(Convenzione-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                       Commissione consultiva 
 
    1. La Presidenza del Consiglio  puo'  avvalersi,  ai  fini  degli
ulteriori adempimenti di  competenza  relativi  all'attuazione  della
presente convenzione, della Commissione per la  programmazione  delle
trasmissioni radiotelevisive nella Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia, di cui all'art. 6 dell' «Atto  aggiuntivo  stipulato  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  delle  Poste  e
delle  Telecomunicazioni  e  la  societa'   per   azioni   R.A.I.   -
Radiotelevisione Italiana Spa per  la  estensione  al  territorio  di
Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto  del
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180,  concernente  la
concessione  in  esclusiva  alla  RAI  dei   servizi   circolari   di
radioaudizione e di televisione»,  approvato  e  reso  esecutivo  con
legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere  chiamati  a
partecipare  rappresentanti  della  Rai,  degli  organismi  e   delle
istituzioni interessate.