Art. 10 Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree coltivate a prato irriguo 1. Negli appezzamenti coltivati a prato irriguo dell'area infestata, che costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di Popillia japonica, sono adottate le seguenti misure: a. nelle zone a bassa infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure vengono solo posizionate le trappole con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro; b. nelle zone a media infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro; c. nelle zone a elevata infestazione e' effettuata nel periodo primaverile la rottura del cotico erboso mediante fresatura a una profondita' di almeno 10 cm e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro, oppure sono eseguiti due trattamenti insetticidi al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole con una densita' pari a 4 trappole ogni ettaro. 2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 2 confermino la presenza di Popillia japonica in una zona, per un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare le seguenti misure in alternativa a quanto previsto al comma 1: a. esecuzione di trattamenti di contenimento delle popolazioni larvali in specifiche porzioni della zona infestata, e b. il posizionamento, singolarmente o in combinazione, di trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti. La densita' media e' di 4 trappole ogni kmĀ² in relazione alla superficie agricola utilizzata. 3. I Servizi fitosanitari regionali che attuano le misure di cui al comma 2 elaborano un piano d'azione entro il 30 aprile di ogni anno che descrive, in particolare, i criteri e le modalita' utilizzati per l'individuazione delle aree di intervento e il posizionamento delle trappole.