Art. 14 Disposizioni finali, entrata in vigore 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 10, e all'art. 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati, ivi incluse le determinazioni assunte dall'Autorita' in attuazione del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto. 3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2018 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali Castiglione