Allegato Convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualita' di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese n. 12865250158), di seguito indicata anche come "Rai Com", nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua qualita' di Presidente e Amministratore Delegato, di seguito denominate anche "parti". CIG: 7059335B85. Premesso che la Presidenza del Consiglio, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione; Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come "Testo Unico", emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni; Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui «La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la RAI si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»; Considerato che, al fine di garantire i servizi oggetto della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio ha stipulato con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico, una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015; Considerato che detta convenzione e' stata rinnovata fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta Concessione, e' stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 - 31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017, in parallelo con la proroga della Concessione; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; Considerato che, successivamente al citato contratto di servizio relativo al triennio 2010 - 2012, allo stato attuale, non e' stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si conviene di stipulare la presente nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la possibilita' per entrambe le Parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente; Visto l'art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima dall'applicazione della disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017 in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»; Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulano quanto segue: Art. 1. Oggetto della convenzione La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.