Art. 14. Durata 1. La presente convenzione sara' valida per la durata di un anno solare a decorrere dal 30 aprile 2017. 2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla presente convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC. 3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente. 4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione. 5. La presente convenzione e' immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria Roberto G. Marino Per Rai Com S.p.a. Gian Paolo Tagliavia