Art. 6 Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti 1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'art. 5, il GSE, fatti salvi i commi 8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantita' massima annua prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le specifiche dell'art. 5, comma 2, dello stesso decreto (di seguito anche: quantita' massima annua ritirabile), espressa in CIC, secondo le seguenti modalita': a) il ritiro viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantita', registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%; b) al produttore, in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE, viene altresi' riconosciuto dal GSE il valore dei corrispondenti CIC di cui all'art. 5, con le eventuali maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 5, e di quelle previste al comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro; c) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalita' e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quantita' massima annua ritirabile dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 incluse le maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo; d) il GSE ritira il biometano avanzato, in maniera cronologica rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantita' massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera g), pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantita' massima annua ritirabile. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente; e) il GSE aggiorna e pubblica, con continuita' sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilita' degli impianti di biometano o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biometano e' oggetto di ritiro da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuita', l'elenco degli impianti a cui ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilita' sia superiore alla quantita' massima annua ritirabile; f) ai fini della determinazione della quantita' di biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacita' produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Gli impianti non rientranti nell'elenco pubblicato dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 ed essere eventualmente inclusi nello stesso elenco a seguito di rideterminazione, nell'anno successivo, della quota massima annua ritirabile; g) qualora si rilevi dai dati disponibili a consuntivo che non sia stata raggiunta la quantita' massima annua di biometano avanzato ritirabile di cui al comma 1, il GSE provvede a ritirare i CIC ancora nella disponibilita' dei produttori di biometano avanzato che ne abbiano fatto richiesta al GSE, che non siano inizialmente rientrati nell'elenco di cui alla lettera e), fino al raggiungimento della medesima quantita' massima effettiva; h) resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi e' tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantita' e qualita' del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalita' definite dallo stesso GSE. 2. Il biometano e' ritirato dal GSE, ai sensi del comma 1, in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi oppure al PSV per il biometano proveniente da altri Stati esteri e ceduto al PSV, preferibilmente mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione e' effettuata a una o piu' societa' di vendita di gas naturale che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale e di avere contratti di fornitura, stipulati direttamente o tramite una societa' controllata, con impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti per un volume non inferiore al volume del biometano che intendono acquistare. La differenza tra i corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a carico o restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo. 3. Il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del GSE. Il GSE stipula altresi' con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE. Nel caso sia necessario procedere a ricalcoli che determinino rettifiche positive o negative del numero dei CIC emessi, queste saranno compensate nelle emissioni successive nei confronti dei soggetti obbligati. 4. Per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 7 ai sensi del comma 8, e ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, l'obbligo di immissione in consumo di un quantitativo minimo di biocarburanti avanzati nei diversi anni si intende comunque rispettato per la quota parte di biometano avanzato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, a prescindere dal numero dei CIC per il biometano avanzato effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni ai suddetti soggetti. 5. Con decreto del direttore generale della DGSAIE emanato annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, e' modificato il valore della quantita' massima di biometano avanzato, di cui al comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilita' di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con il medesimo decreto e' eventualmente modificato il valore di riduzione percentuale del prezzo di ritiro del biometano avanzato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) per tener conto della necessita' di copertura dei costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV. 6. Il produttore di biometano avanzato puo' accedere alle modalita' di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che siano rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'art. 3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 (ove adottabile), 5, 6, e 8. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste all'art. 5. 8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con biometano avanzato, ne danno comunicazione al GSE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque, per i nuovi soggetti obbligati, non oltre la prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione e' riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validita' di quanto disposto ai commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo e' da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, mentre va dal 2028 al 2032 per soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 7 sono sottratti dalle corrispondenti quantita' massime di biometano di cui al comma 1. 9. I produttori di biometano avanzato, in alternativa a quanto previsto al comma 1, possono richiedere al GSE di essere esclusi, anche parzialmente, e esclusivamente per la quota di biometano che risulta immesso in rete e misurato in maniera dedicata e separata e secondo le modalita' definite dal GSE nell'ambito delle procedure di cui all'art. 10, comma 2, dal ritiro del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE a 375,00 euro. I produttori che immettono biometano avanzato in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi hanno diritto al riconoscimento del solo valore dei CIC corrispondenti al biometano immesso in consumo nei trasporti. L'ammontare dei CIC corrisposti ai sensi del presente comma concorre al raggiungimento della quantita' massima di cui al comma 1; i relativi impianti devono essere inclusi all'elenco di cui al comma 1, lettera e) per accedere all'incentivazione prevista. 10. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprieta' di imprese agricole, singole ed associate, le disposizioni di cui all'art. 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. 11. I produttori che immettono in consumo il biometano come carburante in uno o piu' nuovi impianti di distribuzione di gas naturale sia in forma GNC che GNL, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come comunicata al GSE, che nel merito puo' disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale per il settore dei trasporti e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 600.000 euro ad impianto. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di biometano in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti, secondo modalita' definite nelle procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalita' di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di distribuzione di gas naturale sia chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali periodi di messa in sospensiva, dalla data di inizio dell'attivita' di distribuzione del gas naturale. 12. I produttori che producono biometano nella forma liquida (in seguito BML) con un nuovo impianto di liquefazione di biometano, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito puo' disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano, secondo modalita' definite nelle procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalita' di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di liquefazione di biometano cessi di funzionare prima di 10 anni dalla data di inizio dell'attivita' di distribuzione del gas naturale in forma liquida.