Art. 6 
 
Condizioni per  la  movimentazione  di  piante  con  terra  associata
                   originari della zona infestata 
 
  1. E' vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di
piante con terra associata alle radici. 
  2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari  regionali  possono
autorizzare  la  movimentazione  di  piante   con   terra   associata
originarie della zona infestata se sono state coltivate in  un  luogo
di produzione di una ditta autorizzata  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e  sottoposto  annualmente
ad almeno una ispezione ufficiale  per  il  rilevamento  di  Popillia
japonica  effettuata  nel  periodo  piu'   opportuno,   purche'   sia
rispettata una delle seguenti condizioni: 
    a. prima della movimentazione e' stato eliminato ogni residuo  di
terra o terriccio dalle radici che  possa  ospitare  stadi  giovanili
dell'insetto; 
    b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita,
in un luogo di produzione dotato  di  protezione  fisica  totale  per
impedire l'introduzione di Popillia japonica durante  il  periodo  di
volo degli adulti; 
    c. le piante in vaso sono coltivate coprendo  la  superficie  dei
vasi con  rete  anti-insetto  o  materiale  pacciamante  e  mantenute
isolate dal terreno sottostante; 
    d. le piante  in  vaso  con  diametro  inferiore  a  30  cm  sono
coltivate  su  substrato  costituito  esclusivamente   da   terriccio
commerciale, privo  di  terra  di  campo,  mantenendole  isolate  dal
terreno sottostante e prima della movimentazione sono  sottoposte  ad
un trattamento insetticida del substrato realizzato  con  temperatura
di almeno 10 °C, secondo le modalita' e le tempistiche impartite  dal
Servizio fitosanitario regionale; 
    e. le  piante  in  pieno  campo  sono  coltivate  proteggendo  la
superficie  delle  terreno  sulla  fila  di  impianto  con  materiale
pacciamante per una larghezza pari ad una volta e  mezza  quella  del
pane di terra  e  con  i  bordi  del  materiale  coprente  interrati,
nonche': 
      i. tutta la superficie dell'interfila e' pacciamata  oppure  e'
diserbata e  sono  eseguite  almeno  due  lavorazioni  meccaniche  al
terreno,  ad  una  profondita'  di  15  cm,  durante  il  periodo  di
ovidepozione. 
    f.  le  piante  in   pieno   campo   sono   coltivate   lavorando
meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una
profondita' di 15 cm durante il  periodo  di  ovideposizione  e  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      i. l'intera superficie e' diserbata; 
      ii. un carotaggio ufficiale, eseguito secondo  quanto  previsto
dall'allegato 1 dopo  la  fine  del  periodo  di  ovideposizione,  e'
risultato negativo. 
  3. Qualora, in applicazione del comma precedente, venga riscontrata
la presenza di anche solo un adulto,  la  chioma  e'  trattata  prima
della movimentazione. 
  4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio puo' avvenire  solo
se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo  termico  a
49 °C per almeno 15 minuti. 
  5. Le piante con terra associata, introdotti da  una  zona  indenne
verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto,
possono  essere  movimentate  liberamente  per   tutto   il   periodo
antecedente  l'inizio  del  primo  volo  degli  adulti  di   Popillia
japonica. Tali movimentazioni devono essere registrate. 
  6. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite  secondo  le
modalita'  indicate  nei  piani  di   lotta   emanati   dai   Servizi
fitosanitari regionali, devono essere registrate.