Art. 14 
 
 
               Disposizioni finali, entrata in vigore 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 10, e all'art.  1,
comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili
con altri incentivi pubblici comunque denominati. 
  2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli  effetti  dispiegati,
ivi incluse le determinazioni assunte  dall'Autorita'  in  attuazione
del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto. 
  3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 marzo 2018 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
                     Il Ministro dell'ambiente e 
               della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                     Il Sottosegretario di Stato 
           alle politiche agricole alimentari e forestali 
                             Castiglione