Art. 4 
 
 
        Presentazione istanza per il rilascio dell'idoneita' 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'idoneita', gli interessati  presentano
istanza, in regola con le norme sull'imposta del bollo, al  Ministero
dello sviluppo economico - DGS-UNMIG  -  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 1. 
  2. L'istanza e' corredata: 
    a) da una sintetica relazione tecnica espositiva  contenente  una
descrizione generale del prodotto, i risultati dei  calcoli  e  delle
prove effettuate secondo gli schemi di cui agli allegati 2,  3  e  4,
per la determinazione  delle  caratteristiche  richieste  di  cui  ai
successivi articoli 5, 6 e 7, senza  pregiudizio  di  altre  ritenute
importanti  dalla  ditta  richiedente.  Tale  relazione  tecnica   e'
sottoscritta  dal  titolare  delle  licenze  di  pubblica   sicurezza
dell'interessato ovvero da un tecnico abilitato per i prodotti di cui
alla 3ยช sezione, lettere E) ed F); 
    b) da copia (in lingua italiana) delle istruzioni e  informazioni
di sicurezza per l'utente e delle indicazioni che  saranno  riportate
su ogni singolo prodotto; 
    c) per i detonatori elettrici dovra'  essere  indicata  anche  la
serie di sigle da riportare sulla scatola di imballaggio; 
    d)  per  gli  esploditori  dovra'  essere  allegata  copia  della
targhetta, della quale dovra' essere  munito  ogni  apparecchio,  con
l'indicazione esatta dei dati di cui al successivo art. 9; 
  L'inclusione   della   documentazione   tecnica,   presentata   dal
fabbricante per l'ottenimento dell'attestato relativo alle  procedure
di valutazione della conformita', risponde alle richieste di cui alla
lettera a) del presente comma, per le sole  caratteristiche  in  essa
valutate. 
  3. Per le  caratteristiche  non  contemplate  nella  documentazione
tecnica presentata ai sensi del comma 2,  l'istante  ha  facolta'  di
richiedere che siano  eseguite  prove,  a  cura  del  Ministero,  per
l'accertamento  della  idoneita'  all'impiego   del   prodotto,   con
l'espressa dichiarazione di assumere a proprio carico il costo  delle
prove ed i rischi ad esse connessi, quando imputabili al prodotto. 
  4.  L'indicazione  della   sezione,   classe   e   sottoclasse   di
appartenenza per il prodotto  di  cui  si  richiede  l'iscrizione  e'
riportata sull'istanza conformemente  alla  normativa  stabilita  nel
presente decreto, secondo quanto riportato nei successivi articoli. 
  5. L'istanza e' sottoscritta dal titolare dell'impresa  interessata
o dal suo legale rappresentante.  Il  cambiamento  della  ditta,  dei
luoghi e degli stabilimenti di produzione e' comunicato al  Ministero
dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla variazione.