Art. 2 Indagini sul territorio nazionale 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di Popillia japonica nel territorio di propria competenza. 2. Le ispezioni sono effettuate con rilevazioni visive, l'ausilio di trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano come maggiormente a rischio. 3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di Popillia japonica in un'area del loro territorio di competenza dove la sua presenza non era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata. 4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.