IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 297, 299, 301 e 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che assoggettano, tra l'altro, al rilascio di specifica idoneita' l'impiego minerario di prodotti esplodenti ed accessori di tiro; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 1979 recante «Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128»; Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'art. 1 della decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010; Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, modificata con la direttiva 2012/4/CE; Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si e' proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile; Vista la direttiva 2014/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; Vista la direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Vista la direttiva 2014/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilia' degli esplosivi per uso civile»; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, Allegato B, punto n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014»; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, recante «Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, recante «Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione»; Visto il parere rilasciato dalla Commissione idrocarburi e risorse minerarie - sezione b), nella seduta del 4 ottobre 2017; Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1979, e successive modificazioni, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2016 onde semplificare le procedure in essere relative al riconoscimento dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori da tiro destinati all'uso estrattivo; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto, che sostituisce e abroga il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 1979 recante «Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», si applica a tutti i prodotti esplodenti ed agli accessori da tiro da utilizzarsi nei settori estrattivi. 2. Ai sensi dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse - DGS-UNMIG, l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario.