Art. 3 
 
 
                  Funzioni del Comitato strategico 
 
  1. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni: 
    a) definisce le priorita' del  SNLG,  in  merito  alle  tematiche
cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base dei seguenti
criteri: 
      1) impatto  epidemiologico  delle  malattie  sulla  popolazione
italiana; 
      2) variabilita' delle pratiche professionali  non  giustificate
dalle evidenze disponibili; 
      3) diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali; 
      4) benefici potenziali  derivanti  dalla  produzione  di  linee
guida; 
      5) tipo e qualita' delle evidenze disponibili; 
      6) rischio clinico elevato; 
      7) istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione; 
    b) promuove un sistema efficiente di produzione  di  linee  guida
nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse; 
    c) monitora annualmente lo sviluppo del Sistema  nazionale  linee
guida il numero  delle  linee  guida  proposte  per  l'inserimento  e
successivamente inserite nel Sistema, i  tempi  di  produzione  delle
linee guida e le criticita' emerse nella fase  di  valutazione  delle
stesse, nonche' il tasso di  diffusione  e  recepimento  delle  linee
guida da parte dei destinatari e l'impatto sugli esiti; 
    d) trasmette annualmente al Ministero della salute una  relazione
sull'attivita' svolta. 
  2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il  Comitato  strategico
puo' avvalersi dei dati che  possono  essere  resi  disponibili,  nel
rispetto  delle  leggi  vigenti,  dalle  competenti   amministrazioni
centrali e periferiche, in campo epidemiologico e  farmaco-economico,
sulle tecnologie sanitarie,  sull'organizzazione  socio-sanitaria,  e
sullo stato di salute della popolazione.