Art. 8. Deposito cauzionale 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che sara' costituito un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto di Credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, ovvero sara' costituita una fidejussione di pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da un primario istituto bancario della durata di quindici mesi. 2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico della Presidenza del Consiglio, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico di Rai Com.