Art. 10 
 
Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree  coltivate  a
                            prato irriguo 
 
  1.  Negli  appezzamenti  coltivati  a   prato   irriguo   dell'area
infestata, che costituiscono l'habitat principale  di  ovideposizione
di Popillia japonica, sono adottate le seguenti misure: 
    a. nelle zone a bassa infestazione  e'  eseguito  un  trattamento
insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate
dal   Servizio   fitosanitario   regionale   e   sono    posizionate,
singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura  massale,
per   l'autodisseminazione   del   fungo   entomopatogeno    e    per
l'abbattimento diretto degli  adulti,  con  una  densita'  pari  a  1
trappola ogni 2 ettari, oppure vengono solo posizionate  le  trappole
con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro; 
    b. nelle zone a media infestazione  e'  eseguito  un  trattamento
insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate
dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate singolarmente
o  in  combinazione,  le  trappole  per  la  cattura   massale,   per
l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno  e  per  l'abbattimento
diretto degli adulti, con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro; 
    c. nelle zone a elevata infestazione e'  effettuata  nel  periodo
primaverile la rottura del cotico erboso  mediante  fresatura  a  una
profondita' di almeno 10 cm e sono posizionate,  singolarmente  o  in
combinazione,   le   trappole   per   la   cattura    massale,    per
l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno  e  per  l'abbattimento
diretto degli adulti, con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro,
oppure sono eseguiti due trattamenti insetticidi al  terreno  secondo
le modalita' e le tempistiche  indicate  dal  Servizio  fitosanitario
regionale e sono posizionate le trappole con una densita'  pari  a  4
trappole ogni ettaro. 
  2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 2 confermino
la presenza di Popillia japonica in una zona, per un periodo di tempo
superiore  a  quattro  anni  consecutivi,  i   Servizi   fitosanitari
regionali possono adottare le seguenti misure in alternativa a quanto
previsto al comma 1: 
    a. esecuzione di trattamenti di  contenimento  delle  popolazioni
larvali in specifiche porzioni della zona infestata, e 
    b.  il  posizionamento,  singolarmente  o  in  combinazione,   di
trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione  del  fungo
entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti. La densita'
media e' di 4 trappole ogni kmĀ² in relazione alla superficie agricola
utilizzata. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali che attuano le misure di cui al
comma 2 elaborano un piano d'azione entro il 30 aprile di  ogni  anno
che descrive, in particolare, i criteri e le modalita' utilizzati per
l'individuazione delle aree di intervento e il  posizionamento  delle
trappole.