Art. 11 
 
Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree coltivate con
                           colture irrigue 
 
  1. Negli appezzamenti della zona infestata con colture irrigue, che
anche se non costituiscono l'habitat principale di ovideposizione  di
Popillia japonica  possono  comunque  ospitare  gli  stadi  giovanili
dell'insetto a causa dell'elevata umidita' del terreno, sono adottate
le seguenti misure: 
    a.  nelle   zone   a   bassa   infestazione   sono   posizionate,
singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura  massale,
per   l'autodisseminazione   del   fungo   entomopatogeno    e    per
l'abbattimento diretto degli  adulti,  con  una  densita'  pari  a  1
trappola ogni 2 ettari; 
    b. nelle zone a media infestazione  e'  eseguito  un  trattamento
insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate
dal   Servizio   fitosanitario   regionale   e   sono    posizionate,
singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura  massale,
per   l'autodisseminazione   del   fungo   entomopatogeno    e    per
l'abbattimento diretto degli  adulti,  con  una  densita'  pari  a  1
trappola ogni  2  ettari,  oppure  e'  effettuato  un  intervento  di
fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non
oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le  trappole  con
una densita' pari a 1  trappola  ogni  2  ettari,  oppure  sono  solo
posizionate le trappole con una  densita'  pari  a  2  trappole  ogni
ettaro; 
    c. nelle zone a elevata infestazione e' eseguito  un  trattamento
insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate
dal   Servizio   fitosanitario   regionale   e   sono    posizionate,
singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura  massale,
per   l'autodisseminazione   del   fungo   entomopatogeno    e    per
l'abbattimento diretto degli  adulti,  con  una  densita'  pari  a  1
trappola ogni ettaro, oppure e' effettuato un intervento di fresatura
del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre  la
fine del mese di maggio  e  sono  posizionate  le  trappole  con  una
densita' pari a 1 trappola ogni ettaro. 
  2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 2 confermino
la presenza di Popillia japonica in una zona, per un periodo di tempo
superiore  a  quattro  anni  consecutivi,  i   Servizi   fitosanitari
regionali possono adottare le seguenti misure in alternativa a quanto
previsto al comma 1: 
    a. esecuzione di trattamenti di  contenimento  delle  popolazioni
larvali in specifiche porzioni della zona infestata, e 
    b.  il  posizionamento,  singolarmente  o  in  combinazione,   di
trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione  del  fungo
entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti. La densita'
media e' di 4 trappole ogni kmĀ² in relazione alla superficie agricola
utilizzata. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali che attuano le misure di cui al
comma 2 elaborano un piano d'azione entro il 30 aprile di  ogni  anno
che descrive, in particolare, i criteri e le modalita' utilizzati per
l'individuazione delle aree di intervento e il  posizionamento  delle
trappole.