Art. 2 
 
  La zona  di  origine,  la  zona di  produzione  delle  sementi,  la
superficie destinata alla coltivazione e, considerato  l'investimento
unitario tipico d'ella zona di coltivazione,  i  limiti  quantitativi
per la produzione annuale  delle  sementi  di  ciascuna  varieta'  da
conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 sono di  seguito
riportati: 
    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 marzo 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto