(Convenzione-art. 3)
 
                               Art. 3. 
                       Modalita' di esecuzione 
 
    1.  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla  Presidenza   del
Consiglio, entro  un  mese  dalla  data  di  stipula  della  presente
convenzione, lo schema di massima annuale della programmazione  delle
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana  e
friulana, che verranno  realizzate,  nonche'  delle  trasmissioni  in
lingua francese che verranno realizzate nel periodo di vigenza  della
convenzione stessa, con l'indicazione dei contenuti, delle  modalita'
di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione. 
    2. La Presidenza del Consiglio,  entro  un  mese  dalla  data  di
ricezione dello schema di massima di cui al comma 1, comunica  a  Rai
Com le sue eventuali osservazioni. 
    3.   Eventuali   variazioni   del   palinsesto   devono    essere
preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio. 
    4. Al termine del periodo di vigenza della presente  convenzione,
e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese  successivo,  Rai
Com inoltra alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi
trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di  trasmissione  tra
programmi originali, programmi d'acquisto  e  repliche  nonche'  dati
disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli
orari dei programmi ed eventuali suggerimenti  recepiti  tramite  gli
enti e le organizzazioni interessate. 
    5. In caso  di  rinnovo  della  presente  convenzione,  ai  sensi
dell'art. 14,  comma  2,  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla
Presidenza del Consiglio, entro un  mese  dalla  data  di  firma  del
rinnovo,  lo  schema  di  palinsesto   dell'offerta   radiofonica   e
televisiva di cui al comma 1 riferito al periodo  del  rinnovo  e  la
Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di  ricezione  del
suddetto  schema,  comunichera'  a   Rai   Com   le   sue   eventuali
osservazioni.