Art. 11 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Qualora sia accertata una o piu' infrazioni tra quelle riportate
all'art. 10,  comma  1,  il  direttore  generale  puo',  con  decreto
motivato, disporre la cancellazione del prodotto dall'elenco,  previa
revoca del riconoscimento di  idoneita';  prima  dell'emanazione  del
decreto  sono  contestati  alla  ditta  produttrice  i   motivi   che
comportano la revoca, con l'invito alla stessa di produrre le proprie
deduzioni entro un termine prefissato. 
  2. Sono altresi' cancellati dall'elenco i prodotti non  piu'  posti
in commercio dalla ditta  per  dichiarazione  della  stessa,  nonche'
quelli per i quali non sia  stato  comunicato  il  cambiamento  della
ditta o degli stabilimenti di produzione. 
  3. I decreti di sospensione dell'uso nell'industria estrattiva  del
prodotto e quelli di cancellazione dall'elenco sono pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale e comunicati alla ditta produttrice.