Allegato II Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente: «C. Diabete mellito C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia. C.1.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.».