Art. 9 
 
 
Iscrizione nell'elenco dei prodotti esplodenti ed accessori  di  tiro
                  destinati all'impiego estrattivo 
 
  1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma  2,  ha  luogo
con decreto del dirigente della Divisione competente della DGS-UNMIG,
pubblicato sul sito del Ministero  dello  sviluppo  economico  e  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  dandone
comunicazione all'interessato. 
  2. I  prodotti  iscritti  nell'elenco  devono  essere  identificati
mediante indicazione della sezione, della classe, della sottoclasse e
del numero di iscrizione. 
  3. Tale identificazione  deve  essere  riportata  sugli  imballaggi
originali dei prodotti stessi. 
  4. Ogni detonatore di cui alle classi B), C), D) dell'art.  6  deve
riportare: 
    a) il numero del ritardo inciso sul fondello del bossoletto; 
    b) il numero del ritardo e la quantificazione dell'intervallo  di
ritardo in termini di tempo (Δt), su una targhetta fissata ai reofori
o all'elemento che  conduce  energia  per  provare  l'esplosione  del
detonatore. 
  5.  Ogni  detonatore  di  cui  alla  classe  G)  dell'art.  6  deve
riportare: 
    a) il numero del ritardo inciso sul fondello del bossoletto; 
    b) la lettera E ed il numero del ritardo su una targhetta fissata
ai reofori. 
  Inoltre i detonatori  elettrici  devono  riportare  sulla  medesima
targhetta il simbolo A.I. (alta intensita'). 
  6. Ogni esploditore, di cui alla classe E) dell'art. 7, deve essere
munito di una targhetta su cui siano riportati i seguenti dati: 
    a) tensione massima di erogazione; 
    b) resistenza massima del circuito di tiro; 
    c) tipo e numero massimo di detonatori collegati in serie  per  i
quali l'esploditore puo' essere impiegato; 
    d) capacita' dei condensatori. 
  Per gli  esploditori  di  sicurezza  deve  essere  riportata  sulla
targhetta la lettera «S».