Art. 8 
 
 
              Procedura per il rilascio dell'idoneita' 
 
  1. Il Ministero, dopo aver esaminato  la  richiesta  di  iscrizione
nell'elenco sulla base della documentazione allegata,  puo'  chiedere
agli interessati l'integrazione della documentazione nelle  parti  in
cui essa sia ritenuta carente. 
  2. Il Ministero ha facolta' di predisporre  prove  di  accertamento
delle  caratteristiche  indicate  dall'interessato  nella   relazione
tecnica, nonche' di rispondenza del prodotto ai  requisiti  stabiliti
dal presente decreto, per  il  riconoscimento  dell'appartenenza  del
prodotto alle sezioni, classi  e  sottoclassi  previste  dal  decreto
medesimo. 
  3. Nel predisporre le prove di cui al comma 2, il Ministero  indica
la somma che deve essere preventivamente depositata dall'istante  per
il costo della prova e le relative modalita' di versamento. La  spesa
per  l'espletamento  degli  accertamenti  e'  imputata  ad   appositi
capitoli del bilancio di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  4. L'interessato deve stipulare una  polizza  assicurativa  per  il
risarcimento dei danni in caso di incidente  conseguente  o  comunque
connesso alla prova, presentando la relativa documentazione. 
  5.  Le  prove  sono  eseguite   in   un   laboratorio,   a   scelta
dell'interessato, operante in conformita' con la  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17025, sotto la direzione del direttore  del  laboratorio  di
prova; alle prove puo' assistere un tecnico del fabbricante, se ne e'
fatta richiesta da quest'ultimo o dal direttore  del  laboratorio  di
prova. 
  6. L'esecuzione delle prove e' vigilata da funzionari tecnici della
DGS-UNMIG che ne accertano l'esito ed i risultati. 
  7. Nel corso delle prove l'interessato e' obbligato ad integrare la
somma preventivamente depositata, ove necessario per  la  ripetizione
di prove. 
  8. Il verbale di avvenuto esperimento delle prove, sottoscritto  da
tutti i tecnici che vi hanno assistito, e' allegato alla  domanda  di
iscrizione. 
  9. In caso di esito negativo delle prove di controllo di  idoneita'
il Ministero lo comunica all'interessato, specificandone i motivi.