Art. 3 
 
                  Definizione delle aree delimitate 
 
  1. Se le ispezioni di cui all'art. 2, comma 1, rilevano la presenza
di Popillia japonica, i Servizi fitosanitari regionali competenti per
territorio   definiscono   tempestivamente   l'area   delimitata   in
conformita' al comma 2. 
  2. L'area delimitata e' costituita dalla  zona  infestata  e  dalla
zona cuscinetto. 
  La zona infestata comprende tutto il territorio dei comuni  in  cui
la presenza di Popillia japonica e' stata confermata. 
  La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10  km  intorno  alla
zona infestata. 
  3. Se la presenza di Popillia japonica e' confermata  al  di  fuori
della  zona  infestata,  i  confini  dell'area  delimitata  sono   di
conseguenza modificati. 
  4. Se le ispezioni di  cui  all'art.  2  verificano  che  nell'area
delimitata non e' presente  Popillia  japonica  per  un  periodo  non
inferiore  a  due  anni  consecutivi,  e'   possibile   revocare   la
delimitazione. 
  5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario  regionale  puo'
decidere di non definire un'area delimitata, nel caso di rinvenimento
di un esemplare  adulto  isolato  di  Popillia  japonica  e  se  sono
soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a. vi e' motivo di credere che sia stato  introdotto  di  recente
nella zona; 
    b. non  e'  stata  riscontrata  sulla  base  di  un  monitoraggio
specifico, condotto anche con l'utilizzo di trappole a  feromoni,  la
presenza dell'organismo nocivo nell'area, che  include  il  punto  di
rinvenimento.