(Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                         Deposito cauzionale 
 
    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione,
le parti prendono atto che sara' costituito  un  deposito  cauzionale
vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario
Istituto       di       Credito       di       euro        684.000,00
(seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato  o  equiparati  al
loro valore nominale, ovvero sara'  costituita  una  fidejussione  di
pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da  un  primario
istituto bancario della durata di quindici mesi. 
    2. Gli interessi sulla somma depositata  sono  di  spettanza  del
depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale. 
    3. Ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  l'imposta  sul
valore aggiunto sui corrispettivi  per  i  servizi  effettuati  dalla
concessionaria e' a carico della Presidenza del Consiglio, mentre  le
spese contrattuali della presente convenzione sono a  carico  di  Rai
Com.