Art. 8 
 
Condizioni  per  la  movimentazione  dei  tappeti  erbosi   originari
                        dell'area delimitata 
 
  1. I produttori  di  tappeti  erbosi  aventi  campi  di  produzione
ricadenti  in  area  delimitata   devono   notificare   al   Servizio
fitosanitario   regionale,   entro trenta   giorni    dall'atto    di
delimitazione del territorio, la propria attivita'  e  devono  essere
autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 214. 
  Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella
in cui sono dislocati i campi di  produzione  l'autorizzazione  viene
effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui e' ubicato  il
centro aziendale. 
  2. E' vietata la movimentazione di tappeti erbosi (zolle e  rotoli)
originari della zona infestata al di fuori di tale zona  infestata  e
di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona cuscinetto al
di fuori dell'area delimitata. 
  3. In deroga al comma 2, i Servizi fitosanitari  regionali  possono
autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi  originari  dell'area
delimitata se sono stati coltivati in un luogo di produzione  di  una
ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto
2005, n.  214  e  sottoposto  annualmente  ad  almeno  una  ispezione
ufficiale per il rilevamento  di  Popillia  japonica  effettuata  nel
periodo  piu'  opportuno,  purche'  siano  rispettate   le   seguenti
condizioni: 
    a. sono stati lavati secondo le modalita' impartite dal  Servizio
fitosanitario  regionale  al  fine  di  eliminare  la   presenza   di
terra/terriccio di coltivazione; oppure 
    b. sono  stati  effettuati  trattamenti  insetticidi  secondo  le
modalita' e  le  tempistiche  impartite  dal  Servizio  fitosanitario
regionale; e 
    c. le ditte di  cui  al  presente  comma  effettuano  almeno  due
ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti
secondo le modalita'  riportate  nell'allegato  1  nei  periodi  piu'
opportuni. 
  4. La movimentazione dei  tappeti  erbosi  al  di  fuori  dell'area
delimitata  deve   essere   comunicata   ogni   volta   al   Servizio
fitosanitario regionale con un preavviso di almeno 48 ore. 
  5. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite  secondo  le
modalita'  indicate  nei  piani  di   lotta   emanati   dai   Servizi
fitosanitari regionali, devono essere registrate.