Art. 3 Definizione delle aree delimitate 1. Se le ispezioni di cui all'art. 2, comma 1, rilevano la presenza di Popillia japonica, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente l'area delimitata in conformita' al comma 2. 2. L'area delimitata e' costituita dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto. La zona infestata comprende tutto il territorio dei comuni in cui la presenza di Popillia japonica e' stata confermata. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km intorno alla zona infestata. 3. Se la presenza di Popillia japonica e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini dell'area delimitata sono di conseguenza modificati. 4. Se le ispezioni di cui all'art. 2 verificano che nell'area delimitata non e' presente Popillia japonica per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, e' possibile revocare la delimitazione. 5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire un'area delimitata, nel caso di rinvenimento di un esemplare adulto isolato di Popillia japonica e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. vi e' motivo di credere che sia stato introdotto di recente nella zona; b. non e' stata riscontrata sulla base di un monitoraggio specifico, condotto anche con l'utilizzo di trappole a feromoni, la presenza dell'organismo nocivo nell'area, che include il punto di rinvenimento.