Art. 3 
 
 
                      Costituzione dell'elenco 
 
  1. L'elenco di cui all'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto  e'
costituito  da  tre  sezioni  divise,  ove  previsto,  in  classi   e
sottoclassi. 
  2. La 1ª sezione «Esplosivi da mina» e' costituita  dalle  seguenti
classi: 
    A) Esplosivi comuni, distinti nelle seguenti sottoclassi: 
      a) esplosivi comuni utilizzabili solo a cielo aperto; 
      b) esplosivi comuni utilizzabili  in  sotterraneo  ed  a  cielo
aperto; 
      c) esplosivi comuni utilizzabili nel settore degli  idrocarburi
e geotermia; 
    B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in  sotterranei  grisutosi
e/o con polveri infiammabili. 
  3. La 2ª sezione «Accessori detonanti» e' costituita dalle seguenti
classi: 
    A) Detonatori a fuoco; 
    B) Detonatori ad accensione elettrica, ad alta intensita'; 
    C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto; 
    D)  Detonatori   per   ambienti   grisutosi   e/o   con   polveri
infiammabili; 
    E) Ritardatori per miccia detonante; 
    F) Micce detonanti; 
    G) Detonatori elettronici. 
  4. La 3ª sezione «Mezzi di accensione  ed  accessori  di  tiro»  e'
costituita dalle seguenti classi: 
    A) Micce a lenta combustione; 
    B) Accenditori per micce a lenta combustione; 
    C) Accenditori  avvalentisi  dell'energia  fornita  da  una  onda
d'urto o da altri principi; 
    D) Accenditori elettrici senza capsula; 
    E) Esploditori, distinti nelle seguenti sottoclassi: 
      a) esploditori comuni; 
      b) esploditori di sicurezza; 
    F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra. 
  5. Nell'elenco sono iscritti i  prodotti  riconosciuti  idonei  per
l'impiego minerario, con  l'indicazione  della  denominazione,  delle
imprese interessate, del codice prodotto e  della  data  di  rilascio
della idoneita'.