Art. 2 La zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico d'ella zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione annuale delle sementi di ciascuna varieta' da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 sono di seguito riportati: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2018 Il direttore generale: Gatto