Art. 5. Principio della pari opportunita' in tema di nomine 1. Nei casi in cui il Sindaco e l'Assemblea Capitolina debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, societa' partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati e' garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo. L'equilibrio, in ogni caso, e' assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e l'Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunita', e a darne adeguata diffusione. 2. Con la disciplina di cui all'art. 16, comma 4, sono stabilite le modalita' per una adeguata pubblicita' preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunita' cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto, garantendo il principio delle pari opportunita'. 3. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali nonche' il conferimento della responsabilita' degli Uffici e dei servizi avvengono con modalita' idonee a garantire, di norma, la presenza di entrambi i sessi. E' parimenti garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi di Roma Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti. 4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma, una equilibrata presenza di uomini e di donne.