Art. 13 
 
      Deroghe alle misure per il contenimento delle popolazioni 
 
  1. In deroga agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1,  e  12,  sugli
appezzamenti su cui nell'anno precedente e' stato  effettuato  almeno
un trattamento insetticida contro  le  larve,  indipendentemente  dal
livello di infestazione, il  Servizio  fitosanitario  regionale  puo'
disporre un solo intervento insetticida, secondo le  modalita'  e  le
tempistiche  indicate  dal  Servizio  stesso,  e  sono   posizionate,
singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura  massale,
per   l'autodisseminazione   del   fungo   entomopatogeno    e    per
l'abbattimento diretto degli  adulti,  con  una  densita'  pari  a  2
trappole ogni ettaro.