Art. 6 Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata 1. E' vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici. 2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di Popillia japonica effettuata nel periodo piu' opportuno, purche' sia rispettata una delle seguenti condizioni: a. prima della movimentazione e' stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto; b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Popillia japonica durante il periodo di volo degli adulti; c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto o materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante; d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida del substrato realizzato con temperatura di almeno 10 °C, secondo le modalita' e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale; e. le piante in pieno campo sono coltivate proteggendo la superficie delle terreno sulla fila di impianto con materiale pacciamante per una larghezza pari ad una volta e mezza quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, nonche': i. tutta la superficie dell'interfila e' pacciamata oppure e' diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondita' di 15 cm, durante il periodo di ovidepozione. f. le piante in pieno campo sono coltivate lavorando meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondita' di 15 cm durante il periodo di ovideposizione e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i. l'intera superficie e' diserbata; ii. un carotaggio ufficiale, eseguito secondo quanto previsto dall'allegato 1 dopo la fine del periodo di ovideposizione, e' risultato negativo. 3. Qualora, in applicazione del comma precedente, venga riscontrata la presenza di anche solo un adulto, la chioma e' trattata prima della movimentazione. 4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio puo' avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49 °C per almeno 15 minuti. 5. Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio del primo volo degli adulti di Popillia japonica. Tali movimentazioni devono essere registrate. 6. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalita' indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.