Art. 39. Rendiconto 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto e' corredato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonche', limitatamente ai centri di attivita' per i quali siano attivate forme di contabilita' costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. 3. Il rendiconto e la relazione sono presentati dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. 4. Il Regolamento di contabilita' puo' definire schemi e modalita' di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto e' sottoposto all'esame dell'Assemblea Capitolina e portato a conoscenza dei cittadini.