Art. 39. 
 
 
                             Rendiconto 
 
    1.  I  risultati  della  gestione  dell'anno   finanziario   sono
riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale  comprende  il  conto
del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 
    2. Il rendiconto e' corredato da una  relazione  contenente,  tra
l'altro,  la  valutazione  di  efficacia  dell'azione  svolta  e  dei
risultati conseguiti in rapporto  ai  programmi  deliberati  nonche',
limitatamente ai centri di attivita' per i quali siano attivate forme
di contabilita' costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente
dei proventi ottenuti. 
    3. Il rendiconto e la  relazione  sono  presentati  dalla  Giunta
all'Assemblea Capitolina  almeno  trenta  giorni  prima  del  termine
fissato  dalla  legge  per  l'approvazione  dello  stesso  da   parte
dell'Assemblea. 
    4.  Il  Regolamento  di  contabilita'  puo'  definire  schemi   e
modalita' di predisposizione del conto  consolidato  patrimoniale  di
inizio e di fine mandato, nel quale sono  riassunti  e  dimostrati  i
risultati della sola gestione patrimoniale; il  conto  e'  sottoposto
all'esame  dell'Assemblea  Capitolina  e  portato  a  conoscenza  dei
cittadini.