Art. 4 Siti a rischio 1. I Servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata i siti considerati a rischio per il potenziale trasporto passivo di Popillia japonica, quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e dispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria. La movimentazione della terra potenzialmente infestata da larve implica rischi di diffusione dell'insetto. 2. Nei piani di cui al comma 1 sono indicate le misure da applicare, che comprendono: a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura; b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi; c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso; d. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo; e. eventuale posizionamento di trappole a feromoni; f. autorizzazione preventiva da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio nel caso di movimentazione di terra prelevata della zona infestata.