Art. 8 Condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari dell'area delimitata 1. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in area delimitata devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro trenta giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attivita' e devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui e' ubicato il centro aziendale. 2. E' vietata la movimentazione di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona infestata al di fuori di tale zona infestata e di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona cuscinetto al di fuori dell'area delimitata. 3. In deroga al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi originari dell'area delimitata se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di Popillia japonica effettuata nel periodo piu' opportuno, purche' siano rispettate le seguenti condizioni: a. sono stati lavati secondo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione; oppure b. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalita' e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale; e c. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 nei periodi piu' opportuni. 4. La movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata deve essere comunicata ogni volta al Servizio fitosanitario regionale con un preavviso di almeno 48 ore. 5. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalita' indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.