Art. 3. Modalita' di esecuzione 1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione, lo schema di massima annuale della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana e friulana, che verranno realizzate, nonche' delle trasmissioni in lingua francese che verranno realizzate nel periodo di vigenza della convenzione stessa, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione. 2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione dello schema di massima di cui al comma 1, comunica a Rai Com le sue eventuali osservazioni. 3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio. 4. Al termine del periodo di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese successivo, Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate. 5. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta radiofonica e televisiva di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunichera' a Rai Com le sue eventuali osservazioni.