Art. 4 
 
                           Siti a rischio 
 
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  individuano   nella   zona
infestata i siti considerati a rischio per  il  potenziale  trasporto
passivo di Popillia japonica, quali: aeroporti,  porti,  parcheggi  e
centri  di  logistica  e  dispongono  adeguati  piani   di   gestione
fitosanitaria. La movimentazione della terra potenzialmente infestata
da larve implica rischi di diffusione dell'insetto. 
  2. Nei piani  di  cui  al  comma  1  sono  indicate  le  misure  da
applicare, che comprendono: 
    a. l'eliminazione della vegetazione su  cui  possono  alimentarsi
gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura; 
    b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi; 
    c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso; 
    d. ogni altra misura ritenuta  idonea  ad  evitare  il  trasporto
passivo; 
    e. eventuale posizionamento di trappole a feromoni; 
    f. autorizzazione preventiva da parte del Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio nel  caso  di  movimentazione  di
terra prelevata della zona infestata.