Art. 6 
 
 
Incentivazione del biometano avanzato  immesso  nella  rete  del  gas
                  naturale e destinato ai trasporti 
 
  1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui  al  comma  2
dell'art. 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e  in
alternativa a quanto previsto all'art. 5, il GSE, fatti salvi i commi
8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti  con
l'obbligo di connessione di  terzi,  nella  quantita'  massima  annua
prevista dall'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i.,  secondo  le  specifiche
dell'art. 5,  comma  2,  dello  stesso  decreto  (di  seguito  anche:
quantita' massima annua ritirabile),  espressa  in  CIC,  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) il ritiro viene effettuato a un prezzo  pari  a  quello  medio
ponderato con le quantita', registrato sul mercato a pronti  del  gas
naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel
mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet,
ridotto del 5%; 
    b) al produttore, in regola con il  pagamento  dei  corrispettivi
dovuti al GSE, viene altresi' riconosciuto  dal  GSE  il  valore  dei
corrispondenti CIC di cui all'art. 5, con le eventuali  maggiorazioni
di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 5, e di  quelle  previste  al
comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato
un valore pari a 375,00 euro; 
    c) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti
sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di  biocarburanti  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre  2014
e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e  nel
limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i
relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti  obbligati,  secondo
le modalita'  e  le  tempistiche  stabilite  dal  GSE  nelle  proprie
procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti  in
eccedenza rispetto alla quantita' massima annua  ritirabile  dal  GSE
possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5  incluse  le
maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo; 
    d) il GSE ritira il biometano avanzato,  in  maniera  cronologica
rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi
produttori fino al raggiungimento  della  citata  quantita'  massima.
Entro quindici giorni dalla data ultima per  la  presentazione  delle
autodichiarazioni, di cui all'art. 4 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE,  sulla  base
delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto  previsto  alla
successiva lettera g), pubblica il valore di riferimento, per  l'anno
in corso, della quantita'  massima  annua  ritirabile.  Fino  a  tale
pubblicazione  si  fa  riferimento  al   valore   relativo   all'anno
precedente; 
    e) il GSE aggiorna e pubblica, con continuita' sul  proprio  sito
internet, un contatore con  dati  stimati,  alla  cui  determinazione
concorrono i dati della producibilita' degli impianti di biometano  o
dell'effettiva produzione annua, qualificati  in  esercizio,  il  cui
biometano e' oggetto di ritiro da parte del  GSE.  Il  GSE,  inoltre,
identifica e pubblica, con continuita', l'elenco degli impianti a cui
ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di  entrata
in esercizio anteriore  nel  caso  in  cui  tale  producibilita'  sia
superiore alla quantita' massima annua ritirabile; 
    f) ai fini della  determinazione  della  quantita'  di  biometano
massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i  dati
relativi alla capacita' produttiva di  ogni  singolo  impianto  e  un
numero di ore teorico di funzionamento che  definisce  nelle  proprie
procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Gli  impianti  non
rientranti nell'elenco pubblicato dal GSE possono  beneficiare  delle
disposizioni di cui all'art. 5 ed essere eventualmente inclusi  nello
stesso elenco a seguito di  rideterminazione,  nell'anno  successivo,
della quota massima annua ritirabile; 
    g) qualora si rilevi dai dati disponibili a  consuntivo  che  non
sia stata raggiunta la quantita' massima annua di biometano  avanzato
ritirabile di cui al comma 1, il GSE provvede a ritirare i CIC ancora
nella disponibilita' dei produttori  di  biometano  avanzato  che  ne
abbiano fatto richiesta al GSE, che non siano inizialmente  rientrati
nell'elenco di cui alla lettera  e),  fino  al  raggiungimento  della
medesima quantita' massima effettiva; 
    h) resta fermo che, a tal fine, il gestore  delle  infrastrutture
delle reti del gas naturale con obbligo di connessione  di  terzi  e'
tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantita' e qualita'
del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalita'  definite
dallo stesso GSE. 
  2. Il biometano e' ritirato dal GSE,  ai  sensi  del  comma  1,  in
corrispondenza dei punti di consegna del  biometano  nelle  reti  con
l'obbligo di connessione di terzi oppure  al  PSV  per  il  biometano
proveniente da altri Stati esteri e ceduto  al  PSV,  preferibilmente
mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione e'  effettuata  a
una o piu' societa' di vendita di  gas  naturale  che  dimostrino  di
essere titolari di un contratto  di  trasporto  sulla  rete  del  gas
naturale e di avere contratti di fornitura, stipulati direttamente  o
tramite una societa' controllata, con impianti  di  distribuzione  di
gas naturale per i trasporti per un volume non  inferiore  al  volume
del  biometano  che  intendono  acquistare.  La  differenza   tra   i
corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i
costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV e le
entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a  carico  o
restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote
d'obbligo. 
  3. Il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato  contratti
di ritiro e pagamento  del  biometano  ritirato,  avvalendosi  di  un
contratto standard, approvato  con  decreto  del  direttore  generale
della Direzione generale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  e
le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del  GSE.  Il  GSE
stipula altresi' con i soggetti obbligati  contratti  di  cessione  e
pagamento dei certificati,  avvalendosi  di  un  contratto  standard,
approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta
del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni  caso,
il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del
comma 1 avvenga a  cura  del  GSE,  successivamente  all'incasso  dei
corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai  relativi
certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo  non
possono derivare oneri a carico del  GSE.  Nel  caso  sia  necessario
procedere a ricalcoli che determinino rettifiche positive o  negative
del numero dei CIC emessi, queste saranno compensate nelle  emissioni
successive nei confronti dei soggetti obbligati. 
  4. Per i  soli  soggetti  obbligati  che  hanno  aderito  a  quanto
disposto ai commi da  1  a  7  ai  sensi  del  comma  8,  e  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico  20  gennaio  2015,  l'obbligo  di  immissione  in
consumo di un  quantitativo  minimo  di  biocarburanti  avanzati  nei
diversi anni si intende comunque rispettato per  la  quota  parte  di
biometano avanzato di cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata
al comma 1, a  prescindere  dal  numero  dei  CIC  per  il  biometano
avanzato effettivamente riconosciuti dal  GSE  nei  diversi  anni  ai
suddetti soggetti. 
  5.  Con  decreto  del  direttore  generale  della  DGSAIE   emanato
annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, e'  modificato
il valore della quantita' massima di biometano avanzato,  di  cui  al
comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo  conto  della
effettiva  disponibilita'  di   biometano   avanzato   e   di   altri
biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con il medesimo decreto
e' eventualmente modificato il valore di  riduzione  percentuale  del
prezzo di ritiro del biometano avanzato di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera a) per tener conto della necessita' di  copertura  dei  costi
del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV. 
  6. Il produttore di biometano avanzato puo' accedere alle modalita'
di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che  siano
rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'art.
3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del  presente  articolo
si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4  (ove  adottabile),
5, 6, e 8. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  per  le
produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti  che
entrano in esercizio entro  il  31  dicembre  2022,  per  un  periodo
massimo  di  10  anni  dalla  data  di   decorrenza   dell'incentivo.
Successivamente  a  tale   periodo,   il   produttore   accede   alle
disposizioni previste all'art. 5. 
  8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto
ai commi da 1 a  7,  e  che  intendano  rispettare  il  loro  obbligo
autonomamente con biometano avanzato, ne danno comunicazione  al  GSE
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e comunque, per i nuovi  soggetti  obbligati,  non  oltre  la
prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del  Ministro
dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione  e'
riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con
riferimento al periodo successivo di validita' di quanto disposto  ai
commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono  valsi  dell'opzione
di cui al  precedente  periodo,  potranno  effettuare  la  scelta  di
adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al
presente articolo. Tale periodo e' da intendersi dal 2023 al 2032 per
i soggetti obbligati che  si  sono  valsi,  nel  periodo  precedente,
dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai  commi  da  1  a  7,
mentre va dal 2028 al 2032 per soggetti obbligati che  hanno  aderito
nel precedente  periodo.  I  quantitativi  di  obbligo  dei  soggetti
obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1  a  7
sono sottratti dalle corrispondenti quantita' massime di biometano di
cui al comma 1. 
  9. I produttori di biometano  avanzato,  in  alternativa  a  quanto
previsto al comma 1, possono richiedere al  GSE  di  essere  esclusi,
anche parzialmente, e esclusivamente per la quota  di  biometano  che
risulta immesso in rete e misurato in maniera dedicata e  separata  e
secondo le modalita' definite dal GSE nell'ambito delle procedure  di
cui all'art. 10, comma 2, dal ritiro del biometano immesso in rete  e
possono  provvedere  autonomamente  alla  vendita,  ai   fini   della
successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in  tal
caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati
dal GSE a 375,00 euro. I produttori che immettono biometano  avanzato
in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di  terzi  hanno
diritto al riconoscimento del solo valore dei CIC  corrispondenti  al
biometano immesso in consumo nei trasporti. 
  L'ammontare  dei  CIC  corrisposti  ai  sensi  del  presente  comma
concorre al raggiungimento della quantita' massima di cui al comma 1;
i relativi impianti devono essere inclusi all'elenco di cui al  comma
1, lettera e) per accedere all'incentivazione prevista. 
  10. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di
proprieta' di imprese agricole, singole ed associate, le disposizioni
di cui all'art. 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la
realizzazione degli impianti sia in  conto  interesse  che  in  conto
capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. 
  11. I  produttori  che  immettono  in  consumo  il  biometano  come
carburante in uno o piu'  nuovi  impianti  di  distribuzione  di  gas
naturale sia  in  forma  GNC  che  GNL,  pertinente  all'impianto  di
produzione di biometano, hanno diritto, a  decorrere  dalla  data  di
entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come  comunicata
al GSE, che  nel  merito  puo'  disporre  i  relativi  controlli,  al
rilascio da parte del GSE di un numero di  CIC  maggiorato  del  20%,
fino al raggiungimento massimo  del  70%  del  valore  del  costo  di
realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas  naturale
per il settore dei trasporti e comunque entro un valore massimo della
maggiorazione  di  600.000  euro  ad  impianto.  Tale  valorizzazione
avviene per ogni produttore di  biometano  in  maniera  proporzionale
alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione  dell'impianto
di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei  trasporti,
secondo  modalita'  definite  nelle  procedure  applicative  di   cui
all'art. 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalita'  di
restituzione della intera maggiorazione ottenuta  qualora  l'impianto
di distribuzione di gas naturale sia chiuso alle vendite al  pubblico
prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali
periodi di messa in sospensiva, dalla data di  inizio  dell'attivita'
di distribuzione del gas naturale. 
  12. I produttori che producono biometano nella  forma  liquida  (in
seguito BML) con un nuovo  impianto  di  liquefazione  di  biometano,
pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto,  a
partire  dalla  data  di  entrata  in  esercizio   dell'impianto   di
liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito puo'  disporre  i
relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di  CIC
maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore
del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione  del
biometano e comunque entro un valore massimo della  maggiorazione  di
1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per  ogni  produttore  di
BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla
realizzazione dell'impianto di liquefazione  del  biometano,  secondo
modalita' definite nelle procedure applicative di  cui  all'art.  10,
comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalita' di  restituzione
della   intera   maggiorazione   ottenuta   qualora   l'impianto   di
liquefazione di biometano cessi di funzionare prima di 10 anni  dalla
data di inizio dell'attivita' di distribuzione del  gas  naturale  in
forma liquida.