(Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             Convenzione 
 
    per la trasmissione di  programmi  radiofonici  e  televisivi  in
lingua francese nella regione Valle  d'Aosta  e  in  lingua  slovena,
italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia 
 
                                 tra 
 
    la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria,  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di
seguito denominata anche «Presidenza del  Consiglio»,  nella  persona
del  cons.  Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita'  di  capo  del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 
 
                                  e 
 
    Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18
(codice fiscale e/o partita  IVA  ed  iscrizione  al  registro  delle
imprese n. 12865250158), di seguito indicata anche  come  "Rai  Com",
nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua  qualita'  di
Presidente e Amministratore Delegato, 
    di seguito denominate anche "parti". 
CIG: 7059335B85. 
    Premesso che la Presidenza del Consiglio, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni
e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali,
si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di  seguito  RAI)
quale concessionaria esclusiva  del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo  e  multimediale  ai  sensi  dell'art.  49   del   decreto
legislativo 31  luglio  2005  n.  177  e  s.m.i.,  tra  l'altro,  per
l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e  televisive  a  favore
delle minoranze linguistiche nella Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia e nella Regione autonoma Valle  d'Aosta,  attraverso  apposite
convenzioni aggiuntive; 
    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio
in materia di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI,
nonche' delega al Governo per  l'emanazione  del  testo  unico  della
Radiotelevisione; 
    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come "Testo Unico",  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio; 
    Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo  unico  che
specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce
un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la
possibilita', per la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
    Considerato che la RAI, in quanto societa'  concessionaria  dello
Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della
predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente
convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del
servizio   pubblico   la   qualita'   dell'offerta   radiotelevisiva,
impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi
a piu' ampia diffusione; 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato  ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI
e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27
aprile 2011; 
    Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo  cui  «La  RAI
effettua, per conto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e
sulla  base  di  apposite  convenzioni,  servizi  per  le   minoranze
culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla  legge  14  aprile
1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare  una  programmazione
rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle
zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui  sopra,
la  RAI  si  impegna  in  particolare  ad   effettuare   trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la  Provincia  autonoma  di
Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in
lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia.  Sulla
base  di  apposita  convenzione  RAI   si   impegna   ad   effettuare
trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia»; 
    Considerato che, al fine di garantire  i  servizi  oggetto  della
presente convenzione, la Presidenza del Consiglio  ha  stipulato  con
Rai Com, quale mandataria esclusiva della  RAI  per  la  definizione,
stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni  con  Enti  ed
Istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di
iniziative di  comunicazione  istituzionale  ovvero  altre  forme  di
collaborazione di natura varia, ivi inclusi i  contratti  quadro  e/o
convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel  contratto
di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico,  una
convenzione per gli anni dal 2013 al 2015; 
    Considerato che detta convenzione e' stata rinnovata  fino  al  6
maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio
pubblico radiofonico  televisivo  e  multimediale  e  che,  grazie  a
successive proroghe di fonte legislativa della predetta  Concessione,
e' stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016
- 31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino  al  29  gennaio  2017  e
quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017,  in  parallelo
con la proroga della Concessione; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220  recante  «Riforma  della
RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; 
    Considerato che, successivamente al citato contratto di  servizio
relativo al triennio 2010 - 2012, allo stato attuale,  non  e'  stato
stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della
definizione di detto testo, si  conviene  di  stipulare  la  presente
nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la  possibilita'
per entrambe le Parti di risolvere la  convenzione  prima  della  sua
naturale scadenza e stipularne  una  nuova  al  fine  di  regolare  i
rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto  di
servizio,  qualora  quest'ultimo  preveda  una   diversa   disciplina
rispetto a quella vigente; 
    Visto l'art. 49-ter del suddetto  testo  unico,  come  modificato
dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante  «Attuazione  delle  direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che
esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa'  interamente
partecipate dalla medesima  dall'applicazione  della  disciplina  del
predetto Codice dei contratti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017 in corso di
registrazione presso i competenti organi di controllo, in particolare
l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio
del  servizio  pubblico  radiofonico,   televisivo   e   multimediale
sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere
dalla data del 30 aprile 2017; 
    Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni»; 
    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione, 
 
                       stipulano quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                      Oggetto della convenzione 
 
    La convenzione ha ad oggetto la  produzione  e  diffusione  delle
trasmissioni radiofoniche  e  televisive  a  tutela  delle  minoranze
linguistiche presenti  nelle  Regioni  Autonome  del  Friuli  Venezia
Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel  successivo
art. 2.