Art. 8 Procedura per il rilascio dell'idoneita' 1. Il Ministero, dopo aver esaminato la richiesta di iscrizione nell'elenco sulla base della documentazione allegata, puo' chiedere agli interessati l'integrazione della documentazione nelle parti in cui essa sia ritenuta carente. 2. Il Ministero ha facolta' di predisporre prove di accertamento delle caratteristiche indicate dall'interessato nella relazione tecnica, nonche' di rispondenza del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto, per il riconoscimento dell'appartenenza del prodotto alle sezioni, classi e sottoclassi previste dal decreto medesimo. 3. Nel predisporre le prove di cui al comma 2, il Ministero indica la somma che deve essere preventivamente depositata dall'istante per il costo della prova e le relative modalita' di versamento. La spesa per l'espletamento degli accertamenti e' imputata ad appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 4. L'interessato deve stipulare una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni in caso di incidente conseguente o comunque connesso alla prova, presentando la relativa documentazione. 5. Le prove sono eseguite in un laboratorio, a scelta dell'interessato, operante in conformita' con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sotto la direzione del direttore del laboratorio di prova; alle prove puo' assistere un tecnico del fabbricante, se ne e' fatta richiesta da quest'ultimo o dal direttore del laboratorio di prova. 6. L'esecuzione delle prove e' vigilata da funzionari tecnici della DGS-UNMIG che ne accertano l'esito ed i risultati. 7. Nel corso delle prove l'interessato e' obbligato ad integrare la somma preventivamente depositata, ove necessario per la ripetizione di prove. 8. Il verbale di avvenuto esperimento delle prove, sottoscritto da tutti i tecnici che vi hanno assistito, e' allegato alla domanda di iscrizione. 9. In caso di esito negativo delle prove di controllo di idoneita' il Ministero lo comunica all'interessato, specificandone i motivi.