Art. 3 Costituzione dell'elenco 1. L'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto e' costituito da tre sezioni divise, ove previsto, in classi e sottoclassi. 2. La 1ª sezione «Esplosivi da mina» e' costituita dalle seguenti classi: A) Esplosivi comuni, distinti nelle seguenti sottoclassi: a) esplosivi comuni utilizzabili solo a cielo aperto; b) esplosivi comuni utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto; c) esplosivi comuni utilizzabili nel settore degli idrocarburi e geotermia; B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili. 3. La 2ª sezione «Accessori detonanti» e' costituita dalle seguenti classi: A) Detonatori a fuoco; B) Detonatori ad accensione elettrica, ad alta intensita'; C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto; D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili; E) Ritardatori per miccia detonante; F) Micce detonanti; G) Detonatori elettronici. 4. La 3ª sezione «Mezzi di accensione ed accessori di tiro» e' costituita dalle seguenti classi: A) Micce a lenta combustione; B) Accenditori per micce a lenta combustione; C) Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da una onda d'urto o da altri principi; D) Accenditori elettrici senza capsula; E) Esploditori, distinti nelle seguenti sottoclassi: a) esploditori comuni; b) esploditori di sicurezza; F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra. 5. Nell'elenco sono iscritti i prodotti riconosciuti idonei per l'impiego minerario, con l'indicazione della denominazione, delle imprese interessate, del codice prodotto e della data di rilascio della idoneita'.