(Convenzione-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                            Corrispettivo 
 
    1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2,  comma  1,
della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a
Rai Com, per  il  periodo  relativo  alla  presente  convenzione,  un
corrispettivo        pari        ad        euro         11.600.000,00
(undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge,  per  le
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana e  slovena,
oltre  un  importo  pari   a   euro   200.000,00   (duecentomila/00),
comprensivo di IVA di legge,  per  le  trasmissioni  radiofoniche  in
friulano. 
    2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2,  comma  2,
della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a
Rai Com, per  il  periodo  relativo  alla  presente  convenzione,  un
corrispettivo pari ad euro  2.200.000,00  (duemilioniduecentomila/00)
comprensivo di IVA di legge. 
    3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza
al  decreto  legislativo  del  9  novembre  2012,   n.   192   e   in
considerazione  della  complessita'  della  documentazione  e   della
procedura prevista per il pagamento -  entro  sessanta  giorni  dalla
data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai  Com  alla
Presidenza del Consiglio. La fattura non potra' essere emessa da  Rai
Com  in  epoca  antecedente  la  verifica  della  conformita'   delle
trasmissioni effettuate e, comunque, solo in  presenza  di  tutta  la
documentazione   giustificativa   dell'avvenuto   adempimento   delle
prestazioni,  corredate  di  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito
dei relativi  poteri,  recanti  l'indicazione  delle  ore  trasmesse,
nonche'  di  relazioni  di  sintesi  relative   alle   programmazioni
radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture  non  potranno
essere emesse da Rai Com  in  epoca  antecedente  la  verifica  della
conformita' delle prestazioni  di  cui  al  successivo  comma  4  del
presente articolo. 
    4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini
di cui al  comma  3  -  i  competenti  Ispettorati  territoriali  del
Dipartimento  per  le  Comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  fanno  pervenire  alla   Presidenza   del   Consiglio   le
dichiarazioni attestanti l'effettivita'  delle  trasmissioni  di  cui
alla presente convenzione, in relazione al periodo di  vigenza  della
convenzione medesima.