Art. 13 Deroghe alle misure per il contenimento delle popolazioni 1. In deroga agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1, e 12, sugli appezzamenti su cui nell'anno precedente e' stato effettuato almeno un trattamento insetticida contro le larve, indipendentemente dal livello di infestazione, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre un solo intervento insetticida, secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio stesso, e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro.