Art. 11 Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree coltivate con colture irrigue 1. Negli appezzamenti della zona infestata con colture irrigue, che anche se non costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di Popillia japonica possono comunque ospitare gli stadi giovanili dell'insetto a causa dell'elevata umidita' del terreno, sono adottate le seguenti misure: a. nelle zone a bassa infestazione sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari; b. nelle zone a media infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure e' effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure sono solo posizionate le trappole con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro; c. nelle zone a elevata infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro, oppure e' effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro. 2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 2 confermino la presenza di Popillia japonica in una zona, per un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare le seguenti misure in alternativa a quanto previsto al comma 1: a. esecuzione di trattamenti di contenimento delle popolazioni larvali in specifiche porzioni della zona infestata, e b. il posizionamento, singolarmente o in combinazione, di trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti. La densita' media e' di 4 trappole ogni kmĀ² in relazione alla superficie agricola utilizzata. 3. I Servizi fitosanitari regionali che attuano le misure di cui al comma 2 elaborano un piano d'azione entro il 30 aprile di ogni anno che descrive, in particolare, i criteri e le modalita' utilizzati per l'individuazione delle aree di intervento e il posizionamento delle trappole.