso  militare   e   loro   componenti
appositamente progettati o 'modificati' per uso militare; 
 
  h.  Apparecchiature  e  materiali,  rivestiti  o  trattati  per  la
soppressione  della  segnatura,  appositamente  progettati  per   uso
militare, diversi da quelli altrove specificati nel presente elenco; 
 
  i.  Simulatori appositamente progettati per i  "reattori  nucleari"
militari; 
 
  j.  Officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per  la
manutenzione di apparecchiature militari; 
 
  k.  Generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per
uso militare; 
 
  l.  Container  appositamente  progettati  o  'modificati'  per  uso
militare; 
 
      N.B.  Con la voce container si comprendono anche gli shelters. 
 
  m.  Traghetti non contemplati altrove nel presente elenco, ponti  e
pontoni, appositamente progettati per uso militare; 
 
  n.  Modelli di collaudo appositamente progettati per lo  "sviluppo"
di prodotti e materiali specificati nelle Categorie 4, 6, 9 o 10; 
 
  o.  Apparecchiature  di  protezione   da   "laser"   (ad   esempio,
protezione degli occhi e dei sensori)  appositamente  progettate  per
uso militare; 
 
  p.  "Celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad  altre  voci
del presente elenco, appositamente progettate o 'modificate' per  uso
militare. 
 
      Note tecniche 
      1. Non utilizzato dal 2014. 
      2. Ai fini della presente Categoria per 'modificato' si intende
qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico, o  di  altro
genere  che  conferisce  a  un  prodotto   non   militare   capacita'
equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per  uso
militare. 
 
 
  Categoria 18 
 
  Apparecchiature di "produzione" e relativi componenti, come segue: 
 
  #a.  Apparecchiature di  'produzione'  appositamente  progettate  o
modificate per la 'produzione' di prodotti di cui al presente elenco,
e loro componenti appositamente progettati; 
 
  #b.  Impianti appositamente progettati per prove ambientali e  loro
apparecchiature appositamente progettate, per la  certificazione,  la
qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco. 
 
       Nota tecnica 
       Ai fini  della  presente  Categoria  il  termine  'produzione'
comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. 
 
       Nota  La  Cat.18.a  e  la  Cat.18.b  comprendono  le  seguenti
apparecchiature: 
             a. nitratori di tipo continuo; 
             b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la
forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti: 
                1. azionati da uno o piu' motori di potenza  nominale
totale superiore a 298 kW (400 hp); 
                2. in grado di sopportare un carico  utile  uguale  o
superiore a 113 kg; o 
                3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga
uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore  a  91
kg; 
             c. presse per disidratazione; 
             d.  estrusori  a   vite   appositamente   progettati   o
modificati per l'estrusione di esplosivi militari; 
             #e. macchine per  il  taglio  a  misura  di  propellenti
estrusi; 
             f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e
aventi una capacita' di prodotto superiore a 227 kg; 
             #g.  miscelatori  ad  azione  continua  per  propellenti
solidi; 
             #h.  mole  idrauliche  per  frantumare  o  macinare  gli
ingredienti degli esplosivi militari; 
             #i. apparecchiature per ottenere sia la  sfericita'  che
l'uniformita'  delle  dimensioni  delle  particelle   della   polvere
metallica di cui alla Cat.8.c.8; 
             j.  convertitori  di  corrente  di  convezione  per   la
conversione delle sostanze di cui alla Cat.8.c.3. 
 
 
  Categoria 19 
 
  Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature  associate  o  di
contromisura e modelli di collaudo, come  segue,  e  loro  componenti
appositamente progettati: 
 
  a.  Sistemi a "laser" appositamente progettati per  distruggere  un
bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
 
  b.  Sistemi a fascio di  particelle  in  grado  di  distruggere  un
bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
 
  c.  Sistemi a  radio  frequenza  a  elevata  potenza  in  grado  di
distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
 
  d.  Apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o
l'identificazione dei sistemi di cui alle Cat.19.a., 19.b., 19.c.,  o
per la difesa contro tali sistemi; 
 
  e.  Modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature  e
i componenti di cui alla presente Categoria; 
 
  f.  sistemi "laser" appositamente progettati  per  causare  cecita'
permanente a una visione non, cioe' alla  visione  a  occhio  o  alla
visione con dispositivi di correzione visiva. 
 
      Nota 1  I sistemi d'arma a energia diretta di cui alla presente
Categoria   includono   i   sistemi   le   cui   capacita'   derivano
dall'applicazione controllata di: 
              a. "laser" di potenza sufficiente  per  effettuare  una
distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali; 
              b. acceleratori di particelle che proiettano un  fascio
di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; 
              c. trasmettitori a fascio d'onde  a  radiofrequenza  di
elevata potenza impulsiva o di elevata potenza  media,  in  grado  di
produrre   campi   sufficientemente   intensi   tali    da    rendere
inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante. 
 
      Nota  2  La  presente  Categoria  include   quanto   segue   se
appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta: 
              a.   apparecchiature   di   produzione    di    potenza
immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione  di
energia, di condizionamento di potenza o di gestione di combustibile; 
              b.  sistemi  di  acquisizione  o  di  inseguimento  del
bersaglio; 
              c. sistemi in grado di  valutare  i  danni  causati  al
bersaglio,  la  distruzione  o  il  fallimento  della  missione   del
medesimo; 
              d. apparecchiature di gestione, di  propagazione  o  di
puntamento del fascio; 
              e. apparecchiature con capacita'  di  scansione  rapida
del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli; 
              f. apparecchiature  ottico-adattive  e  dispositivi  di
coniugazione di fase; 
              g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi  di
idrogeno; 
              h. componenti di acceleratore "qualificati per  impiego
spaziale"; 
              i. apparecchiature di focalizzazione di fasci  di  ioni
negativi; 
              j. apparecchiature per il controllo e la  scansione  di
un fascio di ioni ad alta energia; 
              k. lamine "qualificate per  impiego  spaziale"  per  la
neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi 
 
 
  Categoria 20 
 
  Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori",  come  segue,  e
loro componenti e accessori appositamente progettati: 
 
  a.  Apparecchiature  appositamente  progettate  o  configurate  per
essere installate  a  bordo  di  veicoli  per  applicazioni  militari
terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in  grado  di  funzionare
durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103
K (- 170° C); 
 
      Nota  La  Cat.20.a  include  i  sistemi  mobili  contenenti   o
utilizzanti accessori  o  componenti  fabbricati  con  materiali  non
metallici o non conduttori di elettricita', come le materie plastiche
o i materiali impregnati di resine epossidiche. 
 
  b.  Apparecchiature  elettriche   a   "superconduttori"   (macchine
rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate  per
essere installate  a  bordo  di  veicoli  per  applicazioni  militari
terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di  funzionare
durante il moto. 
 
      Nota  La Cat.20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi
di corrente continua con armature metalliche normali a un  solo  polo
ruotante   in   un   campo   magnetico    prodotto    dalle    bobine
superconduttrici, a condizione che  queste  bobine  rappresentino  il
solo elemento superconduttore del generatore. 
 
 
  Categoria 21 
 
  # "Software", come segue: 
 
  a.  "Software" appositamente progettato o modificato  per  uno  dei
seguenti fini: 
      1. "sviluppo", "produzione", funzionamento  o  manutenzione  di
apparecchiature contemplate nel presente elenco; 
      2. "sviluppo"  o  "produzione"  di  materiali  contemplati  nel
presente elenco; o 
      3. "sviluppo", "produzione", funzionamento  o  manutenzione  di
"software" contemplato nel presente elenco; 
 
  b.  "Software" specifico, diverso da quello di cui  alla  Cat.21.a,
come segue: 
      1. "software"  appositamente  progettato  per  uso  militare  e
appositamente progettato per modellare, simulare o  valutare  sistemi
d'arma militari; 
      2. "software"  appositamente  progettato  per  uso  militare  e
appositamente progettato per modellare o simulare  scenari  operativi
militari; 
      3.   "software"   per   determinare   gli   effetti   di   armi
convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche; 
      4. "software"  appositamente  progettato  per  uso  militare  e
appositamente progettato  per  applicazioni  di  Comando,  Controllo,
Comunicazioni  e  Informazioni  (C3I)  o  applicazioni  di   Comando,
Controllo, Comunicazioni, Computer e Informazioni (C4I); 
 
  c.  "Software", non indicato nella Cat.21.a o  21.b,  appositamente
progettato o  modificato  per  consentire  alle  apparecchiature  non
contemplate nel presente elenco di  espletare  le  funzioni  militari
delle apparecchiature di cui al presente elenco. 
 
 
  Categoria 22 
 
  "Tecnologia", come segue: 
 
  a.  "Tecnologia",  diversa  dalla   tecnologia   specificata   alla
Cat.22.b,  "necessaria"  allo  "sviluppo",  alla   "produzione",   al
funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica),  alla
riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo  dei  prodotti  di
cui al presente elenco; 
 
  b.  "Tecnologia", come segue: 
      1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione  di  impianti
completi di produzione, per  l'assemblaggio  di  componenti  in  tali
impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione  di
detti impianti per i prodotti contemplati dal presente elenco,  anche
se i componenti medesimi non sono contemplati; 
      2.   "tecnologia"   "necessaria"   allo   "sviluppo"   e   alla
"produzione"  di  armi  portatili,  anche  se   utilizzata   per   la
riproduzione di armi portatili antiche; 
      3. non utilizzato dal 2013. 
  N.B.  Cfr.  la  Cat.22.a.  per  la   "tecnologia"   in   precedenza
contemplata alla Cat.22.b.3. 
      4. non utilizzato dal 2013. 
  N.B.  Cfr.  la  Cat.22.a.  per  la   "tecnologia"   in   precedenza
contemplata alla Cat.22.b.4. 
      5.     "tecnologia"     "necessaria"     esclusivamente     per
l'incorporazione di "biocatalizzatori", di cui  alla  Cat.7.i.1.,  in
sostanze vettori militari o materiali militari. 
 
  Nota  1  La  "tecnologia"  "necessaria"   allo   "sviluppo",   alla
"produzione", al funzionamento, all'installazione, alla  manutenzione
(verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa  a  nuovo
dei  prodotti  di  cui  al  presente  elenco,  rimane  sottoposta  ad
autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati
dal presente elenco. 
 
  Nota 2  La presente Categoria non si applica a: 
          a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione,
il funzionamento, la manutenzione (verifica)  e  la  riparazione,  di
quei prodotti che non sono sottoposti  ad  autorizzazione  o  la  cui
esportazione sia stata autorizzata; 
          b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio",  alla  "ricerca
scientifica di base" e alle informazioni  minime  necessarie  per  la
richiesta di brevetti; 
          c. alla  "tecnologia"  per  l'induzione  magnetica  per  la
propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. 
 
 
                    Definizioni dei termini usati 
                nell'Elenco dei Materiali d'Armamento 
 
  Le definizioni dei termini usati nel  presente  elenco,  in  ordine
alfabetico, sono le seguenti: 
 
           Nota 1  Le definizioni si applicano a  tutto  l'elenco.  I
riferimenti  sono  puramente   indicativi   e   non   hanno   effetto
sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco. 
 
           Nota 2  Le espressioni e i termini contenuti nel  presente
elenco di definizioni assumono il significato  definito  solo  quando
sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra
'virgolette singole' saranno riportate in una Nota tecnica che  segue
la  pertinente  voce.  Negli  altri  casi  assumono  il   significato
comunemente accettato (dizionario). 
 
  "Adattato per essere utilizzato in guerra" (Cat. 7) 
  Qualsiasi modifica o selezione (tale da  alterare  la  purezza,  la
durata  di  inutilizzo,   la   virulenza,   le   caratteristiche   di
disseminazione  o  la  resistenza  all'irradiazione  UV)   volta   ad
accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione  o  gli
animali, degradare  le  attrezzature,  o  danneggiare  i  raccolti  o
l'ambiente. 
 
  "Additivo" (Cat. 8) 
  Sostanza  impiegata  nella  formulazione  di   un   esplosivo   per
migliorarne la qualita'. 
 
  "Aeromobile" (Cat. 8), (Cat. 10), (Cat. 14) 
  Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala  rotante
(elicottero), rotore basculante o ala basculante. 
 
  "Dirigibile" (Cat. 10) 
  Veicolo aereo a motore  mantenuto  in  aria  da  gas  piu'  leggeri
dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno. 
 
  "Sistemi automatizzati di Comando e Controllo" (Cat. 11) 
  Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte,  elaborate  e
trasmesse informazioni  essenziali  per  l'efficienza  operativa  del
gruppo,  della  formazione  principale,  della  formazione   tattica,
dell'unita', della nave, della sottounita' o delle armi  soggette  al
comando. 
  Cio' si realizza tramite l'uso  di  calcolatori  o  altro  hardware
specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare  di
Comando e Controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di  un
sistema automatizzato  di  comando  e  controllo  sono  le  seguenti:
raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate
efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle
circostanze che influiscono sulla preparazione e  sulla  condotta  di
operazioni  di  combattimento;  calcoli  operativi  e   tattici   per
l'assegnazione di risorse tra i gruppi della  forza  o  gli  elementi
dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento  di  battaglia
in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione
di dati per la valutazione della situazione e la presa  di  decisioni
in qualsiasi momento dell'operazione o della  battaglia;  simulazione
delle operazioni tramite calcolatore. 
 
  "Ricerca scientifica di base" (Cat. 22) 
  Lavori  sperimentali  o  teorici  intrapresi   essenzialmente   per
acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di
fatti osservabili, non principalmente  orientati  verso  obiettivi  o
scopi specifici pratici. 
 
  "Biocatalizzatori" (Cat. 7), (Cat. 22) 
  'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche  o  biochimiche  o  altri
composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica  e
ne accelerano la degradazione. 
 
      Nota tecnica 
      Per 'enzimi' si intendono i "biocatalizzatori"  per  specifiche
reazioni chimiche o biochimiche. 
 
  "Biopolimeri" (Cat. 7), (Cat. 22) 
  Macromolecole biologiche come segue: 
  a.  Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; 
  b.  'Anticorpi', 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici'; 
  c.  'Recettori' appositamente progettati o trattati; 
 
      Note tecniche 
      1. per 'anticorpi anti-idiotipici' si intendono  gli  anticorpi
che si fissano agli specifici  siti  del  legame  antigene  di  altri
anticorpi. 
      2. per 'anticorpi monoclonali' si intendono le proteine che  si
fissano al sito antigenico e sono prodotte da  un  singolo  clone  di
cellule. 
      3.  per  'anticorpi  policlonali'  si  intende  un  insieme  di
proteine che si fissa ad un antigene specifico ed e' prodotto da piu'
di un clone di cellule. 
      4. per 'recettori' si intendono  le  strutture  macromolecolari
biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto
sulle funzioni fisiologiche. 
 
  "Aeromobile civile" (Cat. 4), (Cat. 10) 
  Gli "aeromobili" elencati per designazione nelle liste pubbliche di
certificazione  di  aeronavigabilita'   emesse   dall'Autorita'   per
l'Aviazione Civile, di uno o piu' Stati membri dell'UE o di uno Stato
partecipante all'intesa di Wassenaar, per  rotte  commerciali  civili
nazionali ed internazionali o per uso civile, privato o di affari. 
 
  "Arma da fuoco disattivata" (Cat. 1) 
  Arma da fuoco resa  inerte  non  in  grado  di  sparare  proiettili
mediante processi definiti  dalle  autorita'  nazionali  degli  Stati
membri dell'UE o degli Stati partecipanti  all'intesa  di  Wassenaar.
Tali processi modificano  in  modo  permanente  le  parti  essenziali
dell'arma  da  fuoco.   Ai   sensi   delle   legislazioni   e   delle
regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco  puo'
essere  attestata  da  un  certificato  rilasciato  da   un'autorita'
competente e puo' essere indicata mediante  marcatura  su  una  parte
essenziale dell'arma. 
 
  "Sviluppo" (Cat. 21), (Cat. 22) 
  E' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie,
quali: la progettazione, ricerca di progetto,  analisi  di  progetto,
metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi,  piani
di  produzione   pilota,   dati   di   progettazione,   processo   di
trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione  di
configurazione,  progettazione  di   integrazione,   rappresentazioni
grafiche. 
 
  "Dispositivi di estremita'" (Cat. 17) 
  Pinze, 'unita'  attive  di  lavorazione'  ed  ogni  altro  attrezzo
collegato alla piastra terminale del  braccio  di  manipolazione  del
"robot". 
 
      Nota tecnica 
      'Unita' attiva di lavorazione' si intende  un  dispositivo  per
l'applicazione di potenza motrice, di energia  di  lavorazione  o  di
sensibilita' al pezzo da lavorare. 
 
  "Materiali energetici" (Cat. 8) 
  Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia
necessaria  per  l'applicazione  prevista.   "Esplosivi",   materiali
"pirotecnici"  e  "propellenti"  sono   sottoclassi   dei   materiali
energetici. 
 
  "Esplosivi " (Cat. 8), (Cat. 18) 
  Sostanze o miscele di  sostanze  solide,  liquide  o  gassose  che,
utilizzate come cariche di innesco, di booster o  cariche  principali
in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni,
servono per la detonazione. 
 
  "Vettori di espressione" (Cat. 7) 
  Portatori (ad esempio plasmidi o virus) utilizzati  per  introdurre
materiale genetico in cellule ospiti. 
 
  "Materiali fibrosi o filamentosi" (Cat. 13) 
  Comprendono: 
  a.  monofilamenti continui; 
  b.  filati e fasci di fibre continui; 
  c.  nastri, tessuti mat tappeti e passamaneria; 
  d.  coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; 
  e.  materiali  filiformi  monocristallini  o   policristallini   di
qualsiasi lunghezza; 
  f.  pasta di poliammide aromatica. 
 
  "Tubi ad intensificazione d'immagine di  prima  generazione"  (Cat.
15) 
  Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre  ottiche
o   piastre   vetrificate   in   ingresso   ed   uscita,   fotocatodi
multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di  piastra  a
microcanali. 
 
  "Cella a combustibile" (Cat. 17) 
  Un  dispositivo  elettrochimico  che  converte  l'energia   chimica
direttamente  in  elettricita'   a   corrente   continua   consumando
combustibile da una fonte esterna. 
 
  "Di pubblico dominio" (Cat. 22) 
  Si applica al presente Elenco e  qualifica  la  "tecnologia"  o  il
"software"  disponibile   senza   restrizioni   per   una   ulteriore
diffusione. 
 
      Nota  Le  restrizioni   conseguenti   ad   un   copyright   non
impediscono ad una "tecnologia" o "software"  di  essere  considerati
come "di pubblico dominio". 
 
  "Laser" (Cat. 9), (Cat. 17), (Cat. 19) 
  Elemento in grado di produrre  luce  coerente  nel  tempo  e  nello
spazio mediante amplificazione per emissione stimolata di  radiazione
nel tempo e nello spazio. 
 
  "Libreria" (banca dati tecnica parametrica) (Cat. 17) 
  Una  raccolta  di  informazioni  tecniche,  la  cui   consultazione
potrebbe incrementare le prestazioni di  sistemi,  apparecchiature  o
componenti pertinenti. 
 
  "Veicoli piu' leggeri dell'aria (Cat. 10) 
  Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria  calda  o
altri gas piu' leggeri dell'aria quali l'elio o l'idrogeno. 
 
  "Microprogramma" (Cat. 21) 
  Sequenza  di  istruzioni  elementari,  contenuta  in  una   memoria
speciale, la cui esecuzione e' comandata dall'introduzione della  sua
istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. 
 
  "Reattore nucleare" (Cat. 17) 
  Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o
a questo direttamente fissati, le apparecchiature che controllano  il
livello di potenza del nocciolo,  ed  i  componenti  che  normalmente
contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore,
che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono  la
regolazione. 
 
  "Precursori" (Cat. 8) 
  Specialita' chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi. 
 
  "Produzione" (Cat. 18) (Cat. 21), (Cat. 22) 
  Comprende tutti gli stadi di  produzione  quali:  ingegneria  della
produzione, fabbricazione,  integrazione,  assemblaggio  (montaggio),
ispezione, collaudo, assicurazione di qualita'. 
 
  "Programma" (Cat. 21) 
  Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un  procedimento  in
forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale
forma. 
 
  "Propellenti" (Cat. 8) 
  Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti
quantita' di gas caldi a  velocita'  controllate  per  effettuare  un
lavoro meccanico. 
 
  "Pirotecnici" -(-Cat.-2-)-, (Cat. 4), (Cat. 8), 
  Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando
innescati, subiscono una reazione  chimica  a  velocita'  controllata
generatrice di energia con l'intento di produrre determinati  ritardi
pirici o quantita' di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile  o
di radiazioni infrarosse. 
  I prodotti piroforici sono un sottogruppo di  prodotti  pirotecnici
che non contengono ossidanti ma che si infiammano  spontaneamente  al
contatto dell'aria. 
 
  "Necessaria" (Cat. 22) 
  Nel modo in  cui  e'  applicato  alla  "tecnologia",  si  riferisce
soltanto  a   quella   porzione   di   "tecnologia"   particolarmente
responsabile del raggiungimento  o  del  superamento  di  livelli  di
prestazione, caratteristica o funzione sottoposti ad  autorizzazione.
Tale "tecnologia" "necessaria"  puo'  essere  condivisa  da  prodotti
differenti. 
 
  "Agenti antisommossa" (Cat. 7) 
  Sostanze che nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa,
provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacita' fisica che
scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle  medesime
(i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommossa). 
 
  "Robot" (Cat. 17) 
  Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto
a  punto  che  puo'   utilizzare   sensori   ed   avente   tutte   le
caratteristiche seguenti: 
  a.  in grado di eseguire piu' funzioni; 
  b.  in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili
o dispositivi  speciali  tramite  movimenti  variabili  nello  spazio
tridimensionale; 
  c.  avente tre o piu' dispositivi di asservimento ad anello  chiuso
o aperto (compresi i motori passo-passo); e 
  d.  dotato di "programmabilita' accessibile all'utente"  usando  il
metodo di  apprendimento  impara  e  ripeti  o  mediante  calcolatore
elettronico che puo'  essere  un  controllore  logico  programmabile,
ossia senza intervento meccanico. 
 
      Nota  La  definizione   sopra   riportata   non   comprende   i
dispositivi seguenti: 
            1. meccanismi di manipolazione a  comando  esclusivamente
manuale o controllabili tramite telecomando; 
            2. meccanismi di manipolazione a  sequenza  fissa,  cioe'
dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti  secondo
movimenti  programmati  con  limitazione   meccanica.   I   movimenti
programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o
camme. La sequenza dei movimenti e  la  scelta  delle  traiettorie  o
degli angoli non sono variabili o modificabili con  mezzi  meccanici,
elettronici o elettrici; 
            3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile  e  a
regolazione meccanica, cioe' dispositivi mobili automatizzati  i  cui
movimenti sono programmati e delimitati tramite  mezzi  meccanici.  I
movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da  fermi  fissi
ma regolabili quali spine o camme. La sequenza  dei  movimenti  e  la
scelta delle traiettorie o degli angoli  sono  variabili  nel  quadro
della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche  della
configurazione programmata (ad esempio cambi di  spine  o  scambi  di
camme) su uno o piu' assi di movimento sono realizzate esclusivamente
con operazioni meccaniche; 
            4. meccanismi di manipolazione a sequenza  variabile  non
servocontrollati,  cioe'  dispositivi  mobili  automatizzati  i   cui
movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi  meccanici.  Il
programma e' variabile, ma la sequenza e' attivata solo  dal  segnale
binario proveniente dai dispositivi  elettrici  binari  o  dai  fermi
regolabili fissati meccanicamente; 
            5. carrelli gru a piattaforma, definiti come  sistemi  di
manipolazione funzionanti a  coordinate  cartesiane,  costruiti  come
parte  integrale  di  una  cortina  verticale  di  scompartimenti  di
immagazzinamento  e  progettati  per  accedere  al  contenuto   degli
scompartimenti per immagazzinare o prelevare. 
 
  "Software" (Cat. 21) 
  Raccolta di uno o piu' "programmi" o  "microprogrammi"  fissati  su
qualsiasi supporto tangibile di espressione. 
 
  "Veicoli spaziali" (Cat. 11) 
  Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali. 
 
  "Qualificato per impiego spaziale" (Cat. 19) 
  Progettato, fabbricato o qualificato  attraverso  prove  con  esito
positivo, per funzionare ad  altitudini  superiori  a  100  km  dalla
superficie terrestre. 
 
      Nota  La determinazione di "qualificato per  impiego  spaziale"
di uno specifico  prodotto  mediante  prove  non  implica  che  altri
prodotti della stessa serie o dello stesso modello  di  fabbricazione
siano "qualificati per impiego spaziale" se non sono stati sottoposti
a prove individuali. 
 
  "Superconduttori" (Cat. 20) 
  Materiali cioe' metalli, leghe o composti che possono perdere tutta
la  resistenza  elettrica  (cioe'   che   possono   raggiungere   una
conduttivita' elettrica infinita e trasportare  grandissime  correnti
elettriche senza produrre calore per effetto Joule). 
 
  La  "temperatura  critica"  (a  volte  denominata  temperatura   di
transizione) di un uno specifico materiale  "superconduttore"  e'  la
temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza  al  flusso
di una corrente elettrica continua. 
 
      Nota Tecnica 
      Lo stato "superconduttore" di un materiale  e'  individualmente
caratterizzato per ogni materiale da una  "temperatura  critica",  un
campo magnetico critico, che e' funzione  della  temperatura,  e  una
intensita'  di  corrente  critica  che  e'  funzione  sia  del  campo
magnetico che della temperatura. 
 
  "Tecnologia" (Cat. 22) 
  Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", 'produzione', o
al funzionamento, all'installazione, alla  manutenzione  (verifiche),
alla riparazione, alla revisione o rimessa a nuovo  di  un  prodotto.
L'informazione puo' rivestire la forma sia di 'dati tecnici'  che  di
'assistenza tecnica'. La "tecnologia" specificata per l'elenco comune
delle attrezzature militari dell'UE e' definita nella Categoria 22. 
 
      Note Tecniche 
      1. I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto  forma  di  copie
cianografiche,  piani,  diagrammi,   modelli,   formule,   schemi   e
specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o  registrate
su supporti o dispositivi quali dischi,  nastri  e  memorie  di  sola
lettura; 
      2. L''assistenza tecnica' puo'  rivestire  varie  forme  quali:
istruzione,   trasferimento   di   specializzazioni,   addestramento,
organizzazione del lavoro  e  servizi  di  consulenza.  L''assistenza
tecnica' puo' comportare il trasferimento di 'dati tecnici'. 
 
  "Velivoli senza pilota" ("UAV") (Cat. 10) 
  Qualsiasi "aeromobile" capace di alzarsi in volo e di  eseguire  il
volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.