Art. 2 
 
                  Indagini sul territorio nazionale 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano  indagini  ufficiali
annuali per rilevare l'eventuale presenza di  Popillia  japonica  nel
territorio di propria competenza. 
  2. Le ispezioni sono effettuate con rilevazioni  visive,  l'ausilio
di trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i
Servizi  fitosanitari  regionali  individuano  come  maggiormente   a
rischio. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali  notificano  immediatamente  al
Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di Popillia  japonica
in un'area del loro territorio di competenza dove la sua presenza non
era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata. 
  4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione  Ue
e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.