Art. 7. Corrispettivo 1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana e slovena, oltre un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano. 2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge. 3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle trasmissioni effettuate e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo. 4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui al comma 3 - i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio le dichiarazioni attestanti l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.