Art. 5 
 
 
              Processo di inserimento delle linee guida 
                  nel Sistema nazionale linee guida 
 
  1. Gli enti pubblici e privati, nonche' le societa' scientifiche  e
le  associazioni  tecnico-scientifiche  delle  professioni  sanitarie
iscritte nell'elenco di cui al decreto del Ministro della salute  del
2 agosto 2017 che intendono elaborare  linee  guida,  inseriscono  la
proposta di linee  guida  sulla  piattaforma  informatica  del  SNLG,
gestita dall'Istituto superiore  di  sanita',  indicando  il  titolo,
l'argomento, i contenuti e i destinatari delle stesse. 
  2. Possono essere  registrate  sulla  piattaforma  del  SNLG  quali
proposte  di  inserimento  di  linee  guida:   nuove   linee   guida,
aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di  linee  guida
internazionali. 
  3. Entro  trenta  giorni  dalla  registrazione  della  proposta  di
inserimento delle linee guida sulla piattaforma, l'Istituto superiore
di sanita'  valuta  l'ammissibilita'  della  stessa  al  processo  di
valutazione per l'inserimento nel SNLG, tenendo conto: 
    a) delle priorita' stabilite dal Comitato strategico; 
    b)  dell'eventuale  disponibilita'  di  linee  guida  aggiornate,
nazionali o internazionali, adottabili nel contesto italiano; 
    c) della copertura dell'area clinica di interesse,  da  parte  di
linee guida attuali, gia' inserite nel Sistema nazionale linee guida. 
  4.  La  proposta  di  linee  guida   inserita   sulla   piattaforma
informatica  e  ritenuta  ammissibile  dall'Istituto   superiore   di
sanita', ai sensi del comma 3, e' sviluppata dai soggetti  proponenti
e, successivamente  valutata  nel  merito.  L'Istituto  superiore  di
sanita' comunica al Comitato strategico l'avvenuta  ammissione  della
linea guida nel SNLG entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione
e promuove la diffusione della stessa attraverso la pubblicazione sul
proprio sito istituzionale. 
  5. Per le modalita' relative  all'inserimento,  allo  sviluppo,  al
completamento e alla valutazione delle  linee  guida  si  rimanda  ad
apposito manuale operativo, predisposto  dall'Istituto  superiore  di
sanita' e pubblicato sul relativo sito istituzionale. 
  6. Il tempo intercorrente tra l'ammissione della proposta di  linea
guida registrata nella piattaforma  informatica  e  la  presentazione
della stessa all'Istituto superiore di sanita'  per  il  giudizio  di
merito non puo' essere superiore ai due  anni  ne'  inferiore  a  sei
mesi. L'ultima ricerca bibliografica a  supporto  della  linea  guida
deve essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti  la  data
di presentazione della versione approvata per  la  pubblicazione  nel
SNLG.