(Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                               Durata 
 
    1. La presente convenzione sara' valida per la durata di un  anno
solare a decorrere dal 30 aprile 2017. 
    2. Le Parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo
delle  medesime  condizioni  e  modalita'  di   cui   alla   presente
convenzione,  mediante  scambio  di  note  con  firma  digitale,   da
effettuarsi via PEC. 
    3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di
servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente
convenzione prima della sua scadenza naturale  e  potranno  stipulare
una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione  del
contenuto del citato  contratto,  qualora  quest'ultimo  preveda  una
diversa disciplina rispetto a quella vigente. 
    4. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili
squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a
richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla  revisione  degli
obblighi stabiliti in convenzione. 
    5. La presente convenzione e' immediatamente  esecutiva  per  Rai
Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del  Consiglio  dopo
l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro dello sviluppo economico e la  registrazione  da  parte  dei
competenti organi di controllo. 
 
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 
             Roberto G. Marino 
 
                                                  Per Rai Com S.p.a.  
                                                 Gian Paolo Tagliavia